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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:T:2019:734
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0372_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / SEAE (causa T‑372/18) «Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2017 - Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 14 - Articolo 43 e articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto - Scrutinio per merito comparativo - Presa in considerazione dei rapporti informativi ai fini della promozione - Valutazioni esclusivamente letterali - Mancanza di un metodo che consenta la comparazione dei rapporti informativi ai fini della promozione»

1. Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento (v. punti 30, 31)

2. Funzionari – Valutazione – Rapporti informativi – Valutazioni esclusivamente letterali in tali rapporti – Metodo che non consente di svolgere una comparazione tra i meriti su base egualitaria nell’ambito di un procedimento di promozione (Statuto dei funzionari, artt. 43 e 45) (v. punti 32‑35, 43, 45) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ADMIN(2017) 21 del SEAE, del 9 novembre 2017, di non promuovere il ricorrente al grado AD 14 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017.

Dispositivo 1) La decisione ADMIN(2017) 21 del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), del 9 novembre 2017, di non promuovere il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] al grado AD 14 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017 è annullata. 2) Il SEAE è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0372_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / SEAE (causa T‑372/18) «Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2017 - Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 14 - Articolo 43 e articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto - Scrutinio per merito comparativo - Presa in considerazione dei rapporti informativi ai fini della promozione - Valutazioni esclusivamente letterali - Mancanza di un metodo che consenta la comparazione dei rapporti informativi ai fini della promozione» 1. Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento (v. punti 30, 31) 2. Funzionari – Valutazione – Rapporti informativi – Valutazioni esclusivamente letterali in tali rapporti – Metodo che non consente di svolgere una comparazione tra i meriti su base egualitaria nell’ambito di un procedimento di promozione (Statuto dei funzionari, artt. 43 e 45) (v. punti 32‑35, 43, 45) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ADMIN(2017) 21 del SEAE, del 9 novembre 2017, di non promuovere il ricorrente al grado AD 14 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017. Dispositivo 1) La decisione ADMIN(2017) 21 del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), del 9 novembre 2017, di non promuovere il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] al grado AD 14 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017 è annullata. 2) Il SEAE è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris