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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 dicembre 2025

Cassazione n. 07272/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata sentenza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 300,00 in relazione al delitto di furto aggravato in concorso, commesso in Pomezia il 20 marzo 2016.

2. Il ricorso per cassazione avverso la menzionata sentenza è stato proposto dall’imputata personalmente, che l’ha affidato ad un solo motivo, con il quale ha denunciato il vizio di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputata.

Deve, infatti, farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 -dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

A nulla rileva, inoltre, che la firma dell’imputata sia stata autenticata da un avvocato ancorché cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221).

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 11/12/2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata sentenza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 300,00 in relazione al delitto di furto aggravato in concorso, commesso in Pomezia il 20 marzo 2016. 2. Il ricorso per cassazione avverso la menzionata sentenza è stato proposto dall’imputata personalmente, che l’ha affidato ad un solo motivo, con il quale ha denunciato il vizio di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputata. Deve, infatti, farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 -dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). A nulla rileva, inoltre, che la firma dell’imputata sia stata autenticata da un avvocato ancorché cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221). 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 11/12/2025. [OSCURATO:PERSONA]
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