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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 12942/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ragusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 dicembre 2021 il Tribunale di Ragusa ha respinto la richiesta di riesame presentata congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto del 30 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con cui era stato disposto il sequestro preventivo, in via diretta e per equivalente, fino alla concorrenza della somma di euro 1.273.653,71 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 di cui al capo c) della rubrica provvisoria, e fino alla concorrenza della somma di euro 101.607,42 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla contestazione di cui al capo d) della incolpazione provvisoria del medesimo reato.

2. Avverso tale ordinanza gli indagati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. In primo luogo, hanno denunciato l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e processuale a causa del mancato compimento della necessaria indagine in ordine alla esistenza di beni nel patrimonio delle società beneficiarie delle condotte ritenute illecite (la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.), da sottoporre a sequestro in via diretta quale profitto dei reati contestati, con la conseguente insussistenza dei presupposti per poter disporre il sequestro per equivalente nei confronti dei ricorrenti.

2.2. In secondo luogo, hanno lamentato una ulteriore violazione di disposizioni di legge processuale, che sarebbe conseguente alla mancanza della autonoma valutazione dei presupposti richiesti per poter disporre il sequestro, oltre che alla mancata considerazione di quelli, di segno contrario, forniti dalla difesa, evidenziando che la richiesta di sequestro era stata rigettata nei confronti degli emittenti le fatture giudicate relative a operazioni inesistente (ai quali era stato contestato il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000), per la mancata dimostrazione del conseguimento di un profitto da parte loro, e che il Giudice per le indagini preliminari aveva anche escluso che vi fossero indizi del perfezionamento di alienazioni simulate o della realizzazione di altri atti fraudolenti.

Inoltre, non erano stati adeguatamente considerati i documenti prodotti dalla difesa idonei a dimostrare l'estraneità dei ricorrenti alla gestione delle società e alle condotte illecite.

2.3. Infine, con un terzo motivo, hanno lamentato l'indebito utilizzo delle presunzioni tributarie nella valutazione del quadro indiziario, essendo stato dimostrato, attraverso la produzione dei relativi bonifici, il pagamento delle prestazioni eseguite dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., giudicato irrilevante dal Tribunale in considerazione della coincidenza soggettiva della titolarità di tali società, che era stata smentita dalla produzioni documentali, idonee a dimostrare la riconducibilità della suddetta IFC a tale [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la genericità dei motivi di ricorso, riproduttivi di quelli posti a sostegno della richiesta di riesame, che era stata disattesa con motivazione adeguata e non sindacabile con il ricorso per cassazione.

4. Con memoria del 8 marzo 2022 i ricorrenti hanno ribadito la fondatezza del proprio ricorso, sottolineando nuovamente la necessità, per poter disporre il sequestro per equivalente, dell'accertamento della impossibilità di eseguirlo in via diretta, mentre nel caso in esame il Tribunale di Ragusa si era limitato a dare atto della inutilità della escussione del patrimonio sociale; nonché la mancanza di adeguato esame delle deduzioni difensive e l'improprietà del ricorso alle presunzioni tributarie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso congiuntamente proposto dagli indagati è inammissibile.

2. Preliminarmente va ricordato che, come sottolineato anche dal Procuratore Generale, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione, per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

3. Ora, nel caso in esame, tutte le censure dei ricorrenti si appuntano, in realtà, sulla adeguatezza e sulla logicità della motivazione dell'ordinanza e 1; impugnata, sia in ordine ai presupposti per poter disporre il sequestro per equivalente, sia riguardo agli indizi di responsabilità a carico dei ricorrenti, sia a proposito della insussistenza delle operazioni sottostanti le fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali delle società SIDI e [OSCURATO:PERSONA], e, dunque, non possono ritenersi consentite, alla luce dei principi ricordati, nei giudizio di legittimità.

La motivazione dell'ordinanza impugnata non è, infatti, certamente assente né apparente, in quanto il Tribunale, nel rigettare la richiesta di riesame, ha dato atto della inesistenza di beni nel patrimonio delle società beneficiarie delle condotte illecite da sottoporre a sequestro in via diretta (tra l'altro disposto in via principale in tale forma, con la corretta previsione dell'esecuzione di quello per equivalente solo in caso di esito negativo di quello diretto), stante l'esito negativo dei sequestri tentati sui rapporti bancari della SIDI, così dando conto della ricorrenza del presupposto per poter disporre il sequestro per equivalente del profitto del reato.

