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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11280/2026

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o tempore, elett. dom.to in Via della Conciliazione n.10, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ericorrentecontroBartolini Alessio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cagni FabrizioRomano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarsonMario Sergio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalaPaolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ti in [OSCURATO:PERSONA]. 23/a, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA].controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 696/2021 pubblicatain data 31/05/2022, n.r.g. 1091/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/02/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29125/2022Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 11280/2026Data pubblicazione 27/04/20261.- [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe erano stati dipendenti disocietà del gruppo Alitalia ([OSCURATO:SOCIETA]), adibiti ad attività nel settore diappartenenza PNT (personale navigante tecnico) e PNC (personale navigantecabina).

Erano poi transitati alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], continuando a svolgere le medesime attività.Deducevano che con gli accordi sindacali del 14/09/2008, del 25/09/2008e del 26/06/2009 era stato previsto il diritto dei dipendenti ad unaretribuzione, a parità di ore di servizio, non inferiore al 93% di quella da loropercepita presso la precedente datrice di lavoro.Lamentavano che [OSCURATO:SOCIETA] non avesse applicato correttamentequesti accordi, poiché non aveva inserito nella base di calcolo la voce“indennità di trasporto Venezia” prima da loro percepita, che aveva natura di“diaria di linea”.Convenivano, pertanto, in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA], nel frattempo succeduta ad [OSCURATO:SOCIETA], per ottenere lacondanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, pur affermata lalegittimazione passiva della convenuta in quanto tenuta in solido con lacedente al pagamento degli eventuali crediti dei dipendenti, rigettava ladomanda, ritenendo che gli accordi sindacali avessero previstoespressamente le voci retributive da prendere a base del calcolo del“parametro”, fra le quali non vi era ricompresa la voce “indennità di trasportoVenezia”, diversa dalla “diaria di linea”, ed escludendo una violazione dell’art.36 Cost., poiché il giudizio di sufficienza andava effettuato nel suo complessoe non in relazione alle singole componenti.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva inparte il gravame interposto dai lavoratori e si limitava a dichiarare il lorodiritto al computo della voce “indennità di trasporto Venezia” nellaretribuzione parametro sulla base della quale calcolare la “indennità di voloex ristrutturazione”.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:Numero registro generale 29125/2022Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 11280/2026Data pubblicazione 27/04/2026a) l’eccezione di inammissibilità dell’appello per l’intervenutasottoposizione della società ad amministrazione straordinaria èinfondata;b) in primo luogo l’art. 2 d.l. n. 247/2003 non richiama l’art. 52 della leggefallimentare; in secondo luogo, quand’anche l’art. 52 cit. fosseapplicabile, comunque ai sensi dell’art. 96 della legge fallimentare ilcuratore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione qualoragià iniziato, sicché vige il principio di continuità del rito e dellacompetenza (Cass. n. 11362/2018; Cass. n. 15796/2015);c) è infondata anche l’eccezione di improcedibilità dell’appello per tardivariassunzione, posto che il d.l. n. 347/2003 non richiama l’art. 43 dellalegge fallimentare sull’automatica interruzione del processo;d) inoltre, Alitalia SAI in a.s. si è costituita in giudizio spontaneamentesvolgendo difese nel merito, sicché non vi è stata nessuna interruzionee, quindi, nessuna tardiva riassunzione;e) infine, come insegna Cass.

S.U. n. 12154/2021, in caso di apertura delfallimento, ferma l’automatica interruzione del processo, il termine perla riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre da quando ladichiarazione giudiziale di interruzione viene portata a conoscenza dellaparte; nel caso di specie ciò non è avvenuto, anzi Alitalia SAI in a.s. siè costituita spontaneamente e si è difesa nel merito;f) gli accordi sindacali del 14/09/2008 e del 25/09/2008 includevano lediarie fra le varie voci da riconoscersi per la determinazione dellaretribuzione parametro;g) in particolare nell’accordo quadro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] vi è l’espressoriferimento alle diarie e non vi è ragione di interpretare in sensorestrittivo quel termine generico “diarie”, posto che la volontà delle partiera quella di assicurare un trattamento mensile complessivo noninferiore al 93% di quello corrisposto in precedenza ed è pacifico che gliappellanti, in precedenza, percepivano la diaria “indennità di trasportoVenezia”;h) l’indennità di trasferta, detta anche “diaria”, è infatti una forma dicompenso, un contributo economico aggiuntivo che ricompensa lespese sostenute dal lavoratore per lo spostamento fisico temporaneoNumero registro generale 29125/2022Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 11280/2026Data pubblicazione 27/04/2026necessario per recarsi al lavoro, ossia una forma specifica di rimborsospese calcolata, come nella specie, in modo forfettario;i) è irrilevante che la contrattazione collettiva per [OSCURATO:SOCIETA] non prevedaquesta voce, poiché gli accordi sindacali per la definizione del parametrodel 93% fanno riferimento alla contrattazione di [OSCURATO:SOCIETA] e alle vociretributive in esso previste;j) non rileva poi che nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si faccia riferimento alle“diarie di linea”, poiché tale specificazione non è idonea ad escludere ladiaria dell’indennità di trasporto dal computo del parametro, atteso chesia l’indennità di trasporto sia le diarie di linea mirano al “ristoro dellespese” sostenute, nel primo caso per il tragitto casa-lavoro (base diservizio)-casa e nel secondo durante l’attività di linea, sicché hannoidentica finalità.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazionestraordinaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] e altri hanno resistito con controricorso.6.- La ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 24, 52 e96 legge fallimentare, 2 d.l. 347/2003 per avere la Corte territoriale rigettatol’eccezione di inammissibilità dell’appello.

Precisa che la domanda deilavoratori è sì di accertamento, ma chiaramente strumentale ad una pretesapatrimoniale nei confronti di essaa società sottoposta ad amministrazionestraordinaria, sicché opera la vis actractiva in favore dell’amministrazionestraordinaria, nell’ambito della quale vanno concentrati gli accertamenti deicrediti.Il motivo è infondato.La questione in esame non verte sulla natura della domanda, se diaccertamento puro, oppure di accertamento strumentale ad una condanna.Nel giudizio di merito, infatti, il problema si è posto non all’inizio, ma solo aseguito della proposizione dell’appello da parte dei lavoratori (iscritto al n.r.g.1091/2016) ed in pendenza del termine per la costituzione della societàNumero registro generale 29125/2022Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 11280/2026appellata: il decreto ministeriale di collocamento in amministrazioneData pubblicazione 27/04/2026straordinaria, come risulta dalla sentenza impugnata, è datato 02/05/2017,mentre l’udienza di discussione è del 06/05/2021.

Dunque la domandaoriginaria era stata correttamente proposta contro la società, che in quelmomento era ancora in bonis; la sentenza di primo grado è stata rettamentepronunziata (sia pure in termini di rigetto) nei confronti della società, che inquel momento era ancora in bonis; l’appello è stato rettamente proposto neiconfronti della società, che ugualmente in quel momento (ossia alla data dideposito del ricorso d’appello) era ancora in bonis.

In tal caso il giudizio diimpugnazione deve proseguire, proprio per evitare che, altrimenti, si formi ilgiudicato di rigetto pronunziato dal Giudice di primo grado, evenienza cheprecluderebbe al creditore di far valere poi il suo diritto in sede concorsuale.Al riguardo questa Corte ha affermato che in tema di ammissione al passivofallimentare con riserva, l'art. 96, co. 2, n. 3, L. fall. deve essere interpretatoestensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto diaccertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato epronunciata prima della dichiarazione di fallimento; in tal caso, il creditore,per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato delladecisione di merito, deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confrontidella curatela e la sentenza di accertamento del credito, eventualmenteemessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti dellaprocedura (Cass. n. 10616/2025).

Nello stesso senso il principio dettatodall'art. 81, co. 3, n. 3, del d.lgs. n. 5 del 2006, che riconosce l'ammissioneallo stato passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza del giudiceordinario o speciale non ancora passata in giudicato, pronunciata prima delladichiarazione di fallimento, è applicabile anche alla amministrazionestraordinaria e comporta il venir meno della vis attractiva del Tribunale cheha dichiarato l'insolvenza, stabilita dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999; neconsegue che nel caso in cui l'amministrazione straordinaria sopravvenga allasentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda, il creditore, perevitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato dellamedesima, deve proporre impugnazione in via ordinaria (Cass. ord. n.2018/2018).

Identico principio è stato affermato in relazione alla liquidazionecoatta amministrativa di una banca (Cass. n. 12948/2022), nel quale caso ilNumero registro generale 29125/2022Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 11280/2026Data pubblicazione 27/04/2026giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori prima dell'apertura dellaliquidazione coatta amministrativa non diventa improcedibile in esito alladetta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto,a norma dell'art. 96, co. 2, n. 3 L. fall., il creditore, sulla base della sentenzaimpugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre ilcommissario, dal suo canto, può proseguire il giudizio nella fase diimpugnazione (Cass. n. 12948/2022).2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 112 e 434c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunziare sull’eccezione diinammissibilità dell’appello per mancanza di motivi specifici di impugnazionedella sentenza di primo grado.Il motivo è inammissibile.Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza perviolazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti almerito e non anche in relazione ad eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. n.25154/2018; Cass. n. 10422/2019).Con riguardo all’asserita violazione dell’art. 434 c.p.c. ed ai requisitistrutturali e funzionali dell’appello, il motivo è parimenti inammissibile perdifetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente adempiuto l’onere ditrascrivere la sentenza di primo grado (o almeno i suoi passaggimotivazionali) e l’atto di appello, per consentire a questa Corte di verificarela denunziata violazione.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1322,1325, 1362, 1371 c.c., nonché dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], peravere la Corte territoriale erroneamente interpretato gli accordi sindacali del2008.

Insiste nel dedurre ed argomentare che la “indennità di trasportoVenezia” sia una voce diversa e distinta dalle “diarie di linea”, poiché hannodiverse finalità e compaiono in distinte voci nelle buste paga.Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.Il controllo di legittimità sugli atti di autonomia negoziale non può scaderenel controllo di merito ed anteporre a quella prescelta dai giudici d’appelloNumero registro generale 29125/2022Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 11280/2026Data pubblicazione 27/04/2026una differente interpretazione solo perché reputata più plausibile ad operadella stessa parte ricorrente.

Come è noto, anche l’accertamento della volontànegoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (ex multis Cass. n.9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all'esclusiva competenza delgiudice del merito (Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006), come questaCorte ha di recente ricordato in una controversia per certi versi analoga allapresente (Cass. ord. n. 24048/2025).Ne consegue che le valutazioni del giudice di merito soggiacciono sì, nelgiudizio di cassazione, ad un sindacato circa la verifica del rispetto dei canonilegali di ermeneutica contrattuale, ma la denuncia della violazione delle regoleche presiedono all’interpretazione dei contratti non può certo risolversi nellamera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (tra leinnumerevoli: Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n.22979/2004, Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n.11053/2000).Le ulteriori censure sono inammissibili, perché sollecitano a questa Corteuna diversa valutazione di determinate risultanze istruttorie (le buste pagadei controricorrenti), interdetta in sede di legittimità, in quanto riservata algiudice di merito.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2112, 2697c.c. e 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale accolto la domanda, nonostanteche essa ricorrente sia società terza rispetto ad [OSCURATO:SOCIETA] (oggi CAIspa), presso la quale i lavoratori di società del gruppo Alitalia vennero assuntisulla base degli accordi sindacali di settembre 2008.

Deduce che in caso ditrasferimento d’azienda ai lavoratori ceduti continua ad applicarsi il contrattocollettivo applicabile presso la cedente solo nel caso in cui presso lacessionaria non si applichi alcun contratto collettivo, altrimenti trovaapplicazione il contratto collettivo della cessionaria (nel caso di specie [OSCURATO:SOCIETA]), anche se più sfavorevole.Il motivo è inammissibile perché introduce una questione nuova.Nella sentenza impugnata, infatti, a pag. 15 si fa riferimento ad unaquestione diversa, ossia alla mancata previsione, nella contrattazionecollettiva applicata da [OSCURATO:SOCIETA], dell’indennità di trasporto, ritenuta dallaNumero registro generale 29125/2022Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 11280/2026Data pubblicazione 27/04/2026Corte territoriale da un lato una circostanza pacifica, dall’altro irrilevante,vista la causa petendi.

Non vi è, invece, alcun cenno alla questione oraprospettata dalla ricorrente.

Ne consegue che, qualora tale questione fossestata sollevata nei giudizi di merito, sarebbe stato onere della ricorrentelamentare semmai la violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in tal caso, riportare lasua memoria difensiva di appello (o almeno i passaggi salienti su talequestione) per consentire a questa Corte di verificare l’omissione di pronunziasu tale eccezione da parte dei Giudici d’appello.

Tali oneri non sono statiadempiuti.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggettodi discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale omesso di valutaretutte le circostanze nell’ambito del contesto in cui sono avvenuti i passaggidei dipendenti da una società all’altra.Il motivo è inammissibile per mancata indicazione del “fatto decisivo” di cuisarebbe stato omesso l’esame e, dunque, per evidente difetto di specificità.6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare aicontroricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro9.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spesegenerali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data04/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore, elett. dom.to in Via della Conciliazione n.10, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ericorrentecontroBartolini Alessio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cagni FabrizioRomano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarsonMario Sergio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalaPaolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ti in [OSCURATO:PERSONA]. 23/a, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA].controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 696/2021 pubblicatain data 31/05/2022, n.r.g. 1091/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/02/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29125/2022Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 11280/2026Data pubblicazione 27/04/20261.- [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe erano stati dipendenti disocietà del gruppo Alitalia ([OSCURATO:SOCIETA]), adibiti ad attività nel settore diappartenenza PNT (personale navigante tecnico) e PNC (personale navigantecabina). Erano poi transitati alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], continuando a svolgere le medesime attività.Deducevano che con gli accordi sindacali del 14/09/2008, del 25/09/2008e del 26/06/2009 era stato previsto il diritto dei dipendenti ad unaretribuzione, a parità di ore di servizio, non inferiore al 93% di quella da loropercepita presso la precedente datrice di lavoro.Lamentavano che [OSCURATO:SOCIETA] non avesse applicato correttamentequesti accordi, poiché non aveva inserito nella base di calcolo la voce“indennità di trasporto Venezia” prima da loro percepita, che aveva natura di“diaria di linea”.Convenivano, pertanto, in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA], nel frattempo succeduta ad [OSCURATO:SOCIETA], per ottenere lacondanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, pur affermata lalegittimazione passiva della convenuta in quanto tenuta in solido con lacedente al pagamento degli eventuali crediti dei dipendenti, rigettava ladomanda, ritenendo che gli accordi sindacali avessero previstoespressamente le voci retributive da prendere a base del calcolo del“parametro”, fra le quali non vi era ricompresa la voce “indennità di trasportoVenezia”, diversa dalla “diaria di linea”, ed escludendo una violazione dell’art.36 Cost., poiché il giudizio di sufficienza andava effettuato nel suo complessoe non in relazione alle singole componenti.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva inparte il gravame interposto dai lavoratori e si limitava a dichiarare il lorodiritto al computo della voce “indennità di trasporto Venezia” nellaretribuzione parametro sulla base della quale calcolare la “indennità di voloex ristrutturazione”.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:Numero registro generale 29125/2022Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 11280/2026Data pubblicazione 27/04/2026a) l’eccezione di inammissibilità dell’appello per l’intervenutasottoposizione della società ad amministrazione straordinaria èinfondata;b) in primo luogo l’art. 2 d.l. n. 247/2003 non richiama l’art. 52 della leggefallimentare; in secondo luogo, quand’anche l’art. 52 cit. fosseapplicabile, comunque ai sensi dell’art. 96 della legge fallimentare ilcuratore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione qualoragià iniziato, sicché vige il principio di continuità del rito e dellacompetenza (Cass. n. 11362/2018; Cass. n. 15796/2015);c) è infondata anche l’eccezione di improcedibilità dell’appello per tardivariassunzione, posto che il d.l. n. 347/2003 non richiama l’art. 43 dellalegge fallimentare sull’automatica interruzione del processo;d) inoltre, Alitalia SAI in a.s. si è costituita in giudizio spontaneamentesvolgendo difese nel merito, sicché non vi è stata nessuna interruzionee, quindi, nessuna tardiva riassunzione;e) infine, come insegna Cass. S.U. n. 12154/2021, in caso di apertura delfallimento, ferma l’automatica interruzione del processo, il termine perla riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre da quando ladichiarazione giudiziale di interruzione viene portata a conoscenza dellaparte; nel caso di specie ciò non è avvenuto, anzi Alitalia SAI in a.s. siè costituita spontaneamente e si è difesa nel merito;f) gli accordi sindacali del 14/09/2008 e del 25/09/2008 includevano lediarie fra le varie voci da riconoscersi per la determinazione dellaretribuzione parametro;g) in particolare nell’accordo quadro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] vi è l’espressoriferimento alle diarie e non vi è ragione di interpretare in sensorestrittivo quel termine generico “diarie”, posto che la volontà delle partiera quella di assicurare un trattamento mensile complessivo noninferiore al 93% di quello corrisposto in precedenza ed è pacifico che gliappellanti, in precedenza, percepivano la diaria “indennità di trasportoVenezia”;h) l’indennità di trasferta, detta anche “diaria”, è infatti una forma dicompenso, un contributo economico aggiuntivo che ricompensa lespese sostenute dal lavoratore per lo spostamento fisico temporaneoNumero registro generale 29125/2022Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 11280/2026Data pubblicazione 27/04/2026necessario per recarsi al lavoro, ossia una forma specifica di rimborsospese calcolata, come nella specie, in modo forfettario;i) è irrilevante che la contrattazione collettiva per [OSCURATO:SOCIETA] non prevedaquesta voce, poiché gli accordi sindacali per la definizione del parametrodel 93% fanno riferimento alla contrattazione di [OSCURATO:SOCIETA] e alle vociretributive in esso previste;j) non rileva poi che nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si faccia riferimento alle“diarie di linea”, poiché tale specificazione non è idonea ad escludere ladiaria dell’indennità di trasporto dal computo del parametro, atteso chesia l’indennità di trasporto sia le diarie di linea mirano al “ristoro dellespese” sostenute, nel primo caso per il tragitto casa-lavoro (base diservizio)-casa e nel secondo durante l’attività di linea, sicché hannoidentica finalità.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazionestraordinaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] e altri hanno resistito con controricorso.6.- La ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 24, 52 e96 legge fallimentare, 2 d.l. 347/2003 per avere la Corte territoriale rigettatol’eccezione di inammissibilità dell’appello. Precisa che la domanda deilavoratori è sì di accertamento, ma chiaramente strumentale ad una pretesapatrimoniale nei confronti di essaa società sottoposta ad amministrazionestraordinaria, sicché opera la vis actractiva in favore dell’amministrazionestraordinaria, nell’ambito della quale vanno concentrati gli accertamenti deicrediti.Il motivo è infondato.La questione in esame non verte sulla natura della domanda, se diaccertamento puro, oppure di accertamento strumentale ad una condanna.Nel giudizio di merito, infatti, il problema si è posto non all’inizio, ma solo aseguito della proposizione dell’appello da parte dei lavoratori (iscritto al n.r.g.1091/2016) ed in pendenza del termine per la costituzione della societàNumero registro generale 29125/2022Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 11280/2026appellata: il decreto ministeriale di collocamento in amministrazioneData pubblicazione 27/04/2026straordinaria, come risulta dalla sentenza impugnata, è datato 02/05/2017,mentre l’udienza di discussione è del 06/05/2021. Dunque la domandaoriginaria era stata correttamente proposta contro la società, che in quelmomento era ancora in bonis; la sentenza di primo grado è stata rettamentepronunziata (sia pure in termini di rigetto) nei confronti della società, che inquel momento era ancora in bonis; l’appello è stato rettamente proposto neiconfronti della società, che ugualmente in quel momento (ossia alla data dideposito del ricorso d’appello) era ancora in bonis. In tal caso il giudizio diimpugnazione deve proseguire, proprio per evitare che, altrimenti, si formi ilgiudicato di rigetto pronunziato dal Giudice di primo grado, evenienza cheprecluderebbe al creditore di far valere poi il suo diritto in sede concorsuale.Al riguardo questa Corte ha affermato che in tema di ammissione al passivofallimentare con riserva, l'art. 96, co. 2, n. 3, L. fall. deve essere interpretatoestensivamente, in modo da ricomprendere anche i crediti oggetto diaccertamento negativo da parte di una sentenza non passata in giudicato epronunciata prima della dichiarazione di fallimento; in tal caso, il creditore,per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato delladecisione di merito, deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confrontidella curatela e la sentenza di accertamento del credito, eventualmenteemessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti dellaprocedura (Cass. n. 10616/2025). Nello stesso senso il principio dettatodall'art. 81, co. 3, n. 3, del d.lgs. n. 5 del 2006, che riconosce l'ammissioneallo stato passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza del giudiceordinario o speciale non ancora passata in giudicato, pronunciata prima delladichiarazione di fallimento, è applicabile anche alla amministrazionestraordinaria e comporta il venir meno della vis attractiva del Tribunale cheha dichiarato l'insolvenza, stabilita dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999; neconsegue che nel caso in cui l'amministrazione straordinaria sopravvenga allasentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda, il creditore, perevitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato dellamedesima, deve proporre impugnazione in via ordinaria (Cass. ord. n.2018/2018). Identico principio è stato affermato in relazione alla liquidazionecoatta amministrativa di una banca (Cass. n. 12948/2022), nel quale caso ilNumero registro generale 29125/2022Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 11280/2026Data pubblicazione 27/04/2026giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori prima dell'apertura dellaliquidazione coatta amministrativa non diventa improcedibile in esito alladetta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto,a norma dell'art. 96, co. 2, n. 3 L. fall., il creditore, sulla base della sentenzaimpugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre ilcommissario, dal suo canto, può proseguire il giudizio nella fase diimpugnazione (Cass. n. 12948/2022).2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 112 e 434c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunziare sull’eccezione diinammissibilità dell’appello per mancanza di motivi specifici di impugnazionedella sentenza di primo grado.Il motivo è inammissibile.Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza perviolazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, co. 1, n. 4),c.p.c. si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti almerito e non anche in relazione ad eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. n.25154/2018; Cass. n. 10422/2019).Con riguardo all’asserita violazione dell’art. 434 c.p.c. ed ai requisitistrutturali e funzionali dell’appello, il motivo è parimenti inammissibile perdifetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente adempiuto l’onere ditrascrivere la sentenza di primo grado (o almeno i suoi passaggimotivazionali) e l’atto di appello, per consentire a questa Corte di verificarela denunziata violazione.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1322,1325, 1362, 1371 c.c., nonché dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], peravere la Corte territoriale erroneamente interpretato gli accordi sindacali del2008. Insiste nel dedurre ed argomentare che la “indennità di trasportoVenezia” sia una voce diversa e distinta dalle “diarie di linea”, poiché hannodiverse finalità e compaiono in distinte voci nelle buste paga.Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.Il controllo di legittimità sugli atti di autonomia negoziale non può scaderenel controllo di merito ed anteporre a quella prescelta dai giudici d’appelloNumero registro generale 29125/2022Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 11280/2026Data pubblicazione 27/04/2026una differente interpretazione solo perché reputata più plausibile ad operadella stessa parte ricorrente. Come è noto, anche l’accertamento della volontànegoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (ex multis Cass. n.9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all'esclusiva competenza delgiudice del merito (Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006), come questaCorte ha di recente ricordato in una controversia per certi versi analoga allapresente (Cass. ord. n. 24048/2025).Ne consegue che le valutazioni del giudice di merito soggiacciono sì, nelgiudizio di cassazione, ad un sindacato circa la verifica del rispetto dei canonilegali di ermeneutica contrattuale, ma la denuncia della violazione delle regoleche presiedono all’interpretazione dei contratti non può certo risolversi nellamera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (tra leinnumerevoli: Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n.22979/2004, Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n.11053/2000).Le ulteriori censure sono inammissibili, perché sollecitano a questa Corteuna diversa valutazione di determinate risultanze istruttorie (le buste pagadei controricorrenti), interdetta in sede di legittimità, in quanto riservata algiudice di merito.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2112, 2697c.c. e 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale accolto la domanda, nonostanteche essa ricorrente sia società terza rispetto ad [OSCURATO:SOCIETA] (oggi CAIspa), presso la quale i lavoratori di società del gruppo Alitalia vennero assuntisulla base degli accordi sindacali di settembre 2008. Deduce che in caso ditrasferimento d’azienda ai lavoratori ceduti continua ad applicarsi il contrattocollettivo applicabile presso la cedente solo nel caso in cui presso lacessionaria non si applichi alcun contratto collettivo, altrimenti trovaapplicazione il contratto collettivo della cessionaria (nel caso di specie [OSCURATO:SOCIETA]), anche se più sfavorevole.Il motivo è inammissibile perché introduce una questione nuova.Nella sentenza impugnata, infatti, a pag. 15 si fa riferimento ad unaquestione diversa, ossia alla mancata previsione, nella contrattazionecollettiva applicata da [OSCURATO:SOCIETA], dell’indennità di trasporto, ritenuta dallaNumero registro generale 29125/2022Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 11280/2026Data pubblicazione 27/04/2026Corte territoriale da un lato una circostanza pacifica, dall’altro irrilevante,vista la causa petendi. Non vi è, invece, alcun cenno alla questione oraprospettata dalla ricorrente. Ne consegue che, qualora tale questione fossestata sollevata nei giudizi di merito, sarebbe stato onere della ricorrentelamentare semmai la violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in tal caso, riportare lasua memoria difensiva di appello (o almeno i passaggi salienti su talequestione) per consentire a questa Corte di verificare l’omissione di pronunziasu tale eccezione da parte dei Giudici d’appello. Tali oneri non sono statiadempiuti.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggettodi discussione fra le parti, per avere la Corte territoriale omesso di valutaretutte le circostanze nell’ambito del contesto in cui sono avvenuti i passaggidei dipendenti da una società all’altra.Il motivo è inammissibile per mancata indicazione del “fatto decisivo” di cuisarebbe stato omesso l’esame e, dunque, per evidente difetto di specificità.6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare aicontroricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro9.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spesegenerali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data04/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11280/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris