CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27988/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Palermo;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chechiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12 marzo 2026 il Tribunale di Palermo, in accoglimentodell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal pubblico ministero avversol'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento del 28gennaio 2026, ha disposto l’applicazione nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], inrelazione al capo 11) dell’imputazione provvisoria – artt. 81 cpv, 110, 319, 320 e326 cod. pen., della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'eserciziodel pubblico servizio per la durata di 9 mesi.Secondo l'ipotesi accusatoria [OSCURATO:PERSONA], in qualità di impiegato del Comune diSiculiana, riceveva compensi in denaro, precisamente 50 euro in una primacircostanza nonché un'ulteriore somma ‘in regalo’ non meglio quantificata, percompiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio e, in particolare, per aver ritiratopersonalmente la carta di identità di [OSCURATO:PERSONA], nonché per avere fornitopreventivamente a [OSCURATO:PERSONA] informazioni sui controlli che sarebbero statieffettuati dalla polizia locale del comune dove lavorava, nei confronti dei clienti diGiglione, al fine di accertarne la residenza, in tal modo intervenendo affinchévenissero esitate positivamente le istanze presentate di riconoscimento dellacittadinanza iure sanguinis dei clienti del [OSCURATO:PERSONA].2. Ricorre avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], chiedendo di annullare l'ordinanza impugnata, presentandoquattro motivi di ricorso, di seguito qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 581, 309, 310 cod. proc. pen.per inammissibilità dell'appello del PM, che difetta totalmente del requisito dellaspecificità dei motivi prescritto a pena di inammissibilità; non si confronta connessuno dei passaggi motivazionali del G.i.p. e si limita a riprodurre le originalirichieste cautelari senza sviluppare alcun commento critico nei confrontidell'ordinanza di rigetto.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273,192 cod. proc. pen., per avere il Tribunale ricostruito il quadro indiziario sulla basedi elementi meramente congetturali, privi di riscontro logico e fattuale; inparticolare la correlazione tra presunto pagamento e attività dell'indagato è statadedotta esclusivamente dalla successione temporale degli eventi, senza che visiano riferimenti a somme di denaro, a conversazioni dal contenuto illecito o acomportamenti illeciti riconducibili ad atti contrari ai doveri di ufficio; il ‘regalo’valorizzato dal Tribunale non è identificato né collegato ad alcun atto di ufficio; ilricorrente, di fatto, svolge l'attività di autista di autobus ed è quindi estraneo aiprocedimenti amministrativi oggetto di indagine2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 lett.c) cod. proc. pen. per avere individuato il pericolo di reiterazione in modo astrattoe stereotipato, in assenza di elementi concreti e attuali che colleghino l'indagato aun rischio reale di reiterazione del reato e senza chiarire quale attività futural'indagato potrebbe concretamente porre in essere per integrare nuovamente unacondotta analoga, con motivazione quindi apparente, priva della verifica sullaconcreta attualità del rischio di reiterazione nel reato.2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275 e 292cod. proc. pen. per mancanza di adeguata motivazione sulla proporzionalità eadeguatezza della misura interdittiva: non risulta correttamente motivata lamisura applicata sotto il profilo della proporzionalità, in quanto il Tribunale si limitaad affermare genericamente che misura applicata sarebbe proporzionata edadeguata, senza indicare gli elementi da cui desumere tale adeguatezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che il ricorrente silimita a chiedere di riconsiderare la inammissibilità dell’appello proposto dalpubblico ministero, senza confrontarsi sul punto con quanto motivatamenteaffermato dal Tribunale del Riesame, in quanto il pubblico ministero ha censuratoinnanzitutto l'assenza di un'analitica argomentazione e comunque dellacontraddittorietà del provvedimento del G.i.p. nel suo complesso, specialmente inordine alla mancata individuazione di esigenze cautelari al cospetto delle gravifattispecie delittuose ritenute esistenti, come si evince dalla lettura della ordinanzaimpugnata – pag. 3-4-.3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.Il Tribunale del Riesame non ha approfondito la questione relativa alla qualificasoggettiva di [OSCURATO:PERSONA] di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ovverochiarito come la sua qualifica professionale abbia determinato o contribuito arealizzare la commissione dei reati contestati.Si afferma nella ordinanza impugnata che ‘la facile pronta disponibilitàmostrata nel compimento della condotta delittuosa dà conto di una sicuradisinvoltura che ne esclude la mera occasionalità’ , ma non si dà conto alcuno delcontenuto del contratto di lavoro -prodotto dal ricorrente- intercorrente con ilComune di Siculiana, che identifica lo [OSCURATO:PERSONA] come ‘autista-operaio qualificato’:nulla è stato detto, perciò, in ordine alle mansioni formalmente affidate alprevenuto né in ogni caso sono state specificate le possibili interrelazioni tra lemodalità di commissione dei reati ed i compiti in concreti assegnati al predettoimputato.Al riguardo va rammentato che, secondo il più recente orientamento di questagiurisprudenza di legittimità, ai fini dell'attribuzione della qualifica di incaricato dipubblico servizio non è sufficiente la mera qualifica di pubblico dipendente, né losvolgimento di determinate mansioni nell’ambito di un’attività di interessepubblico; l'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio presupponel'accertamento in concreto dell'attività svolta dall'indagato, e ciò tanto più rilevaconsiderato che l’art. 358, secondo comma, cod. pen. espressamente esclude chequella qualifica possa essere riconosciuta nei casi di “svolgimento di semplicimansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale” (cfr. Sez. 6, n.39434 del 26/03/2019, Rv. 277366-01; Sez. 6, n. 12267 del 24/03/2026, Cento, Rv.289539 – 01).Nel caso in esame, i Giudici di merito, al fine di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] la qualificadi incaricato di pubblico servizio, si sono limitati ad un apprezzamento astrattodelle sue mansioni, senza procedere, invece, al necessario e concretoaccertamento delle stesse, al fine di determinare quali compiti fossero a luiGiuseppe informazioni sui controlli che sarebbero stati effettuati dalla polizia localedel comune dove lavorava, nei confronti dei clienti di [OSCURATO:PERSONA], al fine di accertarnela residenza, senza chiarire se la disponibilità di tali informazioni da parte diZambito fosse connessa ad una sua posizione di pubblico ufficiale o di incaricatodi pubblico servizio, in quanto a sua volta destinato ad esercitare, in relazione adessi, i poteri istituzionali propri del suo ufficio o in qualche maniera a questiricollegabili, oppure se il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] fosse destinato a inciderenella sfera di attribuzioni di terzi, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio,rispetto ai quali egli era assolutamente carente di potere funzionale (soggettirispetto ai quali valutare un eventuale concorso dell’extraneus).4. Nel riconoscimento dell’indicato secondo motivo, da valutarsinecessariamente in via prioritaria, resta assorbito l’esame delle ulteriori censurerassegnate con terzo e quarto motivo, riguardanti la fondatezza del pericolo direiterazione nel reato e la mancanza di adeguata motivazione sulla proporzionalitàe adeguatezza della misura interdittiva. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diPalermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così deciso il 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]