CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10400/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZZO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-resistente-avverso SENTENZA di COMM. [OSCURATO:PERSONA] n.1633/2022 depositata il 27/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6357/2023Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 10400/2026Data pubblicazione 20/04/2026La società oggi controricorrente impugnò avanti alla CommissioneTributaria Provinciale di Siena una cartella di pagamento relativa alcontributo di bonifica per gli anni 2015 e 2016 notificatale dall’[OSCURATO:PERSONA] per conto del Consorzio di Bonifica oggiricorrente.[OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con l’Agenzia e ilConsorzio, con sentenza n. 137/2019 accolse il ricorso ritenendo che ilpiano di classifica pubblicato sul bollettino ufficiale regionale nel marzo2017 non potesse valere per le annualità precedenti.Su appello del Consorzio e con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Toscana respinse l’appello principaledel Consorzio medesimo e accolse quello incidentale della societàcontribuente in merito alla compensazione delle spese di lite disposta dalprimo giudice.Secondo il giudice d’appello doveva preliminarmente respingersi lariproposta eccezione di incompetenza per territorio del giudice tributario diSiena a favore di quello di Firenze così come quella relativa alla decadenzadei Consorzi dal potere di riscossione tramite ruoli. Nel merito la Corteterritoriale ritenne infondato il gravame principale, tuttavia, distinguendo ititoli relativi alle due annate in questione valutando che:- per l’anno 2015 non fosse provato il piano di classifica e il perimetro dicontribuenza, negandosi l’ultravigenza del precedente piano di classifica n.50/2009 e ribadendosi l’irretroattività di quello pubblicato nel 2017;- per l’anno 2016 dovesse argomentarsi similmente atteso che il piano,“emesso” il 7/12/2016 e approvato dalla Regione il 14/12/2016 condelibera di giunta n. 1293, non poteva avere efficacia retroattiva adecorrere dal 1° gennaio 2016 sol perché il Consiglio Regionale, condelibera n. 25/2015, aveva approvato le linee guida per l’adozione deipiani di classifica con efficacia a partire dal 1° gennaio 2016.Numero registro generale 6357/2023Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 10400/2026Data pubblicazione 20/04/2026L’irretroattività del predetto atto amministrativo, secondo la Corteterritoriale, faceva venir meno la presunzione di beneficio a favore dellacontribuente e conseguentemente la nota inversione dell’onere probatorioin merito al fondamento della pretesa consortile.Ricorre per cassazione il Consorzio sulla base di cinque motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste con controricorso la società contribuente, che ha depositatoanch’essa una memoria illustrativa.Con atto depositato il 27/4/2023 l’Ader – Agenzia delle EntrateRiscossione si è costituita dando atto di non avere presentatocontroricorso ma di intervenire al solo fine della partecipazioneall’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370, comma 1,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente si duole della violazione efalsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 7 d.lgs. 31 dicembre 1992n. 546; 16 e 29 legge regionale toscana 5 maggio 1994 n. 34; 37 leggeregionale toscana 27 dicembre 2012 n. 79 nonché della violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. Prospetta altresì in proposito la nullitàdella sentenza per motivazione apparente (art. 360 comma primo nn. 3 e4 c.p.c.). Lamenta in particolare che la Corte di merito abbia ritenuto che,con riguardo all’anno 2015, non sia stato depositato un valido piano diclassifica e perimetro di contribuenza. Sostiene che i contributi oggettodella cartella sono stati determinati applicando il Piano di Classifica ed ilPerimetro di contribuenza vigente alla data di entrata in vigore della leggeregionale n. 79/12, così come consentito dall’art. 37 comma 3 dellamedesima legge e come detti atti fossero stati ritualmente approvati.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 4, 28, 29 e 37 della legge regionale toscana 27dicembre 2012 n. 79 (art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.). Sostiene, quantoNumero registro generale 6357/2023Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 10400/2026Data pubblicazione 20/04/2026all’anno 2016, che abbia errato la Corte di merito nel ritenereinsussistente un piano di classifica ribadendo, come già avvenuto nei gradidi merito, come fosse stato applicato il Piano di Classifica, contenenteanche la delimitazione del Perimetro di Contribuenza, approvato con laDGRT n.1293 del 12 dicembre 2016, pubblicata sul B.U.R.T. n.51 del 21dicembre 2016, parte seconda (doc. n. 7 allegato alle controdeduzioni inprimo grado del 3 luglio 2019). Sostiene che il giudice d’appello haviolato:- l’art. 37, comma 3bis, della L.R. 79/12 secondo cui: “[OSCURATO:PERSONA] diClassifica e il