CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 09222/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposte nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 del TRIBUNALE di Ivrea; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; letta la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 13 febbraio 2025 dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il difensore ha dichiarato di rinunziare al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, allegando la sentenza di questa Corte che ha deciso sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ivrea, ritenuto più grave, tra quelli contestati, il reato descritto al capo 12 della imputazione (estorsione consumata in concorso, aggravata anche dalle finalità di agevolazione mafiosa, consumata in Torino, reato più grave della associazione mafiosa descritta al capo 1, perfezionatasi nel circondario di Ivrea), dichiarava la propria incompetenza per territorio, in favore di quella del Tribunale di Torino, ove disponeva trasmettersi direttamente gli atti. 2. Avverso detta sentenza ricorrono, a ministero dei rispettivi difensori, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deducono i seguenti argomenti di impugnazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA]: abnormità del provvedimento che ha trasmesso gli atti direttamente al Tribunale di Torino, anziché al Pubblico ministero presso quello stesso Tribunale, in violazione di quanto dispone l’art. 23 cod. proc. pen., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1996. Trattandosi di ipotesi di incompetenza per territorio -non per materia- non poteva darsi seguito alla giurisprudenza indicata dal Tribunale (Sez. U, n. 3947 del 23/03/2017, A., Rv. 270925), dovendo viceversa applicarsi l’art. 23 del codice di rito, come modificato dalla citata sentenza della Corte costituzionale, il che avrebbe peraltro consentito al Pubblico ministero di determinarsi diversamente, anche in ordine alla ritenuta connessione tra imputazioni distinte; 2.2. La medesima abnormità del provvedimento è denunziata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], non essendosi il Tribunale avveduto che i reati descritti ai capi 9 e 10 della imputazione non sono in alcun modo avvinti per connessione all’ipotesi associativa, che avrebbe consentito di radicare la competenza del Tribunale di Torino. 3. In data 13 febbraio ultimo scorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] comunicava alla Cancelleria di questa Sezione che la prima Sezione penale di questa Corte, con sentenza (allegata alla nota di comunicazione) in data 04 dicembre 2024, aveva risolto il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Ivrea, cui aveva trasmesso gli atti. 3.1. In ragione di tale sopravvenuta decisione definitiva sulla competenza, il difensore dichiarava di rinunziare alla impugnazione, per evidente sopravvenuta carenza di interesse. Chiedeva altresì che alla pronuncia di inammissibilità non seguisse la condanna alle spese, né la condanna al pagamento di una sanzione in favore della Cassa per le ammende. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. La rinunzia del difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inefficace, non recando la sottoscrizione dell’imputato, né la procura speciale rilasciata al difensore. 1.1. Ed invero, la decisione sopravvenuta di questa Corte (Sez. 1, n. 45639 del 4 dicembre 2024), che ha risolto il conflitto di competenza -sollevato dal Tribunale di Torino dopo la proposizione dei ricorsi oggi in trattazione- in favore del Tribunale di Ivrea, ha fatto perdere interesse alle impugnazioni, giacché dal loro eventuale accoglimento non potrebbe sortire alcun effetto favorevole ai ricorrenti, dovendo il processo celebrarsi nella sede giudiziaria di Ivrea e non in quella di Torino ove gli atti (con la sentenza qui impugnata) erano stati trasmessi. 1.2. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione (v. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694, che ha parlato di "carenza d'interesse sopraggiunta", in caso di mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, per cui la finalità perseguita dall'impugnante ha già trovato concreta attuazione ovvero ha perso ogni rilevanza, in conseguenza del superamento del punto controverso; più recentemente, Sez. 6, n. 44723, del 25/11/2021, Rv. 282397). 2. In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 44723/2021, cit.