CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31690/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata afferente al riconoscimento delle recidiva è manifestamente infondata perché, seppur succintamente, in !iena del resto con il tenore del relativo motivo di appello, la sentenza impugnata, anche alla luce del complessivo portato argomentativo descrittivo della vicenda in fatto, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nel rimarcare la maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteBenedetto [OSCURATO:PERSONA] no Dispone, a norn=ii-Zrerà-rt..-52-digg-. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvediment un'gftazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza i orma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati ri ti in sentenza. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] :N Sezione ul» • • 21 A O 2026 L'ASSISTENTE A [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Ka