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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 04282/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1485/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a ex lege dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el Piemonte n.1105/2019 depositata il 18/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due motivi, avverso la sentenza della CTR del Piemonte indicata in epigrafe. 2.L’Agenzia delle entrate ha depositato foglio di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza e l’Agenzia delle entrate – Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n um. 4, c.p.с. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.с. e 118 disp. att. c.p.с. per «motivazione apparente, inintelligibile ed incoerente».

1.1. Deducono i ricorrenti che la CTR ha emesso la sentenza impugnata, oltre che nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., unica destinataria della cartella di pagamento n. 11020170026076286/002, emessa in forza di iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973, anche nei loro confronti, condannandoli in solido alla rifusione delle spese nei confronti dell’Amministrazione.

La CTR non avrebbe adeguatamente motivato il fondamento di tale condanna.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del num. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. Sez.

U. , sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).

In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza.

2.2. Va ancora rammentato che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.с., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).

2.3. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame . [OSCURATO:PERSONA] regionale ha, in effetti, offerto una coerente giustificazione della qui contestata statuizione di condanna alle spese.

Ed in particolare: i) ha premesso che la cartella in oggetto era stata notificat a anche ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , peraltro indicati quali parti, con i relativi difensori, nella epigrafe della sentenza, «quali responsabili in solido verso l’erario»; ii) ha accolto l’appello dell’Amministrazione e confermato la cartella impugnata; iii) ha quindi condannato le parti soccombenti , così come identificate , in solido , alla rifusione delle spese.

2.4. Quello che si contesta ai giudici dell’appello è, diversamente, di essere incorsi in errore nella lettura degli atti e documenti di causa, che tuttavia non è caduto su un punto controverso, e dunque si deduce un errore di fatto ex art. 395 num. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione ma che non può essere fatto valere con il ricorso per cassazione.

2.5. Come costantemente affermato da questa Suprema Corte, «L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Cass. Sez. 5, 22/10/2019, n. 26890, Rv. 655451 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 1, n. 2236 del 26/01/2022 , Rv. 663756 – 01)».

Ancora, l 'errore revocatorio è individua to nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazionedella situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. n. 16136/ 20 09; n. 3365/ 20 09; Cass. Sez.

Un.N. 26022/2008).

3. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546/1992, 91 e 97 c.p.с.

La CTR, si osserva, avrebbe errato nel condannare alla rifusione delle spese i ricorrenti, che non erano parti del processo e tantomeno parti soccombenti.

3.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni spese in relazione alla precedente doglianza.

A n che in questo caso quello che si censura non è la errata applicazione della disciplina in materia di imputazione e liquidazione delle spese processuali, bensì il medesimo errore di fatto, di natura revocatoria, dedotto con il primo motivo di ricorso.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non si procede alla liquidazione delle spese di lite in assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle entrate e della Agenzia delle entrate – Riscossione.

P.Q.M La Corte dichiarail ricorso inammissibile .

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1485/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a ex lege dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el Piemonte n.1105/2019 depositata il 18/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due motivi, avverso la sentenza della CTR del Piemonte indicata in epigrafe. 2.L’Agenzia delle entrate ha depositato foglio di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza e l’Agenzia delle entrate – Riscossione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n um. 4, c.p.с. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.с. e 118 disp. att. c.p.с. per «motivazione apparente, inintelligibile ed incoerente». 1.1. Deducono i ricorrenti che la CTR ha emesso la sentenza impugnata, oltre che nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., unica destinataria della cartella di pagamento n. 11020170026076286/002, emessa in forza di iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973, anche nei loro confronti, condannandoli in solido alla rifusione delle spese nei confronti dell’Amministrazione. La CTR non avrebbe adeguatamente motivato il fondamento di tale condanna. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del num. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. Sez. U. , sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza. 2.2. Va ancora rammentato che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.с., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090). 2.3. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame . [OSCURATO:PERSONA] regionale ha, in effetti, offerto una coerente giustificazione della qui contestata statuizione di condanna alle spese. Ed in particolare: i) ha premesso che la cartella in oggetto era stata notificat a anche ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , peraltro indicati quali parti, con i relativi difensori, nella epigrafe della sentenza, «quali responsabili in solido verso l’erario»; ii) ha accolto l’appello dell’Amministrazione e confermato la cartella impugnata; iii) ha quindi condannato le parti soccombenti , così come identificate , in solido , alla rifusione delle spese. 2.4. Quello che si contesta ai giudici dell’appello è, diversamente, di essere incorsi in errore nella lettura degli atti e documenti di causa, che tuttavia non è caduto su un punto controverso, e dunque si deduce un errore di fatto ex art. 395 num. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione ma che non può essere fatto valere con il ricorso per cassazione. 2.5. Come costantemente affermato da questa Suprema Corte, «L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Cass. Sez. 5, 22/10/2019, n. 26890, Rv. 655451 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 1, n. 2236 del 26/01/2022 , Rv. 663756 – 01)». Ancora, l 'errore revocatorio è individua to nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazionedella situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. n. 16136/ 20 09; n. 3365/ 20 09; Cass. Sez. Un.N. 26022/2008). 3. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546/1992, 91 e 97 c.p.с. La CTR, si osserva, avrebbe errato nel condannare alla rifusione delle spese i ricorrenti, che non erano parti del processo e tantomeno parti soccombenti. 3.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni spese in relazione alla precedente doglianza. A n che in questo caso quello che si censura non è la errata applicazione della disciplina in materia di imputazione e liquidazione delle spese processuali, bensì il medesimo errore di fatto, di natura revocatoria, dedotto con il primo motivo di ricorso. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si procede alla liquidazione delle spese di lite in assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle entrate e della Agenzia delle entrate – Riscossione. P.Q.M La Corte dichiarail ricorso inammissibile . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma
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