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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 10507/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 16052/2023R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dell’amministratore u nico e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] N azionale del Lavoro (BNL) s.p.a. , in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA]Amico ; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; -resistente- nonché di [OSCURATO:PERSONA] ltd,con sede in Dhaka 1212 (Bangladesh); -intimata- avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze, depositata il 18 giugno 2023 e Oggetto: Regolamento di competenza – Litispendenza internazionale.

C.C. 25/02/2025 r.g.n. 16052/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani comunicata il 19 giugno 2023, che ha disposto la sospensione del giudizio iscritto al n. di R.G. 17066/2015; udìta la relazionedella causa, svolta nella c amera di consiglio del 25 febbraio 2025dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut o ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] M atteis , che ha concluso chiedendo « che la Corte accolga il regolamento di competenza.

Conseguenze di legge».

Rilevato che: 1.il 30 marzo 2010 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , impresa avente ad oggetto la produzione di impianti industriali, stipulò conMeghna [OSCURATO:PERSONA] ltd, società bengalese avente ad oggetto la produzione di olio di soia previa frantumazione dei relativi semi, un contratto di appalto per la realizzazione, presso lo stabilimento di Dhaka, in Bangladesh, di un i mpianto per la preparazione, pressatura ed estrazione con solvente di olio disemi, verso un corrispettivo di Euro 11.095.000,00; a garanzia dell’esatto adempimento dell’appalto,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rilasciò aMeghna [OSCURATO:PERSONA] ltd un performance bond per l a somma di Euro 1.109.500,00,con scadenza al 15 settembre 2012 (diciottesimo mese successivo all’ultima spedizione, prevista per il marzo 2011), emesso su sua richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (BNL) s.p.a., secondo lo schema della garanzia internazionale a prima domanda trilaterale, con intermediazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] , istituto di credito del Bangladesh; 2.il 28 agosto 2012, [OSCURATO:PERSONA] ltd, per il tramite della [OSCURATO:PERSONA], escusse il performance bond , allegando l’ inesatto adempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alle obbligazioni derivanti dall’appalto; 3.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendoil carattere abusivo dell’escussione (sul presupposto dell’imputabilità dei denunciati difetti di funzionalità C.C. 25/02/2025 r.g.n. 16052/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani dell’impianto al fatto della committente), chiese e ottenne dal Tribunale di Firenze, in via d’urgenza, un provvedimentoinibitorio della stessa; 4.indi, con citazione notificata il 25 novembre 2015, convenne in giudizio dinanzi allo stesso Tribunale di Firenze la [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo la declaratoria dell’estinzione del performance bond emesso da lla convenuta in favore di [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento negativo d ell’esistenza di sue obbligazioni nei confronti dellaBNL in relazione al detto performance bond – «attesa la scadenza della garanzia in assenza di valida richiesta di escussione, e comunque in manifesta assenza di qualsivoglia inadempimento dell’ordinante la garanzia» – e la condanna della BNL a restituire nella sua piena disponibilità la somma di Euro 1.109.500,00, giacente su un conto corrente aperto presso la banca; 5.costituitasi la [OSCURATO:SOCIETA]., disposto iussu iudicis l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] ltde dichiarata la contumacia di quest’ultima in ragione della sua mancata costituzione in giudizio, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 18 giugno 2023, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla convenuta, ha ritenuto sussistente la litispendenza internazionale rispetto al giudizio money suit n. 50/2014, promosso, dinanzi alla Corte di Dhaka , da [OSCURATO:PERSONA] ltd, nonché da [OSCURATO:PERSONA] of Industries, contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. , oltre che nei confronti di altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of Commerce, Bangladesh, [OSCURATO:PERSONA] of Commerce, [OSCURATO:PERSONA]), avente ad oggetto il risarcimento dei danni (quantificati in un importo superiore ai 18.000.000 di Euro) derivanti dall’inadempimento del contratto di appalto e dal mancato pagamento della somma prevista dal performance bond; con la detta ordinanza, il Tribunale, ritenuto che ricorressero le condizioni di cui art. 7 della legge n. 218/1995 , ha dunque disposto la sospensione del giudizio sino alla definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Dhaka; C.C. 25/02/2025 r.g.n. 16052/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani

6. avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di quattro motivi; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositatoscrittura difensiva, peraltro in violazione del termine, pur ordinatorio, di cui all’art. 47, quinto comma, cod. proc. civ.; non ha svolto difeseMeghna [OSCURATO:PERSONA] ltd; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

7. con ordinanza interlocutoria del 19 luglio 2024, questa Corte ha ordinato di procedere a nuova notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] ltd; è stata dunque fissata la nuova udienza camerale, in vista della quale sono state depositate memorie di parte ulteriori rispetto a quelle già precedentemente prodotte.

Considerato che: la notifica del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] ltd è stata validamente rinnovata,sicché può delibarsi il merito dei motivi;

1.1. con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 218/1995 sotto il duplice profilo del difetto dei requisiti della prevenzione e dell’identità soggettiva delle cause, sul presupposto della mancata instaurazione del giudizio “money suit 50/14”, pendente dinanzi alla Corte di Dhaka, nei confronti della ricorrente, la quale non avrebbe mai ricevuto alcuna notifica del relativo atto introduttivo;

1.2. con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 218/1995 sotto il diverso profilo del difetto di identità (in particolare, oggettiva) tra le cause per diversità di petitum e di causa petendi, sul presupposto che la causa instaurata presso il Tribunale di Firenze avrebbe ad oggetto l’es ti nzione del performance bond (e la condanna della BNL alla restituzione della somma di Euro 1.109.500 ,00 ), mentre la causa C.C. 25/02/2025 r.g.n. 16052/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani pendente presso la Corte bengalese concernerebbe i danni derivati dall’inadempimentodel contratto di appalto; 1.3.con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 7, comma 3, della leggen. 218/1995, sotto il profilo della mancanza della situazione di pregiudizialità-dipendenzatra le due cause, sull’assunto che tale presupposto richiederebbela sussistenza di una vera e propria pregiudizialità tecnica, non essendo sufficiente il nesso di merapregiudizialità logica ;

1.4. con il quarto motivo viene denunciata la violazione di entram b i i suddetti commi (1 e 3) dell’art. 7 della legge n. 218/1995, per l’assenza nell’ordinanza impugnata di alcuna valutazione e motivazione in ordine all’idoneitàdel provvedimento straniero a produrre effetti per l’ordinamento italiano;

2. confo rmemente a quanto esattamente osservato dal Procuratore Generale, è fondato il primo motivo e , per effetto del suo accoglimento , restano assorbiti gli altri; 2.1.l’art. 7 legge n. 218/1995 – di cui residua l’applicabilità , in luogo del Regolamento UE 1215 del 2012, nelle fatt ispecie di litispendenza internazionale extra-unionale – distingue l’ipotesi della litispendenza internazionale, in cui la sospensione del processoè obbligatoria (comma 1) , dall’ipotesi di pregiudizialità della causa straniera, in cui la sospensione del processo è facoltativa (comma3); la litispendenza internazionale presuppone, oltre all’identità delle parti, l’identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall’identità del loro petitum immediato e del titolo specifico che esse fanno valere, atteso che l’art. 7 della legge n. 218 del 1995, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati, obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero C.C. 25/02/2025 r.g.n. 16052/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani determinare risultati pratici fra loro incompatibili (Cass., Sez.

U n., 28/11/2012, n. 21108); invece, la pregiudizialità internazionale non postula una situazione di pregiudizialità tecnica, analoga a quella prevista dall’art. 295 cod. proc civ. (che impone la sospensione della causa pregiudicata qualora la sua decisione dipenda da quella della controversia pregiudiziale), ma, in quanto fattispecie eccezionale di sospensione facoltativa del processo pendente innanzi al giudice italiano, postula una mera valutazione, ad opera di quest'ultimo(nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica) della idoneità alla produzione di effetti, nell’ordinamento interno, da parte del provvedimento straniero pregiudiziale (Cass.13/06/2014, n. 13567; Cass. 01/04/2021, n. 9057);