Va, infatti, ricordato che è legittimo il decreto di sequestro preventivo che presenti una struttura "mista" o alternativa, prevedendo, in parte, la sottoposizione al vincolo a titolo di sequestro diretto e, in parte, a titolo di sequestro per equivalente, o l'esecuzione di quest'ultimo in caso di esito negativo del primo (cfr. Sez. 3, n. 38858 del 14/06/2016, Fiusco, Rv. 267631), e che la verifica della infruttuosità del sequestro diretto o dell'incapienza del patrimonio della persona giuridica colpita da tale vincolo, che consente di disporre, in subordine, il sequestro per equivalente nei confronti della persona fisica che ne ha la rappresentanza, non deve essere necessariamente eseguita prima dell'adozione del provvedimento, ben potendo, tale accertamento, essere demandato al pubblico ministero in fase di esecuzione (Sez. 3, n. 29862 del 01/12/2017, dep. 2018, Lorandi, Rv. 273689).

Altrettanto adeguata risulta la motivazione a proposito del quadro indiziario, essendo stati indicati i plurimi elementi dimostrativi della fittizietà delle operazioni economiche sottostanti le fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali delle società amministrate dai ricorrenti, costituiti dal mancato rinvenimento di locali nella sede sociale della emittente IFC, dalla assenza di rapporti con tale società da parte del suo consulente fiscale sin dal 2015, dalla qualità di mero prestanome dell'amministratore di detta società, dalle dichiarazioni dei dipendenti (idonee a dimostrare il controllo di tale società da parte dei Donzelli), dalla mancanza di strutture e mezzi, dalla assenza di bilanci, dal fatto che i lavoratori venivano pagati direttamente dalla SIDI.

Il Tribunale ha anche considerato, giudicandoli irrilevanti alla luce del controllo da parte dei Donzelli sulla IFC, i pagamenti eseguiti dalla SIDI a favore di tale società. 4 2 L L Si tratta di motivazione del tutto idonea a giustificare, senza affatto ricorrere a presunzioni tributarie come sostenuto dai ricorrenti, l'affermazione della sussistenza di indizi di responsabilità, come tale non censurabile, tantomeno sul piano delle valutazioni di merito, con il ricorso per cassazione avverso un provvedimento relativo a misure cautelari reali.

4. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, volto a censurare l'adeguatezza e la logicità della motivazione, in ordine al quadro indiziario e alla esistenza delle condizioni per poter disporre il sequestro per equivalente, che, invece, non è mancante né viziata e fornisce idonea spiegazione delle ragioni del rigetto della richiesta di riesame, sulla base di una corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per entrambi i ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ragusa visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2021 il Tribunale di Ragusa ha respinto la richiesta di riesame presentata congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto del 30 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con cui era stato disposto il sequestro preventivo, in via diretta e per equivalente, fino alla concorrenza della somma di euro 1.273.653,71 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 di cui al capo c) della rubrica provvisoria, e fino alla concorrenza della somma di euro 101.607,42 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla contestazione di cui al capo d) della incolpazione provvisoria del medesimo reato. 2. Avverso tale ordinanza gli indagati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. In primo luogo, hanno denunciato l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e processuale a causa del mancato compimento della necessaria indagine in ordine alla esistenza di beni nel patrimonio delle società beneficiarie delle condotte ritenute illecite (la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.), da sottoporre a sequestro in via diretta quale profitto dei reati contestati, con la conseguente insussistenza dei presupposti per poter disporre il sequestro per equivalente nei confronti dei ricorrenti. 2.2. In secondo luogo, hanno lamentato una ulteriore violazione di disposizioni di legge processuale, che sarebbe conseguente alla mancanza della autonoma valutazione dei presupposti richiesti per poter disporre il sequestro, oltre che alla mancata considerazione di quelli, di segno contrario, forniti dalla difesa, evidenziando che la richiesta di sequestro era stata rigettata nei confronti degli emittenti le fatture giudicate relative a operazioni inesistente (ai quali era stato contestato il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000), per la mancata dimostrazione del conseguimento di un profitto da parte loro, e che il Giudice per le indagini preliminari aveva anche escluso che vi fossero indizi del perfezionamento di alienazioni simulate o della realizzazione di altri atti fraudolenti. Inoltre, non erano stati adeguatamente considerati i documenti prodotti dalla difesa idonei a dimostrare l'estraneità dei ricorrenti alla gestione delle società e alle condotte illecite. 2.3. Infine, con un terzo motivo, hanno lamentato l'indebito utilizzo delle presunzioni tributarie nella valutazione del quadro indiziario, essendo stato dimostrato, attraverso la produzione dei relativi bonifici, il pagamento delle prestazioni eseguite dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., giudicato irrilevante dal Tribunale in considerazione della coincidenza soggettiva della titolarità di tali società, che era stata smentita dalla produzioni documentali, idonee a dimostrare la riconducibilità della suddetta IFC a tale [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la genericità dei motivi di ricorso, riproduttivi di quelli posti a sostegno della richiesta di riesame, che era stata disattesa con motivazione adeguata e non sindacabile con il ricorso per cassazione. 4. Con memoria del 8 marzo 2022 i ricorrenti hanno ribadito la fondatezza del proprio ricorso, sottolineando nuovamente la necessità, per poter disporre il sequestro per equivalente, dell'accertamento della impossibilità di eseguirlo in via diretta, mentre nel caso in esame il Tribunale di Ragusa si era limitato a dare atto della inutilità della escussione del patrimonio sociale; nonché la mancanza di adeguato esame delle deduzioni difensive e l'improprietà del ricorso alle presunzioni tributarie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso congiuntamente proposto dagli indagati è inammissibile. 2. Preliminarmente va ricordato che, come sottolineato anche dal Procuratore Generale, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione, per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 3. Ora, nel caso in esame, tutte le censure dei ricorrenti si appuntano, in realtà, sulla adeguatezza e sulla logicità della motivazione dell'ordinanza e 1; impugnata, sia in ordine ai presupposti per poter disporre il sequestro per equivalente, sia riguardo agli indizi di responsabilità a carico dei ricorrenti, sia a proposito della insussistenza delle operazioni sottostanti le fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali delle società SIDI e [OSCURATO:PERSONA], e, dunque, non possono ritenersi consentite, alla luce dei principi ricordati, nei giudizio di legittimità. La motivazione dell'ordinanza impugnata non è, infatti, certamente assente né apparente, in quanto il Tribunale, nel rigettare la richiesta di riesame, ha dato atto della inesistenza di beni nel patrimonio delle società beneficiarie delle condotte illecite da sottoporre a sequestro in via diretta (tra l'altro disposto in via principale in tale forma, con la corretta previsione dell'esecuzione di quello per equivalente solo in caso di esito negativo di quello diretto), stante l'esito negativo dei sequestri tentati sui rapporti bancari della SIDI, così dando conto della ricorrenza del presupposto per poter disporre il sequestro per equivalente del profitto del reato. Va, infatti, ricordato che è legittimo il decreto di sequestro preventivo che presenti una struttura "mista" o alternativa, prevedendo, in parte, la sottoposizione al vincolo a titolo di sequestro diretto e, in parte, a titolo di sequestro per equivalente, o l'esecuzione di quest'ultimo in caso di esito negativo del primo (cfr. Sez. 3, n. 38858 del 14/06/2016, Fiusco, Rv. 267631), e che la verifica della infruttuosità del sequestro diretto o dell'incapienza del patrimonio della persona giuridica colpita da tale vincolo, che consente di disporre, in subordine, il sequestro per equivalente nei confronti della persona fisica che ne ha la rappresentanza, non deve essere necessariamente eseguita prima dell'adozione del provvedimento, ben potendo, tale accertamento, essere demandato al pubblico ministero in fase di esecuzione (Sez. 3, n. 29862 del 01/12/2017, dep. 2018, Lorandi, Rv. 273689). Altrettanto adeguata risulta la motivazione a proposito del quadro indiziario, essendo stati indicati i plurimi elementi dimostrativi della fittizietà delle operazioni economiche sottostanti le fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali delle società amministrate dai ricorrenti, costituiti dal mancato rinvenimento di locali nella sede sociale della emittente IFC, dalla assenza di rapporti con tale società da parte del suo consulente fiscale sin dal 2015, dalla qualità di mero prestanome dell'amministratore di detta società, dalle dichiarazioni dei dipendenti (idonee a dimostrare il controllo di tale società da parte dei Donzelli), dalla mancanza di strutture e mezzi, dalla assenza di bilanci, dal fatto che i lavoratori venivano pagati direttamente dalla SIDI. Il Tribunale ha anche considerato, giudicandoli irrilevanti alla luce del controllo da parte dei Donzelli sulla IFC, i pagamenti eseguiti dalla SIDI a favore di tale società. 4 2 L L Si tratta di motivazione del tutto idonea a giustificare, senza affatto ricorrere a presunzioni tributarie come sostenuto dai ricorrenti, l'affermazione della sussistenza di indizi di responsabilità, come tale non censurabile, tantomeno sul piano delle valutazioni di merito, con il ricorso per cassazione avverso un provvedimento relativo a misure cautelari reali. 4. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, volto a censurare l'adeguatezza e la logicità della motivazione, in ordine al quadro indiziario e alla esistenza delle condizioni per poter disporre il sequestro per equivalente, che, invece, non è mancante né viziata e fornisce idonea spiegazione delle ragioni del rigetto della richiesta di riesame, sulla base di una corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per entrambi i ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce
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