CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02913/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 13/10/2017 (fascicolo pervenuto a questa Corte il 17/09/2020), che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art.61 n.2 e 11, 476 e 492 cod.pen. soltanto per l'atto di sgravio per indebito totale del 14 novembre 2007, dichiarando prescritti i fatti relativi alla falsificazione del 27 ottobre 2005 e della comunicazione di recesso del 3 novembre 2005, con conferma delle statuizioni civili; l'originaria imputazione era relativa alle ipotesi di truffa, appropriazione indebita e falsificazione (commessi dell'imputato, commercialista), di alcuni atti in modo da far apparire come pagati debiti relativi a tributi da parte di [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza di primo grado aveva già dichiarato estinti per prescrizione la truffa e l'appropriazione indebita (capi b e c), e la falsificazione del Mod. F24 del 13 giugno 2003. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva fatto decorrere la data del commesso reato prendendo spunto dalla indicazione apposta su un documento di cui aveva contestualmente dichiarato la materiale falsità, senza considerare che il documento era relativo ad un debito erariale maturato in precedenza e che quindi non poteva escludersi che la data della formazione del documento avrebbe dovuto essere ritenuta corrispondente a quello dell'invio della cartella a Giamnnarile e della successiva richiesta di intervento professionale da questi inoltrata a Salvatori, commercialista incarico di tenere la contabilità del predetto. Il difensore osserva inoltre che la Corte di appello aveva ritenuto che le dichiarazioni del teste Vessella riscontrassero quelle della persona offesa Giammarile, malgrado Vessella si fosse limitato unicamente a confermare la falsità del documento, senza dire nulla sulla provenienza dello stesso; era poi stato rilevato che il documento consisteva in una copia fotostatica, dalla quale non era possibile risalire all'originale del documento falsificato, ma la Corte di appello aveva disatteso la doglianza richiamando un precedente giurisprudenziale che aveva ad oggetto una questione particolare e diversa rispetto a quella dedotta. 1.2 Il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, motivata con l'entità del danno provocato: rileva che il danno cagionato da Salvatori non corrispondeva parallelamente al suo arricchimento, sicchè evidenziare questo dato non era segno di maggiore riprovevolezza e non „ \ connotava la condotta stigmatizzata nel capo di imputazione; per le stesse ragioni la Corte di appello avrebbe potuto disapplicare l'aumento per la recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare come, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi sul punto Sez.2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. Nel caso di specie•è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma l'interpretazione da attribuire in ordine al contenuto delle dichiarazioni della persona offesa. 1.2 Fondato è invece il motivo di ricorso relativo al fatto che, essendo stato l'atto falso formato in fotocopia, il fatto non sussiste. Osserva il Collegio che sulla rilevanza penale del falso in copia le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 35814 del 28 marzo 2019, Marcis, Rv. 276285) hanno affermato che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. Siffatto principio di diritto, per il quale è irrilevante la preesistenza ovvero l'integrale creazione dell'atto utilizzato in copia, sposa l'orientamento che si incentrava sulle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale ed averne l'apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura del documento che, mediante la copia, viene in realtà 3 \ l,V\A falsamente formato o attestato esistente (Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112; Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443). E' stato, quindi, valorizzato da questa Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, il comportamento dell'agente il quale, nel produrre la copia deve compiere anche un'attività di contraffazione che vada ad incidere, materialmente, sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli l'apparenza di autenticità, così da farlo sembrare, per la presenza di requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto, ovvero una copia documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. (così in motivazione, Sez.5, Sentenza n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731 - 01); Nel caso in esame, come risulta dalla sentenza di primo grado (pag.6) l'atto di sgravio datato 14 novembre 2007 era un evidente falso, in quanto la veste grafica non corrispondeva a quella usata dall'amministrazione, tanto che il teste Vessella si è subito accorto della falsità del documento (pag. 3 sentenza di appello); pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati (si veda anche Sez. 5, Sentenza n. 5374 del 24/09/2019, Oronzi, Rv. 278657 - 01 "Non integra il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen, la trasmissione a mezzo fax al proprio datore di lavoro, per giustificare l'assenza dal servizio, di attestazioni non veritiere di visite mediche effettuate da un istituto sanitario, formate senza i necessari requisiti di intrinseca idoneità ad accreditarsi come corrispondenti ad un originale, in quanto realizzate utilizzando logo, carta intestata e timbro dell'istituto in disuso da anni."), devono essere annullate senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per il reato di falso contestato relativamente all'atto di sgravio del 14 novembre 2007 perchè il fatto non sussiste 1.2 I rimanenti motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti. Stante l'annullamento della sentenza perché il fatto non sussiste, devono essere revocate le statuizioni civili limitatamente alla contestazione, contenuta nel capo a) dell'imputazione relativa all'atto di sgravio per indebito totale del 14 novembre 2007, posto che per i rimanenti fatti, per i quali erano state confermate le statuizioni civili (falsificazione del 27 ottobre 2005 e della comunicazione di recesso del 3 novembre 2005) non vi era motivo di ricorso; visto l'accoglimento del ricorso dell'imputato, non può essere accolta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. r- . 1`.)Th kni\f\ P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub a) relativamente all'atto di sgravio del 14 novembre 2007 perché il fatto non sussiste e per l'effetto revoca le statuizioni civili relative al suddetto reato Nulla per le spese per la costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Così