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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 18018/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], rassegnate ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 7z7 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato, in accoglimento della richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di danneggiamento seguito da incendio.

Il collegio calabrese ha, in proposito, rilevato che la condotta ascritta a Ielapi ed al correo, il cognato [OSCURATO:PERSONA], integra gli estremi del reato sanzionato dall'art. 424, primo comma, cod. pen., anziché di quello contemplato dal capo successivo, e che, di conseguenza, i limiti edittali della fattispecie non ammettono, pur tenendo conto dell'aumento per l'aggravante ex art. 416-6/5.1 cod. pen., l'applicazione di misure cautelari.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che il fatto illecito, per come materialmente contestato e ricostruito dal Giudice per le indagini preliminari, deve essere qualificato ai sensi dell'art. 424, secondo comma, cod. pen., sicché fallace è la considerazione sottesa all'annullamento del titolo genetico della misura cautelare.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 16 marzo 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché incentrato su censure manifestamente infondate.

2. L'art. 424 cod. pen. sanziona, al primo comma, con la reclusione da sei mesi a due anni la condotta di chi, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui, a condizione che dal fatto sorga il pericolo di un incendio.

Qualora, invece, all'azione illecita segua l'incendio, il colpevole va incontro ad una sanzione di maggiore severità.

La distinzione tra la fattispecie base e quella aggravata risiede, con ogni evidenza, nell'effettiva verificazione dell'incendio anziché di un mero fuoco, sicché appropriato si palesa il richiamo dell'indirizzo ermeneutico secondo cui «si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone» (Sez. 4, n. 46402 del 14/12/2021, Leonetti, Rv. 282701; Sez. 1, n. 14263 del 23/02/2017, Ajmi, Rv. 269842; Sez. 4, n. 43126 del 29/10/2008, Cominetto, Rv. 242459).

3. Nel caso di specie, si assume che Ielapi e Ranieri, il 12 marzo 2017, portatisi, a bordo di una [OSCURATO:PERSONA], sul luogo ove era parcheggiata la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], diedero fuoco (Ielapi, quale autore dell'azione tipica, Ranieri, quale conducente dell'auto e «palo») alla vettura riversando il contenuto di una bottiglia di plastica, che avevano portato seco, sul cofano motore del veicolo, per poi allontanarsi rapidamente.

Il Tribunale del riesame — dato atto che, stando alla provvisoria imputazione, gli indagati sono accusati di avere danneggiato, mediante incendio, l'autovettura di Scollato — ha rilevato che le emergenze investigative (rilievi fotografici, comunicazione di notizia di reato, verbale di denuncia-querela della vittima) attestano univocamente che l'appiccamento del fuoco volto a danneggiare l'auto della vittima, pur parcheggiata sulla pubblica via, non ha raggiunto le dimensioni ed i caratteri tipici dell'incendio, ossia della vastità delle proporzioni, della diffusività e della difficoltà di spegnimento, in modo da rappresentare un serio pericolo per la sicurezza e l'incolumità per un numero indeterminato di persone.

4. Al cospetto di un percorso argomentativo coerente, lineare e scevro da tangibili fratture razionali, il procuratore ricorrente trae spunto dalla reiterata indicazione, nella provvisoria contestazione, dell'avere gli agenti eseguito il danneggiamento provocando un incendio, ovvero dall'utilizzo di una terminologia che, avuto riguardo alla provvisorietà dell'imputazione ed alla peculiarità della fase, è, a suo modo di vedere, sufficiente a configurare, in fatto, la fattispecie aggravata in luogo di quella prevista all'art. 424, primo comma, cod. pen..

Trattasi, è agevole replicare, di censura di tangibile genericità, che si esaurisce nel porre l'accento sulla formale confezione del capo di imputazione e rinunzia, nondimeno, a confrontarsi con le osservazioni che il Tribunale dedica alle caratteristiche del fuoco provocato dagli indagati, non idonee, secondo quanto indicato nel provvedimento impugnato e, in sostanza, non contestato dal ricorrente, ad integrare un vero e proprio incendio.

