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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23900/2025

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen., volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna n. 2414 del 2020 (irrevocabile il 17 febbraio 2022), n. 21 del 2024 (irrevocabile 27 aprile 2024) e n. 985 del 2024 (irrevocabile il 2 luglio 2024).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza o la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla non applicazione della disciplina della continuazione.

Deduce, in particolare, il ricorrente che il provvedimento di rigetto ha dato risalto alla distanza temporale tra le date di commissione dei reati (dal 2020 al 2023) oggetto delle sentenze e ha ritenuto che dalla reiterazione della medesima condotta nel medesimo contesto territoriale e con le medesime modalità dovesse discendere la sussistenza di un' inclinazione a delinquere; si tratterebbe, cioè, di una condotta significativa di una scelta di vita piuttosto che espressiva di una preventiva deliberazione a delinquere.

Il ricorrente ha, invece, dedotto che si tratta di medesime condotte illecite commesse nel medesimo contesto spaziale e che la distanza temporale tra le stesse sarebbe dovuta soltanto all'assenza di accertamenti da parte delle forze dell'ordine, i quali, se fossero stati effettuati, avrebbero acclarato la prosecuzione della medesima attività illecita in contesti temporali più ravvicinati e ciò anche a voler prescindere dal fatto che tra i reati di cui alla prima sentenza e quelli di cui alla terza sentenza intercorre un lasso temporale di pochi mesi.

4. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Deve, in primo luogo, evidenziarsi che la sentenza delle Sezioni Unite, n. 28659 del 2017 (Rv. 270074 - 01) ha affermato il principio secondo cui «il riconoscimento della continuazione in executivis (non diversamente che nel processo di cognizione), debba necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori — quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni».

Pertanto, anche se il dato temporale può assumere valore preminente ai fini della esclusione della identità del disegno criminoso, tuttavia, nel caso in cui l'intervallo temporale non sia, come nella specie, esteso, il giudice deve necessariamente condurre la propria valutazione alla luce degli elementi significativi che emergono dalle sentenze concernenti i reati per i quali si chiede l'applicazione della continuazione.

Ciò posto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che la condotta oggetto della sentenza n. 2414 del 2020, avente ad oggetto il reato di vendita di TLE, è stata accertata il 30 dicembre 2020, che quelle oggetto della sentenza n. 21 del 2024 - concernenti i reati di cui agli artt. 291 bis, comma 2, 291 ter comma 2 e 296 comma 2, d.PR n. 43 del 1973, artt. 474 cod. pen. e 648 cod. pen. - sono state commesse il 20 maggio 2023 e il 16 giugno 2023, e quelle giudicate dalla sentenza n. 985 del 2024 - avente ad oggetto i medesimi reati di cui agli artt. 291 bis, comma 2, e 296 comma 2, d.PR n.43 del 1973 - sono state commesse il 21 novembre 2022 e 9 gennaio 2023, limitandosi ad affermare, alla luce del dato temporale, l'insussistenza di elementi indicativi di una previa deliberazione criminosa iniziale e la sussistenza di una inclinazione a delinquere quale attività necessaria per provvedere alle esigenze di vita.

Ebbene, il Tribunale, così operando, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, in quanto oltre al dato temporale, per escludere I' identità del disegno criminoso, avrebbe dovuto giustificare tale conclusione attraverso lo specifico esame degli ulteriori elementi risultanti dai provvedimenti di condanna, quali le caratteristiche delle condotte di commercio di TLE sulla pubblica via, le modalità delle stesse, il contesto territoriale, la sussistenza di un identico movente e gli ulteriori elementi sintomatici della eventuale estemporaneità rispetto alle precedenti condotte analoghe, dovendo altresì considerare se tra le condotte in questione vi siano stati o no periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi del disegno criminoso (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984 - 01).

2. Le evidenziate lacune motivazionali impongono, dunque, l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen., volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna n. 2414 del 2020 (irrevocabile il 17 febbraio 2022), n. 21 del 2024 (irrevocabile 27 aprile 2024) e n. 985 del 2024 (irrevocabile il 2 luglio 2024). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza o la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla non applicazione della disciplina della continuazione. Deduce, in particolare, il ricorrente che il provvedimento di rigetto ha dato risalto alla distanza temporale tra le date di commissione dei reati (dal 2020 al 2023) oggetto delle sentenze e ha ritenuto che dalla reiterazione della medesima condotta nel medesimo contesto territoriale e con le medesime modalità dovesse discendere la sussistenza di un' inclinazione a delinquere; si tratterebbe, cioè, di una condotta significativa di una scelta di vita piuttosto che espressiva di una preventiva deliberazione a delinquere. Il ricorrente ha, invece, dedotto che si tratta di medesime condotte illecite commesse nel medesimo contesto spaziale e che la distanza temporale tra le stesse sarebbe dovuta soltanto all'assenza di accertamenti da parte delle forze dell'ordine, i quali, se fossero stati effettuati, avrebbero acclarato la prosecuzione della medesima attività illecita in contesti temporali più ravvicinati e ciò anche a voler prescindere dal fatto che tra i reati di cui alla prima sentenza e quelli di cui alla terza sentenza intercorre un lasso temporale di pochi mesi. 4. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Deve, in primo luogo, evidenziarsi che la sentenza delle Sezioni Unite, n. 28659 del 2017 (Rv. 270074 - 01) ha affermato il principio secondo cui «il riconoscimento della continuazione in executivis (non diversamente che nel processo di cognizione), debba necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori — quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni». Pertanto, anche se il dato temporale può assumere valore preminente ai fini della esclusione della identità del disegno criminoso, tuttavia, nel caso in cui l'intervallo temporale non sia, come nella specie, esteso, il giudice deve necessariamente condurre la propria valutazione alla luce degli elementi significativi che emergono dalle sentenze concernenti i reati per i quali si chiede l'applicazione della continuazione. Ciò posto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che la condotta oggetto della sentenza n. 2414 del 2020, avente ad oggetto il reato di vendita di TLE, è stata accertata il 30 dicembre 2020, che quelle oggetto della sentenza n. 21 del 2024 - concernenti i reati di cui agli artt. 291 bis, comma 2, 291 ter comma 2 e 296 comma 2, d.PR n. 43 del 1973, artt. 474 cod. pen. e 648 cod. pen. - sono state commesse il 20 maggio 2023 e il 16 giugno 2023, e quelle giudicate dalla sentenza n. 985 del 2024 - avente ad oggetto i medesimi reati di cui agli artt. 291 bis, comma 2, e 296 comma 2, d.PR n.43 del 1973 - sono state commesse il 21 novembre 2022 e 9 gennaio 2023, limitandosi ad affermare, alla luce del dato temporale, l'insussistenza di elementi indicativi di una previa deliberazione criminosa iniziale e la sussistenza di una inclinazione a delinquere quale attività necessaria per provvedere alle esigenze di vita. Ebbene, il Tribunale, così operando, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, in quanto oltre al dato temporale, per escludere I' identità del disegno criminoso, avrebbe dovuto giustificare tale conclusione attraverso lo specifico esame degli ulteriori elementi risultanti dai provvedimenti di condanna, quali le caratteristiche delle condotte di commercio di TLE sulla pubblica via, le modalità delle stesse, il contesto territoriale, la sussistenza di un identico movente e gli ulteriori elementi sintomatici della eventuale estemporaneità rispetto alle precedenti condotte analoghe, dovendo altresì considerare se tra le condotte in questione vi siano stati o no periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi del disegno criminoso (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984 - 01). 2. Le evidenziate lacune motivazionali impongono, dunque, l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale
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