CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 13787/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03Q2134) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 del TRIBUNALE di TORINOtdato avviso alle p_a_di;). udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Torino il 21 maggio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di furto consumato pluriaggravato, fatto commesso il 18 novembre 2020, deducendo: a) mancanza di motivazione della sentenza di applicazione di pena su richiesta; b) pretese illegittimità costituzionale della novella che ha imposto l'assistenza tecnica ed ha eliminato il ricorso personale. 2.11 ricorso è inammissibile. Si tratta, infatti, di ricorso a sola firma dell'imputato avverso sentenza del 21 maggio 2021, successiva cioè all'entrata in vigore (avvenuta il 3 agosto 2017) della legge 23,giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale. Le Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno già - assai condivisibilmente - ritenuto che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità de/legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)». 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017). 4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Consi4tlire estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 6LR'uur/