perimetro di contribuenza di cui al comma 3, acquistanoefficacia a partire dal 1° gennaio 2015”;- il predetto comma 3, ultima parte, dello stesso art. 37, secondo cui:“Fino all’approvazione del nuovo Piano di Classifica restano in vigore ipiani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.3. Con il terzo motivo il Consorzio si duole della Violazione e falsaapplicazione degli artt. 860 c.c., 10 e 11 R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933;115 e 116 c.p.c.; 7 d.lgs.31 dicembre 1992 n. 546; artt. 4, 28, 29 e 37della legge regionale toscana 27 dicembre 2012 n. 79; 2697 c.c., nonchédei principi sull’onere della prova nella specifica materia della contribuenzadi bonifica (art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.). Sostiene che, inconseguenza dell’accoglimento dei precedenti motivi di censura, l’avereimposto la contribuzione sulla base di validi piano di classifica e perimetrodi contribuenza determini, in capo alla società, la presunzione digodimento del beneficio che è invece stato negato dalla sentenzaimpugnata che ha ritenuto “insussistente l’inversione dell’onereprobatorio” in relazione a entrambe le annate in questione.4. Con il quarto motivo di ricorso il Consorzio prospetta la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 1 n. 4c.p.c. e dell’art.36 comma 2 n. 4 del d. lgs 31 dicembre 1992 n. 546.Censura in particolare l’omessa pronuncia e la motivazione apparenteNumero registro generale 6357/2023Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 10400/2026Data pubblicazione 20/04/2026(art.360 comma 1, n. 4 c.p.c.) in relazione alla prova del godimento delbeneficio in favore dei beni immobili della società contribuente. Sostiene diavere prodotto una specifica relazione tecnica e documentazione allegataa riprova della circostanza sicché, anche ove fosse confermata l’invaliditàdei suindicati piani e perimetro, la Corte territoriale non avrebbe potutoritenere non provato il presupposto d’imposta limitandosi ad affermare cheil Consorzio non aveva provato le opere di bonifica relative.5. Con il quinto motivo si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivodel giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma1 n. 5 c.p.c.). Argomenta che l’omessa valutazione della relazione tecnicae della relativa documentazione integri il vizio previsto dalla normainvocata, non avendo il giudice valutato l’adempimento dell’onereprobatorio da parte dell’appellante e deciso sulla questione aventecarattere decisivo quanto al fondamento della pretesa impositiva.6. Ritiene questa Corte che i primi due motivi, che possono essere trattaticongiuntamente investendo in sostanza le medesime questioni, sianofondati assorbendo gli ulteriori motivi.6.1 Quanto all’annata 2015 la Corte territoriale, pur dando atto deldisposto del citato art. 37, comma 3, della L.R. Toscana n. 79/2012 edella “ultravigenza” del previgente piano di classifica n. 50/2009, appuntala sua attenzione solo sul piano successivo adottato nel 2016/2017, nonchiarendo in alcun modo sulle ragioni per cui la norma di proroga nonopererebbe. Non dissimile è la valutazione con riferimento all’annata2016, dove nuovamente la Corte di Giustizia di II grado esaminaunicamente il “nuovo” piano di classifica rilevandone la tardività el’inefficacia retroattiva, senza porsi la questione della ultrattività ai sensidell’art. 37 commi 3 e 3-bis succitati.6.2 Anche l’affermazione secondo cui l’ente impositore avrebbe invocato“sostanzialmente solo” la deliberazione regionale n. 25/2015 che hadisposto l’applicazione delle linee guida a partire dal 1° gennaio 2016,Numero registro generale 6357/2023Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 10400/2026Data pubblicazione 20/04/2026confligge con la previsione del citato articolo che, al comma 3, prevedeche: “Fino all’approvazione del nuovo Piano di Classifica restano in vigore ipiani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, nonché, alcomma 3.bis, che recita: “[OSCURATO:PERSONA] di Classifica e il perimetro dicontribuenza di cui al comma 3, acquistano efficacia a partire dal 1°gennaio 2015”, questioni oggetto del settimo motivo di ricorso in appello,come riportato anche nella sentenza impugnata, e comunque relativeall’applicazione di norme giuridiche vincolanti per il giudice a prescindereda ogni deduzione e allegazione.6.3 Questa sezione si è recentemente occupata di un caso del tuttoanalogo, relativo alla medesima Regione (Cass. n. 22196 del 1/8/2025),risultando anche in questo caso che il comprensorio di bonifica del nuovoConsorzio figurava nell’allegato A alla legge regionale 79/2012 (art. 5)sicché legittimamente il nuovo Piano di classifica poteva produrre i suoieffetti dalla stessa data di definizione del comprensorio, dietroindividuazione del perimetro di contribuenza da riferire ai beni cheusufruivano del beneficio fondiario in relazione alle opere di bonificainsistenti in quel comprensorio.E, in detta pronuncia, la Corte ha, in particolare, rilevato che: «Èincontestato che per i