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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 17389/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e _Iolanda Malomedi, presentati con atto unitario; considerato che dei due motivi a base dei ricorsi, il primo (relativo all'errato calcolo della pena) risulta formulato per la prima volta con il ricorso per Cassazione e non è quindi consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., mentre il secondo (attinente alla mancata indicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero nella sentenza di primo grado), oltre ad essere non consentito per la medesima ragione, è privo di interesse, non essendo dalla omissione derivata alcuna nullità né alcuna conseguenza ai fini della perfezione della sentenza, che non deve quindi essere annullata per quella che è una mera irregolarità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e _Iolanda Malomedi, presentati con atto unitario; considerato che dei due motivi a base dei ricorsi, il primo (relativo all'errato calcolo della pena) risulta formulato per la prima volta con il ricorso per Cassazione e non è quindi consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., mentre il secondo (attinente alla mancata indicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero nella sentenza di primo grado), oltre ad essere non consentito per la medesima ragione, è privo di interesse, non essendo dalla omissione derivata alcuna nullità né alcuna conseguenza ai fini della perfezione della sentenza, che non deve quindi essere annullata per quella che è una mera irregolarità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigli
Sentenza Cassazione n. 17389/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris