CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 17816/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SAVONAnel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE. di SAVONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti per il giudizio al Tribunale di Savona; - la memoria presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Savona, con ordinanza resa all'udienza del giorno 23 settembre 2021 Camerino, celebrata nel procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AGHAHOWA per i reati di cui agli artt. 582 e 612, comma 2, cod. pen., a seguito dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero. 2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona ha proposto ricorso per cassazione, denunciandone l'abnormità in quanto avrebbe determinato un'indebita regressione e la stasi del procedimento. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] pubblica ricorrente ha rappresentato che: - il 30 novembre 2020 è stata effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nei confronti dell'AGHAHOWA poiché quest'ultimo, residente all'estero, a fronte dell'invito a lui rivolto allorché si trovava nel territorio italiano, non era stato in grado di dichiarare o eleggere domicilio; - il giorno 18 gennaio 2021 è stato emesso il decreto di citazione a giudizio dello stesso imputato; - alla prima udienza, il 23 settembre 2021, il Tribunale ha reso l'ordinanza impugnata, rilevando che: dal verbale di identificazione dell'imputato egli risulta residente in Germania (a Stoccarda), ma l'avviso di conclusione delle indagini «non è stato notificato nelle modalità di cui all'art. 169 c.p.p. e l'imputato non ha eletto o dichiarato domicilio in altro luogo» e l'avviso di conclusione delle indagini «è stato notificato unicamente al difensore ex art. 161.co. 4 c.p.p. e non è stat[o] precedut[o] da notifica tramite raccomandata»; e ritenendo pertanto «l'omessa notifica» dell'avviso di conclusione delle indagini; - in tal modo, il Tribunale avrebbe provveduto in palese violazione delle norme processuali e si sarebbe determinata un'indebita regressione del procedimento, con la stasi del medesimo e l'impossibilità di proseguirlo, ossia un'abnormità funzionale, perché il Tribunale ha disposto che il Pubblico ministero «provveda alla rinnovazione di un atto già correttamente effettuato, ossia la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il Procuratore della Repubblica ricorrente ha dedotto l'abnormità dell'ordinanza impugnata, per effetto della quale si sarebbe prodotta un'indebita regressione del presente procedimento. 1.1. Al fine di provvedere occorre premettere che, come chiarito dalle Sezioni Unite, «provvedimento abnorme» - a seguito della cui emissione il rimedio è il ricorso per cassazione - «è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale»; «l'abnormità integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento»; dunque, «è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, [...] l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01). Con riguardo ai rapporti tra giudice e pubblico ministero: - le ipotesi di «abnormità strutturale» devono limitarsi «al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)»; - «l'abnormità funzionale, riscontrabile [...] nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice» (ivi). Dunque, «il fatto che un provvedimento sia illegittimo [...] non giustifica di per sé la sua impugnabilità con ricorso per cassazione in nome della categoria dell'abnormità» (cfr. Sez. 2, n. 24633 del 17/07/2020, Bonculescu, Rv. 279668 - 01). 1.2. Nel caso in esame, dagli atti (cui il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che: - allorché si trovava nel territorio dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] AGHAHOWA, residente in Germania, è stato invitato a dichiarare o eleggere domicilio in Italia e ha dichiarato di non esserne in grado (cfr. verbale del 18 marzo 2019); - dunque, l'avviso di conclusione delle indagini - il 30 novembre 2020 - è stato allo stesso notificato a mezzo PEC ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore d'ufficio che gli era stato nominato (cui pure l'atto è stato notificato in proprio; cfr. ricevute di consegna in atti). Dunque, la notifica dell'avviso nei confronti dell'imputato è stata eseguita ritualmente, poiché «in tema di notificazioni, non è necessario procedere all'invio della raccomandata ( all'estero, secondo le modalità e con il contenuto indicati dall'art. 169, comma primo, cod. proc. pen., quando l'indagato, che risulti avere residenza o dimora fuori dal territorio nazionale, abbia già appreso, in occasione di altro atto [...], tanto del procedimento come della sollecitazione ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia, potendosi perciò procedere, nel caso di inottemperanza a tale invito, alla notifica ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore» (Sez. 3, n. 45278 del 29/09/2015, Tomeucci, Rv. 265197 - 01). Ed è erronea la declaratoria di nullità, con conseguente restituzione degli atti al Pubblico ministero, resa dal Tribunale nei termini puntualmente riportati dal ricorrente e sopra esposti. Tuttavia, tale statuizione rientra senz'altro tra i poteri del Giudice (cfr. spec. art. 552, comma 2, cod. proc. pen.), sicché « si è verificato un regresso "consentito"» a prescindere dalla corretta applicazione delle norme processuali (nei termini sopra esposti); e a seguito della disposta restituzione il Pubblico Ministero ben potrà provvedere senza porre in essere un atto in alcun modo viziato e senza arrecare, dunque, alcun vulnus allo svolgimento del procedimento. Ragion per cui la denunciata irritualità dell'ordinanza impugnata non può integrare alcuna ipotesi di abnormità e il ricorso è inammissibile (cfr. Sez. 2, n. 24633/2020, cit., che richiama Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Ebrinna, Rv. 270273, e Sez. 4, n. 27027 del 27/04/2015, Cernat, Rv. 263867). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del PM. Così deciso il 24/01/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ,/ [OSCURATO:PERSONA] olini G