contributi dell'anno 2016 sia stato applicato il [OSCURATO:PERSONA], contenente anche la delimitazione del Perimetro diContribuenza, approvato con la DGRT n. 1293 del 12 dicembre 2016.Orbene, è vero che l'art. 37 della legge regionale Toscana 27 dicembre2012, n. 79, al comma 3, prevedeva espressamente che "Entrocentottanta giorni dalla data di insediamento dell'assemblea, il consorziodi bonifica adotta il piano di classifica e il perimetro di contribuenza di cuiall'articolo 28 e lo invia alla Giunta regionale per la relativa approvazione.vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".Numero registro generale 6357/2023Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 10400/2026Data pubblicazione 20/04/2026Ma è altrettanto vero che lo stesso art. 37, al comma 3 bis, stabilisce che"[OSCURATO:PERSONA] di Classifica e il perimetro di contribuenza di cui al comma 3,acquistano efficacia a partire dal 1 gennaio 2015" (cfr. Cass., ord. n.23175 del 20.08.2021).Pertanto, va rilevato, da un lato, che l'indicazione temporale deicentottanta giorni non è prevista come perentoria e, quindi, a pena didecadenza e, dall'altro, che la disposizione di legge da ultimo riportatacostituisce una espressa deroga al principio di irretroattività dell'efficaciadegli atti amministrativi.Senza tralasciare che l'affermazione resa dalla Corte di merito comunquesi sarebbe rivelata erronea, se solo si considera che, in base al comma 3,ultima parte, dell'art. 37, "Fino all'approvazione del nuovo Piano diClassifica restano in vigore i Piani vigenti alla data di entrata in vigoredella presente legge", ragion per cui, a tutto concedere, avrebbero trovatoapplicazione il Piano di Classifica ed il Perimetro di Contribuenza in vigoreprecedentemente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2012 n.79».In effetti, in termini generali, si è poi rilevato che le disposizioni dellostatuto del contribuente – che costituiscono meri criteri guida per ilgiudice in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie,anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici –non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla leggeordinaria, con la conseguenza che esse non possono fungere da norme-parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione delle normetributarie in asserito contrasto con le stesse; pertanto, sebbene siaesclusa l’applicazione retroattiva, in via generale, in base al principio diirretroattività codificato, in materia fiscale, in seno all’art. 3 della legge n.212 del 2000, la stessa può essere espressamente prevista dalle singoleleggi tributarie (Cass., 20 febbraio 2020, n. 4411; Cass., 20 giugno 2018,n. 16227; Cass., 11 maggio 2018, n. 11520; Cass., 9 dicembre 2009, n.Numero registro generale 6357/2023Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 10400/2026Data pubblicazione 20/04/202625722; vedi anche Cass., 11 dicembre 2025, n. 32357, in tema dibonifica).6.4 Il giudice d’appello avrebbe pertanto dovuto prima argomentare sulleragioni per cui ha ritenuto che, nel caso specifico, non fosse applicabile laproroga prevista dalla legge regionale e quale incidenza potesse averel’asseritamente tardiva adozione del “nuovo piano”. Solo successivamenteavrebbe potuto affrontare la tematica della retroattività o meno del nuovopiano di classifica. Ove poi la Corte territoriale avesse condiviso la tesisostenuta dalla società contribuente, motivando sulle ragioni per cuil’adozione tardiva del nuovo piano rispetto all’insediamento degli organiconsortili avrebbe fatto venir meno l’efficacia della citata proroga,occorreva valutare l’incidenza dell’ipotizzata mancanza di un valido pianodi classifica in relazione all’adempimento o meno dell’onere probatorio inmerito al beneficio consortile, che è presupposto della titolarità passiva delcontributo (C. Cost. 188/2018), attese le valutazioni offerte dal Consorziomediante consulenza di parte.Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, in tema diopposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi dibonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato perl'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazionedel piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro diintervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provarel'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazionicontenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece,sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di unimmobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte delsuo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite. (Cass. Sez.5, 08/04/2022, n. 11431, Rv. 664350 – 01).Numero registro generale 6357/2023Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 10400/2026Data pubblicazione 20/04/20267. Il ricorso va pertanto accolto e il procedimento rinviato alla Corte diGiustizia di II grado della Toscana che provvederà altresì sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvederealtresì sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO