CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2019
Cassazione n. 11487/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2019 ORDINANZA sul ricorso 26154/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Gorizia -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione 13/56881002, - intimato nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione 13756881002, [OSCURATO:PERSONA], - intimatia, nonché contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione 13756881002, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende -controricorrente frZA [OSCURATO:PERSONA] /11-4 Cti/ avverso la sentenza n. 333/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 24/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito dell'avvio da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di una azione revocatoria volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia di atti di disposizione di parte della proprietà immobiliare di [OSCURATO:PERSONA], effettuati nell'anno 2010 a titolo gratuito a favore della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Gorizia respingeva la proposta azione, sostenendo che se, da un lato, il convenuto, odierno ricorrente, aveva effettivamente alienato parte del proprio patrimonio, dall'altro, come risultante dalla disposta consulenza tecnica, manteneva un patrimonio sufficiente per garantire il credito e per escludere la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria. 2. Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, nelle more subentrata all'originaria attrice, censurando la sentenza sostanzialmente con un unico motivo con il quale veniva lamentata una errata percezione dell'adeguatezza del patrimonio non alienato rispetto al debito tributario complessivo che non sarebbe limitato all'importo di C 120.000,00, ma di oltre un milione di euro. Si opponeva all'appello il Formentini sostenendo: i) la mancata contestazione delle risultanze peritali da parte dell'appellante con conseguente accertamento di adeguatezza del patrimonio e correttezza del ragionamento del giudice di prime cure; ii) la sussistenza di altra sentenza del Tribunale di Gorizia, versata in atti all'udienza del 03.06.2015 in primo grado, con cui in analoga azione proposta da altro soggetto, e relativa ai medesimi atti dispositivi, veniva accertato che il patrimonio alienato, gravato da pesanti vincoli, ipoteche e pesi, aveva un valore da considerarsi irrisorio e pertanto ininfluente ai fini dei presupposti della azione revocatoria. 3. La Corte d' Appello di Trieste, in accoglimento dell'appello, riformava la sentenza di prime cure accogliendo l'azione revocatoria con ogni conseguente effetto, ritenendo che il patrimonio immobiliare mantenuto in proprietà dal [OSCURATO:PERSONA] fosse ampiamente inferiore al valore dei crediti vantati dall'attore, sull'assunto che la consulenza tecnica invocata dal convenuto appellato non contenesse stime degli immobili e che, comunque, lo stesso convenuto avesse indicato, nella comparsa di costituzione in primo grado, un valore degli immobili mantenuti in proprietà pari ad C 400.000,00 a fronte di pretese tributarie per oltre un milione di euro. 4. Con ricorso per cassazione notificato il 4 settembre 2019, affidato a tre motivi, viene impugnata la sentenza n. 333 del 24 maggio 2019 della Corte d' Appello di Trieste, notificata il 13 giugno 2019. Con successivo ricorso notificato il 5 settembre 2019, avverso la medesima sentenza ricorre per cassazione anche la [OSCURATO:PERSONA] beneficiaria dei cespiti donati, rimasta contumace nei due giudizi, in quanto condannata alle spese dei due giudizi di merito. La Agenzia delle Entrate intimata ha notificato controricorso per resistere al ricorso principale. Ragioni della decisione .1-3 A2 rvC, t'r34 L-7 1. Con il primo motivo si denuncia «ex Art 360 comma I n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia - Sentenza n. 23312015 del Tribunale di Gorizia dd. 22.04.2015». Nell'individuare i presupposti per l'applicazione dell'art. 2901 c.c. e, quindi, il fondamento della proposta azione revocatoria, il giudice d'appello, riformando la decisione del giudice di prime cure, avrebbe ritenuto acclarata e dimostrata la rilevante diminuzione patrimoniale che gli atti di donazione avrebbero provocato nel patrimonio dell'odierno ricorrente, e ciò a seguito di una rilettura della esperita consulenza tecnica, omettendo di valutare ogni portata della sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Gorizia n. 233\2015 pubblicata il 22.04.2015 resa nel procedimento n. 962\2013, passata in giudicato, dimessa all'udienza del 03.06.2015 in primo grado e ritualmente presente nel fascicolo d'appello. Si assume che tale giudicato, pur statuendo ai fini della soccombenza virtuale, avrebbe statuito che «i beni oggetto di donazione risultavano gravati da usufrutti a favore di terzi, da ipoteche da parte di creditori privilegiati, nonché da diritti di abitazione e di uso e che alla luce di ciò non può parlarsi nel caso di specie, nemmeno di diminuzione qualitativa delle garanzie del creditore in quanto i beni di cui trattasi risultavano quasi di nessuna utilità concreta a garanzia del credito vantato dalla parte attrice» e che il portato di tale sentenza sia stato oggetto di precisa difesa da parte del ricorrente sia in primo grado, che in appello (cfr. comparsa conclusionale in primo grado del 28.09.2016 pag. 3 n. 5, nonché comparsa di costituzione e risposta in appello del 21.11.2017, pag. 3 paragrafo b) numero 3). Pertanto I' omessa valutazione di tale circostanza acquisirebbe una valenza decisiva anche in ordine al corretto governo delle norme sostanziali, ovverosia dell'art.2901 c.c., sostanziandosi così una carenza assoluta di motivazione sul punto oltre che una carenza assoluta di considerazione di tale elemento, atteso che, nell'ambito di tutta la sentenza, mai è stata considerata tale circostanza. 1.1. Il motivo è inammissibile in quanto palesemente infondato. 1.2. Innanzitutto, la sentenza citata non costituisce un giudicato esterno, non avendo deciso nel merito la questione esaminata dalla Corte d'appello nel presente giudizio, avendo valutato solo la apparenza di fondatezza o meno degli assunti ai fini della c.d. soccombenza virtuale nel liquidare le spese di lite. 1.3. La Corte di merito, inoltre, nell'impugnata sentenza, lungi dall'omettere la considerazione di un fatto rilevante (la predetta sentenza, di nessuna rilevanza esterna per quanto sopra detto), ha valutato la fattispecie in esame secondo il suo discrezionale apprezzamento, ragionando alla stregua di corretti parametri normativi, come meglio si dirà in ordine al secondo motivo. 2. Con il secondo motivo, si denuncia « ex Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. — falsa applicazione di norma di diritto, nella specie l'art. 2901 c.c.», in punto di presupposti dell'azione revocatoria, nella parte in cui viene ritenuto irrilevante, perché ricorrano tutti i presupposti per l'azione, la mancata incidenza degli atti dispositivi sul patrimonio del debitore, ove la sentenza impugnata a pag. 11 penultimo capoverso, ha ritenuto che « il Tribunale abbia errato nel ritenere insussistente l'eventus damni, per essere asseritamente presenti nel patrimonio del Formentini beni sufficienti a far fronte alla pretesa erariale. Sotto tale profilo va ricordato che ai fini del favorevole esperimento dell'azione revocatoria non è richiesta la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di uno o più atti che rendano più incerta o difficile la soddisfazione del creditore e neppure è richiesto che il credito sia liquido ed esigibile essendo sufficiente anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso». La Corte triestina non avrebbe ritenuto rilevante considerare l'incidenza che l'alienazione immobiliare avrebbe provocato sul patrimonio del convenuto. 2.1. Il motivo è inammissibile in quanto palesemente infondato. 2.2. La giurisprudenza ha da tempo statuito che la donazione costituisce di per sé un impoverimento per il donante, facendo presumere che il patrimonio di quest'ultimo si sia ridotto con pregiudizio del creditore, spettando al donante o donatario dimostrare che il patrimonio del donante fosse sufficiente a soddisfare i creditore; sotto il profilo del consilium fraudis, è sufficiente dimostrare la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. La valutazione di gratuità od onerosità di un negozio, inoltre, deve essere compiuta con riguardo alla causa, e non già ai motivi dello stesso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9532 del 29/09/1997; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2325 del 02/02/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6739 del 12/03/2008). 2.3. Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018 -Rv. 649739 - 01-: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare l'inefficacia della donazione posta in essere dal debitore convenuto in revocatoria, aveva ritenuto irrilevanti, al fine di escludere l' "eventus damni", l'offerta, da parte dello stesso debitore, di pagamenti rateali in favore della creditrice, e la concessione, da parte della beneficiaria dell'atto dispositivo, di ipoteca sui beni oggetto di controversia). 2.4. A tal fine, ad escludere l' "eventus damni" non vale la circostanza che i beni oggetto di donazione fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13172 del 25/05/2017 (Rv. 644304 - 01). 3. Con il terzo motivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., si denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, rectius motivazione solo apparente in punto di stima dell'immobile rimasto nel patrimonio del convenuto. 3.1. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta adeguatamente con la decisione. 3.2. La sentenza impugnata, al riguardo, ha ritenuto che non corrispondesse al vero che la disposta perizia avesse acclarato l'adeguatezza del patrimonio - come indicato dalla difesa dell'appellato qui ricorrente - , posto che la CTU si era limitata a descrivere il patrimonio immobiliare del Formentini "al momento delle donazioni impugnate e all'attualità" come dal quesito richiesto, senza procedere alla stima della quota dell'unico immobile rimasto in proprietà del debitore, con valutazione in questa sede insindacabile. 3.3. La circostanza de qua, pertanto, contrariamente a quanto denunciato, è stata diversamente valutata, ma certamente non omessa. 3.4. A nulla rileva, in iure, che non fosse stato valutato che il valore dei beni donati fosse irrisorio o che, al tempo dell'atto di liberalità, l'importo esigibile dal Fisco fosse inferiore all'ammontare del proprio patrimonio immobiliare residuo, atteso che ai fini della proposizione dell'azione revocatoria, come è noto, è sufficiente che l'atto dispositivo determini una diminuzione qualitativa della consistenza dei beni costituenti la garanzia patrimoniale generica per il creditore nonché la consapevolezza, in capo al debitore, del compimento di uno o più atti che rendano più incerta e difficile la soddisfazione del creditore. La considerazione svolta dalla Corte d'appello, pertanto, non è viziata anche ove si volesse ritenere che abbia erroneamente considerato un credito di importo maggiore rispetto a quanto inizialmente prospettato dal Fisco. 3.5. Inoltre nel motivo non si deduce come e quando si sia discusso della «presenza di altro documento dimesso sub n. 2 in primo grado e consistente in una perizia di stima dell'immobile rimasto nella disponibilità del convenuto [OSCURATO:PERSONA]», in grado di attestare un valore maggiore, scontrandosi pertanto la censura con il principio di autosufficienza di cui all'art. 366. n. 6 c.p.c. ((cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701) 3.6. La sentenza, per quanto sopra detto, non si dimostra intrinsecamente monca o apparente, per quanto sopra detto in riferimento ai principi applicati ai fini della decisione, e, dunque, risulta conforme al cd minimo costituzionale sotto il profilo della motivazione resa (così come indicato dalle SU nella sentenza n.8053/2014). 4 Conclusivamente il ricor on a n ettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese e al raddoppio del [OSCURATO:PERSONA]. 5 Quanto al ricorso incidentale dell'Associazione, ove si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui l'associazione è stata condannata alle spese di lite anche se rimasta contumace, si deve rilevare la infondatezza della censura, visto che l'Associazione si è vista coinvolgere nel giudizio in qualità di litisconsorte necessario nell'azione revocatoria, non rilevando che non {opposto resistenza neanche in sede stragiudiziale ( cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13498 del 29/05/2018; Cass.Sez. 3, n. 25141/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988: « Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale). 5.1. Pertanto il ricorso incidentale va rigettato, null plése in relazione al presente giudizio ove le parti intimate non hanno formulato difese; raddoppio del [OSCURATO:PERSONA], se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale alle spese liquidate in C 6.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate. Nulla per le spese con riferimento al ricorso incidentale. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se d