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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 26805/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32707-2018 proposto da: I [OSCURATO:PERSONA]'INNOCENTI E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 124, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 32707/2018 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 CC 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 665/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/07/2018 R.G.N. 529/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che, per quanto in questa sede rileva, aveva rigettato le opposizioni a cartella di pagamento e ad avviso di addebito per omissioni contributive e premi omessi in riferimento a prestazioni lavorative irregolari di part- time verticale svolte da un dipendente;

2. la cassazione della sentenza è domandata dalla [OSCURATO:SOCIETA] dell’Innocenti e [OSCURATO:PERSONA] e C.in liquidazione, con ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese con controricorso l’INAIL;

3. l’INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso;

4. sono state depositate memorie dalle parti;

5. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

6. il primo motivo - con il quale si deduce violazione dell’art. 24, d.lgs. n.46/1999, per avere la Corte di merito escluso dalla cognizione del giudice dell’opposizione alle cartelle esattoriali degli enti previdenziali l’indagine sulle legittimità relative ai verbali ispettivi redatti dagli agenti accertatori dell’INPS e dell’INAIL e aver aperto l’adito all’azione ordinaria di accertamento negativo del credito - pretende, senza successo, di scalfire la consolidata giurisprudenza della Corte, alla quale la Corte di merito si è conformata, e per la quale vale rimandare, fra tante e più recenti, alla motivazione di Cass.n.16085/2023;

7. l’esito così segnato quanto al primo mezzo, assorbe anche la seconda censura che, per involgere profili inerenti alla prospettazione di dubbi sulla legittimità dell’azione ispettiva, è mal posta in ragione dell’affermata cognizione piena della pretesa creditoria intrinseca, per quanto dianzi detto, all’azione di accertamento negativo;

8. del pari è infondato il terzo motivo - con il quale si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. perché la decisione sarebbe stata fondata esclusivamente sui verbali ispettivi senza alcun riscontro testimoniale - giacchè non si censura il malgoverno delle regole di ripartizione dell’onere probatorio ma si contesta, invero, la valutazione delle risultanze istruttorie pretendendo un inammissibile riesame del merito e un sindacato sul libero convincimento del giudice e il relativo apprezzamento di tutte le risultanze istruttorie (v., per tutte,fra tantissime, Cass. n. 21954/2023 ed ivi ulteriori precedenti);

9. l’esito del gravame non è affatto dipeso dal malgoverno delle regole di distribuzione dell’onere probatorio e dalle conseguenze del mancato assolvimento, questione che può porsi soltanto ove il giudice del merito, in applicazione della regola di giudizio basata sull’onere della prova, abbia individuato erroneamente la parte onerata della prova (v., per tutte, Cass. n.2966/2021);

10. in definitiva, il ricorso è da rigettare;

11. segue coerente la condanna all a rifusione delle spese in favore della parte che ha svolto attività difensiva; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna laparte ricorrent e al pagamento, in favore dell’INAIL, delle spese liquidate, in euro 200,00 per esborsi, euro 600,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n.228 del 2012 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32707-2018 proposto da: I [OSCURATO:PERSONA]'INNOCENTI E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 124, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 32707/2018 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 665/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/07/2018 R.G.N. 529/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che, per quanto in questa sede rileva, aveva rigettato le opposizioni a cartella di pagamento e ad avviso di addebito per omissioni contributive e premi omessi in riferimento a prestazioni lavorative irregolari di part- time verticale svolte da un dipendente; 2. la cassazione della sentenza è domandata dalla [OSCURATO:SOCIETA] dell’Innocenti e [OSCURATO:PERSONA] e C.in liquidazione, con ricorso affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese con controricorso l’INAIL; 3. l’INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso; 4. sono state depositate memorie dalle parti; 5. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 6. il primo motivo - con il quale si deduce violazione dell’art. 24, d.lgs. n.46/1999, per avere la Corte di merito escluso dalla cognizione del giudice dell’opposizione alle cartelle esattoriali degli enti previdenziali l’indagine sulle legittimità relative ai verbali ispettivi redatti dagli agenti accertatori dell’INPS e dell’INAIL e aver aperto l’adito all’azione ordinaria di accertamento negativo del credito - pretende, senza successo, di scalfire la consolidata giurisprudenza della Corte, alla quale la Corte di merito si è conformata, e per la quale vale rimandare, fra tante e più recenti, alla motivazione di Cass.n.16085/2023; 7. l’esito così segnato quanto al primo mezzo, assorbe anche la seconda censura che, per involgere profili inerenti alla prospettazione di dubbi sulla legittimità dell’azione ispettiva, è mal posta in ragione dell’affermata cognizione piena della pretesa creditoria intrinseca, per quanto dianzi detto, all’azione di accertamento negativo; 8. del pari è infondato il terzo motivo - con il quale si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. perché la decisione sarebbe stata fondata esclusivamente sui verbali ispettivi senza alcun riscontro testimoniale - giacchè non si censura il malgoverno delle regole di ripartizione dell’onere probatorio ma si contesta, invero, la valutazione delle risultanze istruttorie pretendendo un inammissibile riesame del merito e un sindacato sul libero convincimento del giudice e il relativo apprezzamento di tutte le risultanze istruttorie (v., per tutte,fra tantissime, Cass. n. 21954/2023 ed ivi ulteriori precedenti); 9. l’esito del gravame non è affatto dipeso dal malgoverno delle regole di distribuzione dell’onere probatorio e dalle conseguenze del mancato assolvimento, questione che può porsi soltanto ove il giudice del merito, in applicazione della regola di giudizio basata sull’onere della prova, abbia individuato erroneamente la parte onerata della prova (v., per tutte, Cass. n.2966/2021); 10. in definitiva, il ricorso è da rigettare; 11. segue coerente la condanna all a rifusione delle spese in favore della parte che ha svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna laparte ricorrent e al pagamento, in favore dell’INAIL, delle spese liquidate, in euro 200,00 per esborsi, euro 600,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n.228 del 2012 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
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