Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 33302/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 6570-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro BRT S.P.A.; -intimata - avverso l'ordinanza n. cronologico 6630/2024, del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 27/02/2024 R.G.N. 9479/2023; Oggetto R.G.N.6570/2024 Cron. Rep. Ud.19/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa Il tribunale di Milano, con l’ordinanza in atti del 27.2.2024 , ha dichiarato la propria incompetenza per territorio sulla domanda del lavoratore [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro sostanziale BRT Spa in conseguenza dell’illiceità dell’indicato rapporto di appalto,con condanna alla costituzione del rapporto, al pagamento dell’indennità risarcitoria e d al le indicate retribuzioni; in subordine il lavoratore chiedeva il pagamento delle somme anche nei confronti del datore di lavoro formale [OSCURATO:PERSONA] . Il Tribunale di Milano ha osservato che nel caso di specie il ricorrente avevasempre operato presso l’unità operativa BRT di Caorso (PC) ricompresa nell’ambito del circondario del Tribunale di Piacenza, a cui favore andavaperciò declinata la competenza in applicazione del criterio del “foro della dipendenza del reale datore di lavoro” (Cass. n. 12232/2018). Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA] denunciando la violazione del criterio concorrente del foro dell’azienda previsto dall’art.413 c.p.c. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Mentre BRT spa è rimasta intimata. Il pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza. Ragioni della decisione 1.- Il ricorso è fondato posto che l’art. 413, 2 comma c.p.c. delinea tre fori alternativamente concorrenti ed il lavoratore ha presceltocome foro competente nel ricorso introduttivo uno di essi ovvero il tribunale di Milano, posto che ivi si trova l’azienda della società convenuta individuata nella domanda come datrice di lavoro effettiva, non rilevando quindi che il rapporto si sia svolto presso l’unità operativa BRT di Caorso (PC). 2.- N emmeno influisce sulla individuazione del giudice territorialmente competente il fatto che nello stesso giudizio sia pure convenuta la datrice di lavoro formale atteso che la connessione tra le domande svolte, principale e subordinata, peraltro appunto solo eventuale, non è tale da modificare il criterio di determinazione della competenza prescelta ex art 413 c.p.c., mentre ai sensi dell’art. 33 c.p.c. essa determina l’attrazione della competenza sulla domanda subordinata trattandosi di un'ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per l’oggetto o per il titolo. 2.- Pertanto il lavoratore che , sul presupposto della non genuinità dell'appalto al quale è stato adibito, agisca per la costituzione del rapporto di lavoro con l'effettivo utilizzatore delle prestazioni - nel luogo dove si trova l’azienda - può adire il giudice territorialmente competente per la causa principale anche per la domanda subordinata svolta nei confronti del datore di lavoro apparente, ricorrendo un'ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per il titolo ai sensi dell'art. 33 c.p.c. 3.- Il ricorso va quindi accolto, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano presso cui va disposta la riassunzione della causa nei termini di legge. La statuizione sulle spese del presente regolamento va rimessa alla definizione del merito. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la ordinanza impugnata, dichiara la competenza per territorio del giudice del lavoro presso il tribunale di Milano, davanti al quale dispone la riassunzione nei termini di legge. Spes
Sentenza Cassazione n. 33302/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris