CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13626/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3324/2014R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv ocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te pro temporeAndrea Raschi, elettivamente domiciliata a Roma in [OSCURATO:PERSONA] N. 57, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del controricorso –controricorrente– CONSOLIDATO IRESavverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale del l a Lombardian. 89/06/2013, depositata il 13 / 0 6 /201 3 ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’estinzionedel giudizio; udita la relazione della causa svoltanella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con ricorsi successivamente riuniti innanzi alla C.T.P. di Milano, [OSCURATO:SOCIETA]., consolidata, e [OSCURATO:SOCIETA]., consolidante, impugnarono: (a) l’avviso di accertamento n. R1F086L01044/2009, notificato anche a [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]), con il quale veniva accertato un maggior reddito della consolidata a fini Ires per l’anno 2004; (b) l’avviso di accertamento n. R1P096L01045/2009, con il quale veniva conseguentemente accertata la maggiore imposta per il medesimo anno 2004; (c) l’avviso di accertamento n. T9B08BB01773/2010, con il quale veniva accertato un maggior reddito della consolidata a fini Ires per l’anno 2005; taliatti impositivi traevano origine dall’aver la società [OSCURATO:SOCIETA] dedotto, per i cinque esercizi compresi fra il 2004e il 2008, la quota di svalutazione della partecipazione acquisita nella società [OSCURATO:SOCIETA]., pari ad € 91.000,00 per ogni esercizio, in violazione degli artt. 61 e 66 del d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917 (nel testo vigente all’epoca, e successivamente dell’art. 83 del medesimo decreto) e dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, conv. con modif. dalla l. 22 novembre 2002, n. 265; la C.T.P. annullò gli avvisi, rilevandone la nullità per tardività della notifica, omessa instaurazione del contraddittorio e difetto di motivazione ed errata applicazione dell’art. 61, comma terzo, del d.P.R. n. 917/1986;detta sentenza fu oggetto di appello principale da parte dell’Agenzia delle entrate e di appello incidentale delle società contribuenti; la C.T.R. della Lombardia respinse l’appello principale, dichiarando non luogo a provvedere su quello incidentale; dopo aver osservato che gli atti impositivi riguardavano l’utilizzo delle quote di svalutazione per gli anni 2004 e 2005, i giudici d’appello ritennero che tale dato, pur consentendo il consolidamento del diritto alla deduzione in quote ripartite per gli anni successivi, determinasse l’obbligo dell’Amministrazione di notificare gli avvisi entro il termine perentorio stabilito per l’anno di imposta di riferimento, nel caso di specie già perento al momento della notificazione; né, a tale riguardo, poteva invocarsi il disposto di cui all’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, relativo aldiverso caso di utilizzo di una quota errata della perdita risultante dalla precedente svalutazione; ciò posto in ordine all’appello principale, la C.T.R. ritenne poi che i motivi di contestazione della decisione articolati dalle società contribuenti andassero considerati come «mere controdeduzioni», poiché esse erano risultate totalmente vittoriose in primo grado; la sentenza d’appello è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso affidato ad unico motivo, notificato alla sola consolidante [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ha resistito con controricorso, depositando memoria in prossimità dell’udienza, con successiva produzione documentale; all’udienza pubblica del 9 novembre 2022 il Collegio ha rilevato: (a) che, con nota depositata il 5 giugno 2019, la controricorrente aveva avanzato istanza di definizione agevolata della controversia relativamente ai primi due atti impositivi – concernenti l’annualità 2004 - ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ot tobre 2018 n. 119, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136;(b) che il 15 aprile 2022 l’Agenzia delle entrate aveva depositato una nota con la quale attestava la regolarità dei versamenti, prestando assenso alla conseguente estinzione parziale della controversia e formulando contestuale istanza di trattazione per il residuo segmento; (c) che il successivo 2 novembre, la consolidante aveva depositato documenti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., e precisamente: (I) copia dell’avviso n. T9B0EBB00401, con il quale, nel 2013, l’Agenzia delle entrate aveva accertato a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata nella consolidata [OSCURATO:SOCIETA].), un maggiore imponibile ai fini Ires solo a partire dal 2008, anno a far data dal quale si erano esaurite le perdite realizzate da tale società negli esercizi precedenti, compresa la quota di €91.140,00 contestata per l’anno 2005; (II) copia della nota di deposito della definizione agevolata della controversia relativa a tale ultimo avviso effettuata dalla consolidata [OSCURATO:SOCIETA]; (d) che sulla scorta di tali produzioni, notificate all’Agenzia delle entrate, la consolidante aveva sostenuto che sarebbe intervenuta la cessazione della materia del contendere relativamente alla controversia concernente l’avviso di accertamento di maggiore imponibile per l’anno 2005, poiché la definizione della lite da parte della consolidata riguardo all’atto impositivo del 2013, oggetto di produzione, spiegherebbe i suoi effetti anche sul primo avviso; sutali premesse, poiché la produzione dell’istanza di definizione agevolata del contenzioso relativo all’atto impositivo del 2013 non consentiva di ritenere perfezionato il relativo meccanismo estintivo del giudizio, e visto che la vicenda processuale ha ad oggetto un diverso atto impositivo, concernente l’accertamento dell’imponibile, in ordine al quale occorreva verificare il permanere dell’interesse dell’Amministrazione ricorrente, il Collegio ha dispostorinvio a nuovo ruolo invitando l’Agenzia delle entrate a specificare se, alla luce dell’evoluzione del contenzioso con la società consolidata, permanesse il suo interesse al ricorso nei confronti della consolidante, in relazione all’atto impositivo n. T9B08BB01773/2010, relativo all’anno di imposta 2005; Considerato che: a seguito del disposto rinvio, l’Agenzia delle entrate ha depositato documentazione inerente alla definizione della controversia con riguardo agli atti impositivi inerenti all’anno di imposta 2004; la stessa Amministrazione, invece, non ha svolto alcuna considerazione in relazione all’ulteriore atto impositivo, concernente l’annualità successiva; pertanto, non è stato opposto alcun diniego alla definizione agevolata della controversia da parte dell’Agenzia delle entrate, nel termine di cui all’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018; va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, preso atto del venir meno dell’interesse dell’Amministrazione al ricorso inerente all’atto impositivo relativo all’anno di imposta 2005, a seguito della definizione agevolata del giudizioconcernente la pregressa annualità; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. Dichiara