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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 18928/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/05/198,4 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che la prima doglianza del primo motivo di ricorso che contesta la valutazione delle fonti probatorie in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. è manifestamente infondata in quanto il motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili che, nel caso di specie, sono stati correttamente valutati dal giudice del merito nella parte in cui individua la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di truffa negli artifici e raggiri realizzati dall'imputato (si vedano in particolare le pag. 2-3 della sentenza impugnata), accompagnati, inoltre, dall'induzione in errore della parte civile, dall'ingiusto profitto conseguito ed infine dal danno arrecatogli; che l'elemento psicologico del reato è stato ravvisato nella piena conoscenza e volontà da parte del ricorrente di ingannare la controparte negoziale come emerge da pag. 3 della sentenza impugnata; considerato che la seconda doglianza del primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., è generica perché fondata su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame che, in particolare pag. 4 della impugnata sentenza, specifica la ragione ostativa alla concessione della predetta attenuante nella non indifferente entità del danno, che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'ad 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta circa la responsabilità penale dell'imputato per il reato ascrittogli, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/05/198,4 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che la prima doglianza del primo motivo di ricorso che contesta la valutazione delle fonti probatorie in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. è manifestamente infondata in quanto il motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili che, nel caso di specie, sono stati correttamente valutati dal giudice del merito nella parte in cui individua la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di truffa negli artifici e raggiri realizzati dall'imputato (si vedano in particolare le pag. 2-3 della sentenza impugnata), accompagnati, inoltre, dall'induzione in errore della parte civile, dall'ingiusto profitto conseguito ed infine dal danno arrecatogli; che l'elemento psicologico del reato è stato ravvisato nella piena conoscenza e volontà da parte del ricorrente di ingannare la controparte negoziale come emerge da pag. 3 della sentenza impugnata; considerato che la seconda doglianza del primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., è generica perché fondata su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame che, in particolare pag. 4 della impugnata sentenza, specifica la ragione ostativa alla concessione della predetta attenuante nella non indifferente entità del danno, che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'ad 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta circa la responsabilità penale dell'imputato per il reato ascrittogli, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere E
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