Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 23944/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la mancata disapplicazione della recidiva e l'erronea determinazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 ed agli aumenti apportati a titolo di continuazione, è privo di specificità, perché carente di qualunque indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 giugno 2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la mancata disapplicazione della recidiva e l'erronea determinazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 ed agli aumenti apportati a titolo di continuazione, è privo di specificità, perché carente di qualunque indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23944/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris