Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 18/1962
ECLI:IT:COST:1962:18
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con atto di citazione notificato il 7 aprile 1959 [OSCURATO:PERSONA] in Andreis conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di
Orbetello il Comune di Orbetello in persona del Sindaco protempore e
l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del
territorio del Fucino in persona del suo presidente, chiedendo in
rivendica, previa declaratoria di illegittimità costituzionale da
parte della Corte costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1397,
i terreni posti nel tombolo di Giannella, Comune di Orbetello,
rappresentati nel nuovo catasto del Comune di Orbetello al foglio 58
particelle 54 e 55.
Assumeva la Guzolini di aver acquistato i terreni sopra indicati
dai signori [OSCURATO:PERSONA], Angela, Caterina in Mercenaro e
Fortunato con rogito [OSCURATO:PERSONA] di Orbetello in data 26 luglio 1941,
ivi registrato l'11 agosto 1941 e trascritto presso la Conservatoria
dei registri immobiliari di Grosseto il 26 settembre 1941.
Il Comune di Orbetello, costituitosi in giudizio, osservava che con
rogito [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto in data 7 marzo 1958, ivi registrato l'8
aprile e trascritto l'11 dello stesso mese, aveva effettuato una
permuta con l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale in
forza della quale aveva acquistato la proprietà di terreni descritti
al catasto al foglio 58, particelle 54 e 55.
Chiedeva in conseguenza che la domanda attrice fosse rigettata e
che, nell'ipotesi di riconoscimento del diritto di proprietà della
Guzolini, l'Ente per la colonizzazione fosse condannato a risarcire il
Comune dei danni e delle spese conseguenti alla evizione.
Si costituiva in giudizio anche l'[OSCURATO:PERSONA], rilevando di aver
acquistato la proprietà dei terreni dati in permuta al Comune in forza
del decreto di espropriazione 6 settembre 1952, n. 1397, emesso contro
[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 19 novembre 1960, ha ritenuto che dai
documenti prodotti dalla difesa dell'attrice risulta che i terreni in
questione pervennero alla Guzolini con rogito Ugazzi debitamente
trascritto; pertanto, riconoscendo non manifestamente infondata la
eccezione di illegittimità costituzionale del decreto n. 1397 del 1952
sollevata dalla difesa medesima, ha disposto la sospensione del
giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata
alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata
pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte ai sensi
dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella [OSCURATO:PERSONA]
della Repubblica n. 44 del 18 febbraio 1961.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita [OSCURATO:PERSONA] in persona della sua mandataria generale [OSCURATO:PERSONA] in
Ciacci, depositando in cancelleria il 27 gennaio 1961 le proprie
deduzioni con procura conferita agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del foro
di Grosseto e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, con elezione di
domicilio presso quest'ultimo.
La difesa della Guzolini ha richiamato le sentenze della Corte n.
10 e n. 57 del 1959, secondo le quali nel sistema della legge di
riforma agraria il procedimento di esproprio deve essere svolto nei
confronti di colui che è vero proprietario, onde deve ritenersi
viziato di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76
e 77 della Costituzione, un decreto del Presidente della Repubblica che
comprenda nello scorporo terreni non appartenenti allo espropriato.
Ciò premesso, la difesa osserva che tali statuizioni sono
applicabili nella specie, poiché - come risulta dagli atti prodotti -
la Guzolini acquistò i terreni in contestazione in data 26 luglio
1941, in epoca cioè anteriore alla stessa promulgazione delle leggi di
riforma fondiaria.
La difesa, pertanto, conclude chiedendo che la Corte voglia
dichiarare l'illegittimità costituzionale del decreto n. 1397 del
1952, emesso contro Barabino, e la inapplicabilità di esso ai terreni
di proprietà della Guzolini.
Nel giudizio dinanzi alla Corte non si sono costituiti né il
Comune di Orbetello, né l'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
All'udienza pubblica, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la Guzolini, ha svolto
le deduzioni e confermato le conclusioni scritte.
:
Con l'ordinanza di rimessione viene proposta a questa Corte la
questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952,
n. 1397, per aver compreso nell'esproprio a carico di [OSCURATO:PERSONA] terreni a questo non appartenenti, in quanto venduti con
rogito Ugazzi del 26 luglio 1941 a [OSCURATO:PERSONA].
La Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su analoghe
questioni (cfr. sentenze nn. 8, 10 e 57 del 1959) e non ha motivo per
discostarsi dal precedente suo orientamento.
[OSCURATO:PERSONA] di Orbetello ha nella sua ordinanza ritenuto, in base ai
documenti prodotti in quel giudizio, che i terreni corrispondenti alle
particelle 54 e 55 del foglio 58 del nuovo catasto del Comune di
Orbetello appartengono alla [OSCURATO:PERSONA] fin dal 1941 e che tali
terreni, compresi nella espropriazione disposta con il citato decreto
n. 1397 del 1952 nei riguardi del Barabino, sono gli stessi che l'Ente
per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ha dato in permuta al
Comune di Orbetello con rogito [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto in data 7 marzo
1958. Al detto Pretore è risultato, pertanto, che alla data del 15
novembre 1949 - data alla quale nel sistema delle leggi di riforma
fondiaria deve farsi riferimento ai fini della determinazione della
consistenza della proprietà e dell'accertamento della persona del
proprietario gli appezzamenti di terreno rivendicati dalla Guzolini non
appartenevano al Barabino, soggetto passivo dello scorporo effettuato
con il decreto impugnato.
Detto decreto, in quanto nell'esproprio sono stati compresi terreni
che al Barabino non appartenevano, ha ecceduto dai limiti della legge
delega e, pertanto, relativamente ai terreni in parola, deve essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 6 settembre
1952, n. 1397, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione in quanto ha compreso nella espropriazione terreni che non
appartenevano a [OSCURATO:PERSONA].
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1962.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA].