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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 11119/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3045-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - non chè contro -2022 [OSCURATO:PERSONA]; 994 - intimati - avverso la sentenza n. 5809/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 15/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: LI! Comune di Rutino, con avviso di pagamento n. 10020100034426864/000, ha richiesto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 465,00, a titolo di T.a.r.s.u. per l'anno 2009, in relazione agli immobili da lui detenuti nel territorio del Comune.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno ha accolto il ricorso proposto dal contribuente ed annullato l'avviso di pagamento. 3.[OSCURATO:PERSONA] della Campania - Sezione distaccata di Salerno ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Rutino ed ha confermato, pertanto, la decisione di primo grado.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto dirimente l'assenza di un valido provvedimento del Consiglio comunale di individuazione delle categorie omogenee di tassabilità ed ha sottolineato che il giudice tributario può sempre disapplicare incidenter tantum gli atti amministrativi illegittimi laddove il ricorrente ne abbia, come nel caso di specie, dedotto una specifica illegittimità.

4. Avverso tale sentenza il Comune di Rutino ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, deducendo quattro distinti motivi.

5. Risulta depositata una ulteriore memoria del Comune di Rutino in data 7 marzo 2022.

Considerato che: 1.Con il primo motivo si è denunciata la nullità della sentenza per non aver accolto l'eccezione - già proposta in primo grado nell'ultimo capoverso del terzo motivo dell'atto di costituzione e richiamata in appello al punto 2 dell'atto - di tardività e conseguente inammissibilità del ricorso del contribuente per intervenuta decadenza ex art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ricorso proposto dal contribuente in data 11 gennaio 2011, nonostante la ricezione dell'avviso di liquidazione della tassa per l'anno d'imposta 2009 già nel luglio 2010).2.

Con il secondo motivo si è dedotta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., avendo la [OSCURATO:PERSONA] indebitamente accolto il ricorso del contribuente ritenendolo indirizzato non tanto avverso l'avviso di liquidazione, ma avverso il provvedimento di diniego di autotutela del 29 novembre 2020.

3. Con il terzo motivo si è lamentata l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla incompetenza della Giunta comunale a deliberare le categorie tariffarie della Tarsu per violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non essendo stata tale eccezione sollevata nelle istanze di autotutela presentate in data 12 luglio e 13 agosto 2020.

4. Con il quarto motivo si è dedotta l'illegittimità della disapplicazione della deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 2009 (peraltro non espressamente richiesta dal contribuente) in presenza di un provvedimento di ratifica da parte del Consiglio comunale (delibera del 29 maggio 2009, n. 13). 5.In ordine al primo motivo, avente ad oggetto la tardività e conseguente inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente, deve ricordarsi che, in tema di processo tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti: tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito (v., da ultimo, Sez. 5, ord., n. 32637 del 12/12/2019, Rv. 656371 - 01).

Come precisato da Sez.

U, sent. n. 7925 del 20/03/2019 (Rv. 653277 - 01), la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio. 6.Ad ogni modo, secondo le allegazioni del ricorrente, nel caso di specie, la questione della tardività del ricorso del contribuente è stata posta sia in primo grado sia in secondo grado (ultimo capoverso del terzo motivo dell'atto di costituzione in primo grado; punto 2 dell'appello), ma non è stata espressamente esaminata e decisa dai giudici di merito, sicché la censura, sebbene qualificata dal ricorrente come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.pen., va ricondotta all'omessa pronuncia e, pertanto, all'error in procedendo, che consente l'accesso della Corte di cassazione agli atti del processo (v., tra le tante, Sez. 2, ord., n. 20716 del 13/08/2018, Rv. 650015 - 02).