Consegue, come sopra anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], rassegnate ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 7z7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato, in accoglimento della richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di danneggiamento seguito da incendio. Il collegio calabrese ha, in proposito, rilevato che la condotta ascritta a Ielapi ed al correo, il cognato [OSCURATO:PERSONA], integra gli estremi del reato sanzionato dall'art. 424, primo comma, cod. pen., anziché di quello contemplato dal capo successivo, e che, di conseguenza, i limiti edittali della fattispecie non ammettono, pur tenendo conto dell'aumento per l'aggravante ex art. 416-6/5.1 cod. pen., l'applicazione di misure cautelari. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che il fatto illecito, per come materialmente contestato e ricostruito dal Giudice per le indagini preliminari, deve essere qualificato ai sensi dell'art. 424, secondo comma, cod. pen., sicché fallace è la considerazione sottesa all'annullamento del titolo genetico della misura cautelare. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 16 marzo 2022, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché incentrato su censure manifestamente infondate. 2. L'art. 424 cod. pen. sanziona, al primo comma, con la reclusione da sei mesi a due anni la condotta di chi, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui, a condizione che dal fatto sorga il pericolo di un incendio. Qualora, invece, all'azione illecita segua l'incendio, il colpevole va incontro ad una sanzione di maggiore severità. La distinzione tra la fattispecie base e quella aggravata risiede, con ogni evidenza, nell'effettiva verificazione dell'incendio anziché di un mero fuoco, sicché appropriato si palesa il richiamo dell'indirizzo ermeneutico secondo cui «si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone» (Sez. 4, n. 46402 del 14/12/2021, Leonetti, Rv. 282701; Sez. 1, n. 14263 del 23/02/2017, Ajmi, Rv. 269842; Sez. 4, n. 43126 del 29/10/2008, Cominetto, Rv. 242459). 3. Nel caso di specie, si assume che Ielapi e Ranieri, il 12 marzo 2017, portatisi, a bordo di una [OSCURATO:PERSONA], sul luogo ove era parcheggiata la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], diedero fuoco (Ielapi, quale autore dell'azione tipica, Ranieri, quale conducente dell'auto e «palo») alla vettura riversando il contenuto di una bottiglia di plastica, che avevano portato seco, sul cofano motore del veicolo, per poi allontanarsi rapidamente. Il Tribunale del riesame — dato atto che, stando alla provvisoria imputazione, gli indagati sono accusati di avere danneggiato, mediante incendio, l'autovettura di Scollato — ha rilevato che le emergenze investigative (rilievi fotografici, comunicazione di notizia di reato, verbale di denuncia-querela della vittima) attestano univocamente che l'appiccamento del fuoco volto a danneggiare l'auto della vittima, pur parcheggiata sulla pubblica via, non ha raggiunto le dimensioni ed i caratteri tipici dell'incendio, ossia della vastità delle proporzioni, della diffusività e della difficoltà di spegnimento, in modo da rappresentare un serio pericolo per la sicurezza e l'incolumità per un numero indeterminato di persone. 4. Al cospetto di un percorso argomentativo coerente, lineare e scevro da tangibili fratture razionali, il procuratore ricorrente trae spunto dalla reiterata indicazione, nella provvisoria contestazione, dell'avere gli agenti eseguito il danneggiamento provocando un incendio, ovvero dall'utilizzo di una terminologia che, avuto riguardo alla provvisorietà dell'imputazione ed alla peculiarità della fase, è, a suo modo di vedere, sufficiente a configurare, in fatto, la fattispecie aggravata in luogo di quella prevista all'art. 424, primo comma, cod. pen.. Trattasi, è agevole replicare, di censura di tangibile genericità, che si esaurisce nel porre l'accento sulla formale confezione del capo di imputazione e rinunzia, nondimeno, a confrontarsi con le osservazioni che il Tribunale dedica alle caratteristiche del fuoco provocato dagli indagati, non idonee, secondo quanto indicato nel provvedimento impugnato e, in sostanza, non contestato dal ricorrente, ad integrare un vero e proprio incendio. Consegue, come sopra anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso
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