CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 dicembre 2024
Cassazione n. 30019/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anziché impugnare l'ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Viceversa, la richiesta era stata rigettata in relazione alla sentenza del 10.5.2011, divenuta irrevocabile il 22.6.2016, e dunque oltre un quinquiennio prima della commissione del nuovo delitto del 2023. Con la successiva istanza del 19.7.2024, il pubblico ministero ha sì chiesto nuovamente la revoca della pena sospesa concessa con la sentenza del 10.5.2011, ma sulla base di elementi diversi, e cioè che costituissero titolo per la revoca ex art. 168, n. 1), cod. pen. sia le due sentenze del 18.9.2018 e del 30.6.2022, sia una ancora ulteriore sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrevocabile il 17.10.2022) per il reato di cui all’art. 496 cod. pen. commesso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Il ricorso non contesta questa ricostruzione in fatto, ma obietta che la richiesta di revoca non potesse essere riproposta in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero del precedente provvedimento di rigetto, divenuto conseguentemente irrevocabile. La censura difensiva non è fondata, dovendo, viceversa, trovare applicazione nel caso di specie il consolidato principio secondo cui, in tema di esecuzione, l'intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, ma solo a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, dovendosi intendere come tali non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti, di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori (Sez. 4, n. 45413 del 4/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287352 – 01; Sez. 5, n.15341del 24/2/2010, Tantucci, Rv. 246959 – 01). Quanto, in particolare, alla sospensione condizionale della pena, è stato di recente ribadito (Sez. 1, n. 44296 del 19/11/2024, Pg c. Caricola, Rv. 287153 – 01, anche in motivazione) che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa, sostanziandosi in un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta "ope legis" e nella presa d’atto di una situazione già determinatasi per legge, in conseguenza del reato sopravvenuto e accertato con pronuncia passata in giudicato (come affermato sin da Sez. U, n. 7551 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cerroni, Rv. 210798 - 01). Di conseguenza, gli effetti di diritto sostanziale risalgono di diritto al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Questo vuol dire che il precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione ha natura necessariamente "precaria", in virtù del c.d. "giudicato debole" che lo caratterizza, trattandosi di statuizione che opera rebus sic stantibus e che può essere superata da eventuali nova, tra i quali sono da comprendersi appunto anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore. Questo vuol dire che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dei principi sopra menzionati e, sulla base di un elemento di fatto che non era stato prospettato con la precedente istanza, ha ravvisato la sopravvenienza di una condanna per un delitto commesso nei termini di cui all’art. 163 cod. pen. che ha comportato la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza divenuta irrevocabile nel quinquennio precedente. 3. Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a