CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23335/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3291/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, V ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO – [OSCURATO:PERSONA] n. 577/06/ 201 9 , depositata in data 14 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. TA605A200733 l'Agenzia delle entrate – direzione provinciale di Pescara - rettifica va la Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEFdichiarazione reddituale presentata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'anno d'imposta 2013, escludendo la natura di indennità di trasferta alle somme (per complessivi € 7.800,47) da quest'ultimo percepite quale dipendente del [OSCURATO:PERSONA] SCARL; le somme venivano ricompre se nel reddito di lavoro dipendente e, come tale, assoggettatead IRPEF. 2. Avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Pescara; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 524 / 02/2018 , accoglieva integralmente il ricorso del contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla C.t.r. dell’Abruzzo; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 577/06/ 201 9 , depositata in data 14 giugno 2019, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, confermando in totola sentenza di primo grado. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Il contribuenteha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 giugno 2024. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « V iolazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma quinto, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 , primo comma, n. 3, c od . p roc . civ. » l’Ufficio lamenta l’ error in iudica ndo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha confermato la spettanza della tassazione prevista dalla normativa in oggetto, nonostante gli elementi di fatto e diritto addotti dall’ufficio e la mancata prova di controparte circa l’effettività delle trasferte. 2. Il motivo di ricorso proposto è inammissibile. La C.t.r., con una motivazione corretta ed immune da vizi disciplinari e della quale è palesato l’iter logico-giuridico sottostante, ha ritenuto che dalla documentazione prodotta dal contribuente è risulta to che lo stesso aveva effettivamente espletato le trasferte per le quali il datore di lavoro – ossia il [OSCURATO:PERSONA] IntegratiSCARL - ha applicato la tassazione ai fini IRPEF soltanto per la parte eccedente l'importo di Euro 46,48 per ciascuna giornata, così come previsto dall'art. 51, comma 5, prima parte, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). La norma prevede che “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno [Euro 46,48], elevate a lire 150.000 [Euro 77,47] per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto”. All’uopo, il contribuente aveva prodotto le copie delle note spese, delle buste paga e della lettera d'incarico per le trasferte, in sede di verifica fiscale da cui si desume incontrovertibilmente l'effettuazionedelle predette trasferte. 2.1. La complessiva censura si risolve, quindi, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. 2.2. Si è più volte sottolineato, come compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 12/02/2008, n. 3267), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare. La valutazione delle prove più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova. 2.3Il motivo è inammissibile anche perché non censura l’ulteriore ratio decidendi relativa alla questione, posta dall'amministrazione nell'atto di appello, dell'applicabilità al caso di specie del disposto di cui al comma 6 del citato art. 51, ovvero della disposizione relativa ai cosiddetti "trasfertisti", che prevede che “Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, [...] concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare”. Su tale questione la C.t.r. ha ritenuto che trattavasi di questione nuova, mai dedotta in precedenza, né nell'atto impositivo né nelle controdeduzioni di primo grado, e quindi il suo esame era precluso, anche dal difetto di interesse dell'amministrazione finanziaria, atteso che l'applicazione del comma 6 del citato art. 51 TUIR avrebbe consentitoal contribuente di ottenere una riduzione d'imposta (50 per cento dell'ammontare delle indennità percepite) maggiore rispetto a quella prevista dal comma 5 della medesima disposizione. Tale ulteriore rationes decidendinon è stata impugnata. 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.300,00, oltre ad € 200,00 per esb