CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 giugno 2017
Cassazione n. 07387/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2629/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA]’CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO L ’ AQUILA n. 1032/2017 depositata il08/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è visto rigettare dal Tribunale di Chieti l’opposizione a decreto ingiuntivo per l’importo di € 17000,00, richestogli a titolo di compenso per il soggiorno degli ospiti del “[OSCURATO:PERSONA] 2007”, del quale egli era vicepresidente,presso la società [OSCURATO:PERSONA] srl; che la Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza del 7 giugno 2017, ha rigettato i motivi di gravame proposti da Aimola, avverso la quale egli ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla società [OSCURATO:PERSONA]; che le parti hanno presentato tempestiva e rituale istanza congiunta di estinzione del giudizioper rinunzia al ricorso; che deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, a norma dell’art.391 c.p.c.; P.Q.M. dichiara estinto il giudiziodi