Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:T:2019:734
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0372_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / SEAE
(causa T‑372/18)
«Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2017 - Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 14 - Articolo 43 e articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto - Scrutinio per merito comparativo - Presa in considerazione dei rapporti informativi ai fini della promozione - Valutazioni esclusivamente letterali - Mancanza di un metodo che consenta la comparazione dei rapporti informativi ai fini della promozione»
1.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento
(v. punti 30, 31)
2.
Funzionari – Valutazione – Rapporti informativi – Valutazioni esclusivamente letterali in tali rapporti – Metodo che non consente di svolgere una comparazione tra i meriti su base egualitaria nell’ambito di un procedimento di promozione
(Statuto dei funzionari, artt. 43 e 45)
(v. punti 32‑35, 43, 45)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ADMIN(2017) 21 del SEAE, del 9 novembre 2017, di non promuovere il ricorrente al grado AD 14 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017.
Dispositivo
1)
La decisione ADMIN(2017) 21 del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), del 9 novembre 2017, di non promuovere il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] al grado AD 14 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017 è annullata.
2)
Il SEAE è condannato alle spese.