CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 14966/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30702/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di CATANIA R.G. n. 13965/2018depositato i l 30/10/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, con decreto depositato il 30.10.2020, ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 98 legge fall. dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo con cui il giudice delegato della procedura di amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva negato ai crediti ammessi il riconoscimento della prededuzione. 2. Va premesso che emerge dalla prospettazione di parte ricorrente che: - con contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:SOCIETA]., aggiudicataria dei lavori di adeguamento della viabilità e dell’itinerario Sassari - Olbia - Lotto 6 (committente principale [OSCURATO:SOCIETA].), ha affidato a [OSCURATO:SOCIETA]. la fornitura e posa in opera di acciaio tipo S355J2W e S355J0W per la realizzazione di impalcati metallici; - con decreto del 15.2.2016, la S ezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania ha disposto, per la durata di sei mesi, la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34, co. 2, d.lgs. 159/2011, nonché il sequestro ex art. 34, co. 9 del medesimo decreto del 100% delle quote sociali; - in data 18.04.2016, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], ha sottoscritto un addendum contrattuale, autorizzato da ANAS, con il quale veniva assunta e formalizzata la decisione di prosecuzione nell’originario contratto di fornitura e posa, al fine di garantire la continuità del ciclo produttivo dell’impresa in procedura, con conseguente subentro nel rapporto contrattuale pendente e relativa assunzione di tutti gli obblighi e conseguenze di legge ex d.lgs. n. 159/2011; - a seguito della conclusione del proprio incarico, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha richiesto alla [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento del corrispettivo dovutole, quantificato nella complessiva somma di €518.278,45 oltre interessi, e la restituzione di alcune carpenterie metalliche rimaste giacenti a piè d’opera a causa dell’improvvisa interruzione del cantiere, ovvero, in subordine, il pagamento del controvalore economico per un importo di € 307.147,80; - con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Ministero dello sviluppo economico ha ammesso la [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 347/03; - con domanda di insinuazione allo stato passivo la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto di essere ammessa al passivo della procedura riguardante l’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. per i predetti crediti di € 518.278,45 oltre interessi e di €307.147,80, richiedendo per entrambi il riconoscimento del carattere di prededuzione ex artt. 111 e 111 bis della legge fall., in quanto sorti nel corso del procedimento di prevenzione ex artt. 54 e 61, co. 3, del d.lgs. 159/2011 a seguito della sottoscrizione dell’addendum contrattuale da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], necessario e funzionale a soddisfare esigenze e finalità della procedura medesima, per garantirne l’ordinario ciclo produttivo e permettere il completamento dell’opera ed incassare i relativi proventi dalla committente ANAS, oppure , in alternativa , in quanto sorti in occasione ed in funzione del procedimento di prevenzione n. 194/2015 R.S.S. Tribunale di Catania; - con decreto di esecutività dello stato passivo del 24.7.2018, il Giudice delegato ha escluso la prededuzione dei suddetti crediti. 3. Il Tribunale di Catania, per quanto ancora rileva, nel negare il riconoscimento della prededuzione per i crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha ritenuto che: - i crediti dedotti non erano maturati in corso di amministrazione straordinaria e, quindi, non potevano essere soddisfatti in prededuzione ex art. 52 del d.lgs. 270/1990; - l’art. 111, co. 3, legge fall. non è applicabile in materia di amministrazione straordinaria, in quanto, all’epoca dell’introduzione del d.lgs. 270/1990, la norma prevedeva unicamente l’ordine dei pagamenti da eseguirsi con l’attivo ricavato dalla procedura, né tanto meno analoga disposizione era stata inserita dal legislatore nel d.lgs. 270/1990; - i crediti di cui si chiedeva l’ammissione in prededuzione erano sorti nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria disposta ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 159/2011, e non potevano ritenersi maturati nell’ambito dell’amministrazione straordinaria neppure mediante il riconoscimento del fenomeno della consecutio procedurarum , stante la diversa ratiodel complesso delle disposizioni in materia di prevenzione rispetto a quelle in materia di procedure concorsuali; - i crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA] non potevano ritenersi prededucibili neppure sulla scorta delle disposizioni del d.lgs. 159/2011, essendo le medesime tutte strutturate per essere applicate soltanto nell’ambito del procedimento di prevenzione. Il Tribunale ha inoltre affermato che la prededuzione del credito non poteva essere riconosciuta neppure facendo leva sull’art. 118, co. 3, d.lgs. 163/2006 e, quindi, sull’interesse