CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di Genova;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnatalimitatamente al delitto di cui all’art. 388 cod. pen., con trasmissione degli atti allaCorte di appello per la rideterminazione della pena per il restante delitto previstodall’art. 612 cod. pen.;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinviola sentenza impugnata essendo i reati estinti per morte dell’imputato, con revocadelle statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Imperia aveva condannato TullioCamperi per i reati di cui all’art. 388, primo, secondo e quinto comma, cod. pen.e di cui all’art. 612, primo e secondo comma, cod. pen. Oltre alla condanna allapena ritenuta di giustizia, la Corte di appello ha confermato le statuizioni civilirelative al delitto previsto dall’art. 388 cod. pen.Secondo l’accertamento effettuato in sede di merito, nel contesto di unacontroversia civile che lo vedeva controparte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] minacciato la persona offesa e avrebbe alienato una propria autovettura,al fine di sottrarla al pignoramento promosso dalla predetta.2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo tremotivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazionealla condanna per il delitto di minaccia, difettando la motivazione sulla attitudineintimidatrice della frase asseritamente minacciosa e sulla coscienza e volontàdell’imputato di intimidire la persona offesa.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione e mancataassunzione di prova decisiva. La prova del delitto di minaccia è fondata unicamentesulla deposizione della persona offesa, erroneamente ritenuta attendibile. Inoltre,la Corte territoriale ha trascurato che l’altro teste che ha deposto sul punto non haconfermato l’esistenza della minaccia, rendendo solo – a seguito di contestazionidel PM – dichiarazioni comunque vaghe. Si rende necessaria, pertanto, una nuovaaudizione di detto testimone.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordineall’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 388 cod. pen. Il fattoche il veicolo sia stato venduto prima della notifica del pignoramento e il fatto cheil debitore avesse altri beni aggredibili per garantire il pagamento di quanto dovutoalla controparte dimostrerebbe il vizio di motivazione relativamente all’elementopsicologico del reato.3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di annullare la sentenzaimpugnata limitatamente alla condanna per il delitto di cui all’art. 388 cod. pen.4. Nelle more della celebrazione del giudizio di legittimità, in data 13 maggio2026, l’imputato [OSCURATO:PERSONA] è deceduto.5. Conseguentemente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di annullare la sentenzaimpugnata per morte dell’imputato, con revoca delle statuizioni civili.6. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 10 giugno 2026, in cameradi consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. È agli atti il certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], deceduto a Imperia il 13maggio 2026, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione.2. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che lamorte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso percassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, conl’enunciazione della relativa causa nel dispositivo, trattandosi di una causaestintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni eventuale pronuncia nelmerito (Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206; Sez. 5, n. 10696del 16/12/2021, dep. 2022, Alfieri; Sez. 3, n.23906 del 12/05/2016, Patti, Rv.267384; Rv. 245162; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790;cfr. anche Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi, non massimata sulpunto).È stato tuttavia condivisibilmente precisato che, in caso di mortedell'imputato, il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento nel meritoex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; ma ciò, similmente a quanto avviene conriferimento ad altre cause estintive (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti,Rv. 244274 – 01), nel solo caso in cui emergano dagli atti, in modo incontestabile,circostanze percepibili ictu oculi, idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la suarilevanza penale o la commissione da parte dell'imputato. In una simile evenienza,«la valutazione giudiziale si riduce alla mera "constatazione" della causa diproscioglimento» (Sez. 6, n. 12501 del 14/01/2026, Duradoni, Rv. 289762 – 01,in un caso in cui questa Corte, preso atto del sopravvenuto decesso dell'imputato,ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna oggetto d'impugnazione sulrilievo che emergeva all'evidenza l'estraneità al fatto del predetto).Nel caso in esame, non si presenta tale evenienza.Senza potersi pronunciare sul merito dei motivi di ricorso, ci si limita qui adosservare che – dalla ricostruzione effettuata nelle sentenze di primo e secondogrado – non emergono elementi dai quali ricavare in modo non controvertibilel’insussistenza del fatto o il difetto di dolo dell’imputato o l’estraneità di questi alfatto.Ciò premesso, questa Corte ritiene debba prendersi atto dell’estinzione deireati, per morte dell’imputato, con conseguente annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata.3. Va aggiunto che – secondo la giurisprudenza di questa Corte, in casi comequello in esame – «la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio ingiudicato della sentenza, comporta la cessazione del rapporto processuale penalee di quello civile nel processo penale, sicché le eventuali statuizioni civilistiche dicondanna restano caducate ex lege» (Sez. 3, n. 18021 del 18/01/2024, Santoro,Rv. 286271 – 01; in senso conforme, tra le altre, Sez. 2, n. 11073 del 17/02/2009,Rv. 243865; Sez. 4, n. 44663 del 14/10/2005, Rv. 232620). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per morte dell'imputato.Revoca le statuizioni civili.Così deciso il 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]