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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021

Cassazione n. 04256/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 gennaio 2020, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Verbania che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di furto consumato e di furto tentato, sempre di bottiglie di vino, irrogando la pena indicata in dispositivo.

1.1. In risposta al dedotto motivo di appello, sulla sostituzione della pena, la Corte territoriale considerava che l'imputata non ne fosse meritevole avendo patito una precedente condanna, in epoca recente, per furto e trovandosi, nell'attualità, agli arresti domiciliari per altra causa.

Si doveva poi considerare che la Hasani„ pur affetta da uno stato depressivo, non si era affidata ad un centro di cure ma aveva deciso di affrontare il proprio stato di disagio abusando di sostanze alcoliche, così da non potersi formulare il necessario giudizio prognostico favorevole.

2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due motivi illustrati con un'unica argomentazione, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione, ad opera dei giudici del merito, della pena detentiva con le pene, sostitutive, della libertà controllata o della multa, anche considerando che era stata valorizzata, in tale giudizio, la sussistenza di una misura coercitiva, gli arresti donniciliari per altra causa, inesistente, ed un preteso, ma non dimostrato, stato depressivo.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ll'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata è inammissibile.

1. Deve, innanzitutto, ricordarsi che: - la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex plurimis: Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558); - in tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (da ultimo Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876).

2. Alla luce di tali principi di diritto, si deduce, allora, la non manifesta illogicità della decisione dei giudici del merito sul punto, avendo essi avuto riguardo, nel rigettare l'istanza di sostituzione della pena detentiva, al complessivo comportamento dell'imputata, alla pluralità dei reati oggetto del presente giudizio, al precedente specifico ed alla misura cautelare, per diverso addebito, allora in atto (come attestato dall'annotazione apposta sul decreto di citazione in appello in cui si era indicato come la prevenuta fosse agli arresti domiciliari per altra causa). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 6 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 gennaio 2020, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Verbania che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di furto consumato e di furto tentato, sempre di bottiglie di vino, irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1. In risposta al dedotto motivo di appello, sulla sostituzione della pena, la Corte territoriale considerava che l'imputata non ne fosse meritevole avendo patito una precedente condanna, in epoca recente, per furto e trovandosi, nell'attualità, agli arresti domiciliari per altra causa. Si doveva poi considerare che la Hasani„ pur affetta da uno stato depressivo, non si era affidata ad un centro di cure ma aveva deciso di affrontare il proprio stato di disagio abusando di sostanze alcoliche, così da non potersi formulare il necessario giudizio prognostico favorevole. 2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due motivi illustrati con un'unica argomentazione, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione, ad opera dei giudici del merito, della pena detentiva con le pene, sostitutive, della libertà controllata o della multa, anche considerando che era stata valorizzata, in tale giudizio, la sussistenza di una misura coercitiva, gli arresti donniciliari per altra causa, inesistente, ed un preteso, ma non dimostrato, stato depressivo. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ll'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata è inammissibile. 1. Deve, innanzitutto, ricordarsi che: - la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex plurimis: Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558); - in tema di sostituzione di pene detentive brevi, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (da ultimo Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876). 2. Alla luce di tali principi di diritto, si deduce, allora, la non manifesta illogicità della decisione dei giudici del merito sul punto, avendo essi avuto riguardo, nel rigettare l'istanza di sostituzione della pena detentiva, al complessivo comportamento dell'imputata, alla pluralità dei reati oggetto del presente giudizio, al precedente specifico ed alla misura cautelare, per diverso addebito, allora in atto (come attestato dall'annotazione apposta sul decreto di citazione in appello in cui si era indicato come la prevenuta fosse agli arresti domiciliari per altra causa). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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