CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 20898/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Sondrio condannava [OSCURATO:PERSONA] per più episodi di furto; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando il non doversi procedere in relazione al furto di quattro profumi e rideterminando la pena; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che la ricorrente, con un unico motivo, contesta il giudizio di bilanciamento delle circostanze, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, in considerazione dell'occasionalità della condotta e per meglio adeguare la pena all'effettiva gravità del fatto; - che l'unico motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); che i giudici di merito hanno fornito adeguata e coerente motivazione in ordine all'esercizio del loro potere discrezionale; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]