Difatti, l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Sez. 6 - 5, ord. n. 26310 del 7/11/2017, Rv. 646419 - 01)

7. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, necessario acquisire il fascicolo di ufficio al fine di verificare la tempestività del ricorso del contribuente.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e dispone l'acquisizione del fascicolo di ufficio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3045-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - non chè contro -2022 [OSCURATO:PERSONA]; 994 - intimati - avverso la sentenza n. 5809/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 15/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: LI! Comune di Rutino, con avviso di pagamento n. 10020100034426864/000, ha richiesto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 465,00, a titolo di T.a.r.s.u. per l'anno 2009, in relazione agli immobili da lui detenuti nel territorio del Comune. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno ha accolto il ricorso proposto dal contribuente ed annullato l'avviso di pagamento. 3.[OSCURATO:PERSONA] della Campania - Sezione distaccata di Salerno ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Rutino ed ha confermato, pertanto, la decisione di primo grado. Il giudice di secondo grado ha ritenuto dirimente l'assenza di un valido provvedimento del Consiglio comunale di individuazione delle categorie omogenee di tassabilità ed ha sottolineato che il giudice tributario può sempre disapplicare incidenter tantum gli atti amministrativi illegittimi laddove il ricorrente ne abbia, come nel caso di specie, dedotto una specifica illegittimità. 4. Avverso tale sentenza il Comune di Rutino ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, deducendo quattro distinti motivi. 5. Risulta depositata una ulteriore memoria del Comune di Rutino in data 7 marzo 2022. Considerato che: 1.Con il primo motivo si è denunciata la nullità della sentenza per non aver accolto l'eccezione - già proposta in primo grado nell'ultimo capoverso del terzo motivo dell'atto di costituzione e richiamata in appello al punto 2 dell'atto - di tardività e conseguente inammissibilità del ricorso del contribuente per intervenuta decadenza ex art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ricorso proposto dal contribuente in data 11 gennaio 2011, nonostante la ricezione dell'avviso di liquidazione della tassa per l'anno d'imposta 2009 già nel luglio 2010).2. Con il secondo motivo si è dedotta la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., avendo la [OSCURATO:PERSONA] indebitamente accolto il ricorso del contribuente ritenendolo indirizzato non tanto avverso l'avviso di liquidazione, ma avverso il provvedimento di diniego di autotutela del 29 novembre 2020. 3. Con il terzo motivo si è lamentata l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla incompetenza della Giunta comunale a deliberare le categorie tariffarie della Tarsu per violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non essendo stata tale eccezione sollevata nelle istanze di autotutela presentate in data 12 luglio e 13 agosto 2020. 4. Con il quarto motivo si è dedotta l'illegittimità della disapplicazione della deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 2009 (peraltro non espressamente richiesta dal contribuente) in presenza di un provvedimento di ratifica da parte del Consiglio comunale (delibera del 29 maggio 2009, n. 13). 5.In ordine al primo motivo, avente ad oggetto la tardività e conseguente inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente, deve ricordarsi che, in tema di processo tributario, la decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti: tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito (v., da ultimo, Sez. 5, ord., n. 32637 del 12/12/2019, Rv. 656371 - 01). Come precisato da Sez. U, sent. n. 7925 del 20/03/2019 (Rv. 653277 - 01), la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio. 6.Ad ogni modo, secondo le allegazioni del ricorrente, nel caso di specie, la questione della tardività del ricorso del contribuente è stata posta sia in primo grado sia in secondo grado (ultimo capoverso del terzo motivo dell'atto di costituzione in primo grado; punto 2 dell'appello), ma non è stata espressamente esaminata e decisa dai giudici di merito, sicché la censura, sebbene qualificata dal ricorrente come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.pen., va ricondotta all'omessa pronuncia e, pertanto, all'error in procedendo, che consente l'accesso della Corte di cassazione agli atti del processo (v., tra le tante, Sez. 2, ord., n. 20716 del 13/08/2018, Rv. 650015 - 02). Difatti, l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Sez. 6 - 5, ord. n. 26310 del 7/11/2017, Rv. 646419 - 01) 7. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, necessario acquisire il fascicolo di ufficio al fine di verificare la tempestività del ricorso del contribuente. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo e dispone l'acquisizione del fascicolo di ufficio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ma
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