della massa al pagamento del subappaltatore, in quanto condizione di esigibilità - per l’appaltatore - al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo da parte della stazione appaltante. Invero, facendo propri gli insegnamenti di Cass., sez. unite, n. 5685/2020, il giudice di primo grado ha ritenuto, per un verso, che il rapporto tra l’appaltatore ed il subappaltatore era certamente esaurito, e, per altro verso, che, pur essendo stato dedotta l’avvenuta prosecuzione del rapporto tra stazione appaltante e appaltatore e la successiva cessione ad un soggetto terzo, non era stata dedott a, né, di conseguenza, chiesto di provare , la sussistenza di un credito dell’appaltatore verso la stazione appaltante, ovvero di un interesse astratto per la massa, atteso che non sussisteva alcun nesso tra la condizione di esigibilità del credito dell’appaltatore verso la stazione appaltante e la sua prededucibilità. [OSCURATO:PERSONA] 4. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. (che ha depositato anche la memoria ex art. 380 bia.1 cod. proc. civ.), affidandolo a tre motivi. 5. In particolare, con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 61, co. 3 del d.lgs. 159/2011, 111 e 111 bis della legge fall. e 52 del d.lgs. 270/1990, nonché una insufficiente e contraddittoria motivazione, per non avere il Tribunale riconosciuto la prededuzione dei crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. Espone la ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la prededucibilità dei crediti ex artt. 111 e 111 bis della legge fall., in quanto non contestati per collocazione ed ammontare, certi, liquidi ed esigibili, sorti nel corso del procedimento di prevenzione ex artt. 54 e 61, co. 3, d.lgs. n. 159/2011, a seguito della sottoscrizione dell’addendum contrattuale da parte dell’amministratore giudiziario. Tali crediti sarebbero, dunque, sorti nell’ambito ed in funzione di una procedura posta in assoluta continuità con quella di amministrazione straordinaria, dal momento che la stessa già mirava ad individuare una soluzione alla crisi di impresa. 6. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la “violazione delle norme di legge e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, numero 5, c.p.c. e contraddittoria motivazione”. Lamenta la ricorrente che il Tribunale non avrebbe considerato che il Commissario straordinario, già amministratore giudiziario nel procedimento di prevenzione n. 194/2015 R.S.S. Tribunale di Catania, aveva espressamente riconosciuto e proposto nel progetto di stato passivo il carattere di prededuzione dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA]. Rileva, inoltre, la ricorrente che il giudice di primo grado, negando la prededucibilità dei crediti a causa della mancata dichiarazione di subentro del Commissario straordinario nei rapporti preesistenti da cui sorgevano, non ha considerato che tale dichiarazione era rinvenibile sia in sede di stipula contrattuale, sia nella chiara manifestazione di volontà espressa nel progetto di stato passivo. 7. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006, nonché l’omesso esame di fatti decisivi per la decisione, oltre ad una insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. Lamenta la ricorrente che il Tribunale abbia errato laddove non ha riconosciuto la prededucibilità dei crediti in base all’art. 118, co. 3, d.lgs. 163/2006 e, quindi, all’interesse della massa al pagamento. In particolare, la decisione del giudice di primo grado non avrebbe correttamente applicato i principi espressi da questa Corte, che, nell’interpretare l’art. 111 legge fall. in raccordo con l’art. 118 d.lgs. 163/2006, ha affermato che il requisito del collegamento occasionale ovvero funzionale, come elemento caratterizzante dei crediti prededucibili, deve intendersi riferito non solo al nesso cronologico o teleologico tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche nel senso che il pagamento di quel credito, ancorché avente natura concorsuale, rientra negli interessi della massa. Nel caso di specie, infatti, il credito vantato dalla ricorrente era caratterizzato da tali stessi requisiti, avendo la prestazione contrattuale svolta consentito di realizzare importanti incassi ed emolumenti a miglior beneficio dell’intero ceto creditorio. Inoltre, ad avviso della ricorrente il Tribunale non ha tenuto conto che nella domanda di insinuazione al passivo la [OSCURATO:SOCIETA] aveva evidenziato di essere venuta a conoscenza della possibile cessione del ramo di azienda, comprensivo della commessa vantata, alla società “ICI [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” soltanto dopo l’esame dell’opposizione di ANAS al decreto ingiuntivo n. 18479/2917, e che, a seguito dell’avvenuta cessione del ramo d’azienda, la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva recuperato il corrispettivo dovutole. 8. Ritiene questo Collegio che sia meritevole di approfondimento e abbia natura nomofilattica la questione relativa ai rapporti tra il procedimento di prevenzione (amministrazione giudiziaria) ex artt. 54 e 61, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 ed una procedura concorsuale, quale quella di amministrazione straordinaria, con particolare riferimento alla sorte (ed al rango) dei crediti maturati nell’una al co