2.2. nel caso in esame, il giudice a quo h a rilevato una situazione di litispendenzainternazionale in difetto del necessario presupposto dell’identità delle parti; infatti,a fronte della vigorosa allegazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della circostanza di non avere mai ricevuto la notifica dell’atto introduttivo della causa introdotta da [OSCURATO:PERSONA] ltd e da [OSCURATO:PERSONA] of Industries di nanzi alla Corte di Dhaka , non solo – come evidenziato dal Procuratore generale – non risulta dal provvedimento impugnato che la controparte, nell’ eccepire la litispendenza internazionale, abbia dato prova della circostanza contraria (o che comunque il giudice italiano, nel rilevare tale situazione, abbia accertato che la società attrice avesse già assunto la qualità di parte convenuta nel giudizio dinanzi al giudice straniero), ma, inoltre,dalla documentazione d epositata (che questa C orte è legittimata ad esaminare ed utilizzare nel giu dizio per regolamento di competenza) emerge piuttosto la conferma della perduranteestraneità della ricorrente al predetto giudizio; in proposito, mentre, diversamente da quanto sostenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA].,non possono trarsi elementi decisivi né dalla copia dell’atto introduttivo C.C. 25/02/2025 r.g.n. 16052/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani del giudizio straniero ad essa notificato dalle società bengalesi in data 11 maggio 2015 (dal quale risulta soltanto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era indicata tra i convenuti ma non che essa fosse stata anche destinataria di distinta notifica dell’atto medesimo: cfr. il doc. n.14 di parte resistente), né dalla diffida inoltrata dalla ricorrente,per il tramite dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in data 20 giugno 2015 (dalla quale emerge bensì la circostanza che essa era a conoscenza della pendenza del processo straniero m a non anche l’ulteriore circostanza che ne fosse parte: cfr. doc. n.15 di parte resistente), invece la conferma dellaperdurante estraneità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al predetto giudizio si trae con evidenza dall’atto contene n te la cronistoria del processo che, secondo le deduzioni di entrambe le parti (incontroverse su tale specifico punto), sarebbe stata predisposta dallo studio del medesimo A vv.

Hossain; in questodocumento (rinvenibile quale documento 34d del fascicolo di merito di parte ricorrente)figura, infatti, una frase scritta in inglese , la quale, tradotta letteralmente,si legge nel modo seguente: “ci teniamo ad assicurarvi che il procedimento di causa pecuniaria non si è svolto in quanto la citazione non è stata notificata al convenuto.

La prossima data del giudizio è fissata al 17.04.2018 per la Ripresa del Servizio”; a fronte dell’allegazione negativa della ricorrente, deve dunque escludersi che sia emersa la provadell’assunzione, da parte sua, della qualità di parte nel giudizio straniero, sicchénon può ritenersi integrata la fattispecie di litispendenza internazionaleerroneamente rilevata dal giudice a quo ;

2.3. si aggiunga che il necessario presupposto dell’identità soggettiva delle cause, oltre ad essererimasto oggettivamente sfornito di dimostrazione –l’onere di fornire la quale, a fronte della negativa allegazione della società ricorrente, spettava alla [OSCURATO:SOCIETA]. – non h a neppure formato oggetto di adeguata motivazione da parte dell’ordinanza impugnata, in quanto il giudice a quo, dopo avere esattamente assunto l’ “identità delle parti” come uno dei presupposti dell’integrazione della fattispecie astrat t a della litisp endenza C.C. 25/02/2025 r.g.n. 16052/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani internazionale(pag.2), con riguardo alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, si è limitatoa motivare , al riguardo, sull’irrilevanza della presenza di ulteriori soggetti nel giudizio preveniente, senza formulare alcuna argomentata affermazione relativa alla effettiva presenza di And reotti Impianti ( quale parte, invece, necessaria ) nel giudizio pende n te presso la Corte bengalese e, comunque , senza spiegare le ragioni per le quali tale circostanza dovesse reputarsi accertata(pag.3 dell’ordinanza impugnata); 3.in accoglimento dell’istanza di regolamento, va pertanto disposta la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Firenze, con fissazione del termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente ordinanza per la riassunzione; 4.le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] la Corte dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Firenze e fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza; condanna la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 16052/2023R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dell’amministratore u nico e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] N azionale del Lavoro (BNL) s.p.a. , in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA]Amico ; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; -resistente- nonché di [OSCURATO:PERSONA] ltd,con sede in Dhaka 1212 (Bangladesh); -intimata- avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze, depositata il 18 giugno 2023 e Oggetto: Regolamento di competenza – Litispendenza internazionale. C.C. 25/02/2025 r.g.n. 16052/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani comunicata il 19 giugno 2023, che ha disposto la sospensione del giudizio iscritto al n. di R.G. 17066/2015; udìta la relazionedella causa, svolta nella c amera di consiglio del 25 febbraio 2025dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut o ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] M atteis , che ha concluso chiedendo « che la Corte accolga il regolamento di competenza. Conseguenze di legge». Rilevato che: 1.il 30 marzo 2010 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , impresa avente ad oggetto la produzione di impianti industriali, stipulò conMeghna [OSCURATO:PERSONA] ltd, società bengalese avente ad oggetto la produzione di olio di soia previa frantumazione dei relativi semi, un contratto di appalto per la realizzazione, presso lo stabilimento di Dhaka, in Bangladesh, di un i mpianto per la preparazione, pressatura ed estrazione con solvente di olio disemi, verso un corrispettivo di Euro 11.095.000,00; a garanzia dell’esatto adempimento dell’appalto,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rilasciò aMeghna [OSCURATO:PERSONA] ltd un performance bond per l a somma di Euro 1.109.500,00,con scadenza al 15 settembre 2012 (diciottesimo mese successivo all’ultima spedizione, prevista per il marzo 2011), emesso su sua richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (BNL) s.p.a., secondo lo schema della garanzia internazionale a prima domanda trilaterale, con intermediazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] , istituto di credito del Bangladesh; 2.il 28 agosto 2012, [OSCURATO:PERSONA] ltd, per il tramite della [OSCURATO:PERSONA], escusse il performance bond , allegando l’ inesatto adempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alle obbligazioni derivanti dall’appalto; 3.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendoil carattere abusivo dell’escussione (sul presupposto dell’imputabilità dei denunciati difetti di funzionalità C.C. 25/02/2025 r.g.n. 16052/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dell’impianto al fatto della committente), chiese e ottenne dal Tribunale di Firenze, in via d’urgenza, un provvedimentoinibitorio della stessa; 4.indi, con citazione notificata il 25 novembre 2015, convenne in giudizio dinanzi allo stesso Tribunale di Firenze la [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo la declaratoria dell’estinzione del performance bond emesso da lla convenuta in favore di [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento negativo d ell’esistenza di sue obbligazioni nei confronti dellaBNL in relazione al detto performance bond – «attesa la scadenza della garanzia in assenza di valida richiesta di escussione, e comunque in manifesta assenza di qualsivoglia inadempimento dell’ordinante la garanzia» – e la condanna della BNL a restituire nella sua piena disponibilità la somma di Euro 1.109.500,00, giacente su un conto corrente aperto presso la banca; 5.costituitasi la [OSCURATO:SOCIETA]., disposto iussu iudicis l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] ltde dichiarata la contumacia di quest’ultima in ragione della sua mancata costituzione in giudizio, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 18 giugno 2023, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla convenuta, ha ritenuto sussistente la litispendenza internazionale rispetto al giudizio money suit n. 50/2014, promosso, dinanzi alla Corte di Dhaka , da [OSCURATO:PERSONA] ltd, nonché da [OSCURATO:PERSONA] of Industries, contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. , oltre che nei confronti di altri soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of Commerce, Bangladesh, [OSCURATO:PERSONA] of Commerce, [OSCURATO:PERSONA]), avente ad oggetto il risarcimento dei danni (quantificati in un importo superiore ai 18.000.000 di Euro) derivanti dall’inadempimento del contratto di appalto e dal mancato pagamento della somma prevista dal performance bond; con la detta ordinanza, il Tribunale, ritenuto che ricorressero le condizioni di cui art. 7 della legge n. 218/1995 , ha dunque disposto la sospensione del giudizio sino alla definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Dhaka; C.C. 25/02/2025 r.g.n. 16052/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 6. avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di quattro motivi; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositatoscrittura difensiva, peraltro in violazione del termine, pur ordinatorio, di cui all’art. 47, quinto comma, cod. proc. civ.; non ha svolto difeseMeghna [OSCURATO:PERSONA] ltd; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso; 7. con ordinanza interlocutoria del 19 luglio 2024, questa Corte ha ordinato di procedere a nuova notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] ltd; è stata dunque fissata la nuova udienza camerale, in vista della quale sono state depositate memorie di parte ulteriori rispetto a quelle già precedentemente prodotte. Considerato che: la notifica del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] ltd è stata validamente rinnovata,sicché può delibarsi il merito dei motivi; 1.1. con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 218/1995 sotto il duplice profilo del difetto dei requisiti della prevenzione e dell’identità soggettiva delle cause, sul presupposto della mancata instaurazione del giudizio “money suit 50/14”, pendente dinanzi alla Corte di Dhaka, nei confronti della ricorrente, la quale non avrebbe mai ricevuto alcuna notifica del relativo atto introduttivo; 1.2. con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 218/1995 sotto il diverso profilo del difetto di identità (in particolare, oggettiva) tra le cause per diversità di petitum e di causa petendi, sul presupposto che la causa instaurata presso il Tribunale di Firenze avrebbe ad oggetto l’es ti nzione del performance bond (e la condanna della BNL alla restituzione della somma di Euro 1.109.500 ,00 ), mentre la causa C.C. 25/02/2025 r.g.n. 16052/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani pendente presso la Corte bengalese concernerebbe i danni derivati dall’inadempimentodel contratto di appalto; 1.3.con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 7, comma 3, della leggen. 218/1995, sotto il profilo della mancanza della situazione di pregiudizialità-dipendenzatra le due cause, sull’assunto che tale presupposto richiederebbela sussistenza di una vera e propria pregiudizialità tecnica, non essendo sufficiente il nesso di merapregiudizialità logica ; 1.4. con il quarto motivo viene denunciata la violazione di entram b i i suddetti commi (1 e 3) dell’art. 7 della legge n. 218/1995, per l’assenza nell’ordinanza impugnata di alcuna valutazione e motivazione in ordine all’idoneitàdel provvedimento straniero a produrre effetti per l’ordinamento italiano; 2. confo rmemente a quanto esattamente osservato dal Procuratore Generale, è fondato il primo motivo e , per effetto del suo accoglimento , restano assorbiti gli altri; 2.1.l’art. 7 legge n. 218/1995 – di cui residua l’applicabilità , in luogo del Regolamento UE 1215 del 2012, nelle fatt ispecie di litispendenza internazionale extra-unionale – distingue l’ipotesi della litispendenza internazionale, in cui la sospensione del processoè obbligatoria (comma 1) , dall’ipotesi di pregiudizialità della causa straniera, in cui la sospensione del processo è facoltativa (comma3); la litispendenza internazionale presuppone, oltre all’identità delle parti, l’identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall’identità del loro petitum immediato e del titolo specifico che esse fanno valere, atteso che l’art. 7 della legge n. 218 del 1995, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati, obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero C.C. 25/02/2025 r.g.n. 16052/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani determinare risultati pratici fra loro incompatibili (Cass., Sez. U n., 28/11/2012, n. 21108); invece, la pregiudizialità internazionale non postula una situazione di pregiudizialità tecnica, analoga a quella prevista dall’art. 295 cod. proc civ. (che impone la sospensione della causa pregiudicata qualora la sua decisione dipenda da quella della controversia pregiudiziale), ma, in quanto fattispecie eccezionale di sospensione facoltativa del processo pendente innanzi al giudice italiano, postula una mera valutazione, ad opera di quest'ultimo(nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica) della idoneità alla produzione di effetti, nell’ordinamento interno, da parte del provvedimento straniero pregiudiziale (Cass.13/06/2014, n. 13567; Cass. 01/04/2021, n. 9057); 2.2. nel caso in esame, il giudice a quo h a rilevato una situazione di litispendenzainternazionale in difetto del necessario presupposto dell’identità delle parti; infatti,a fronte della vigorosa allegazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della circostanza di non avere mai ricevuto la notifica dell’atto introduttivo della causa introdotta da [OSCURATO:PERSONA] ltd e da [OSCURATO:PERSONA] of Industries di nanzi alla Corte di Dhaka , non solo – come evidenziato dal Procuratore generale – non risulta dal provvedimento impugnato che la controparte, nell’ eccepire la litispendenza internazionale, abbia dato prova della circostanza contraria (o che comunque il giudice italiano, nel rilevare tale situazione, abbia accertato che la società attrice avesse già assunto la qualità di parte convenuta nel giudizio dinanzi al giudice straniero), ma, inoltre,dalla documentazione d epositata (che questa C orte è legittimata ad esaminare ed utilizzare nel giu dizio per regolamento di competenza) emerge piuttosto la conferma della perduranteestraneità della ricorrente al predetto giudizio; in proposito, mentre, diversamente da quanto sostenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA].,non possono trarsi elementi decisivi né dalla copia dell’atto introduttivo C.C. 25/02/2025 r.g.n. 16052/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani del giudizio straniero ad essa notificato dalle società bengalesi in data 11 maggio 2015 (dal quale risulta soltanto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era indicata tra i convenuti ma non che essa fosse stata anche destinataria di distinta notifica dell’atto medesimo: cfr. il doc. n.14 di parte resistente), né dalla diffida inoltrata dalla ricorrente,per il tramite dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in data 20 giugno 2015 (dalla quale emerge bensì la circostanza che essa era a conoscenza della pendenza del processo straniero m a non anche l’ulteriore circostanza che ne fosse parte: cfr. doc. n.15 di parte resistente), invece la conferma dellaperdurante estraneità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al predetto giudizio si trae con evidenza dall’atto contene n te la cronistoria del processo che, secondo le deduzioni di entrambe le parti (incontroverse su tale specifico punto), sarebbe stata predisposta dallo studio del medesimo A vv. Hossain; in questodocumento (rinvenibile quale documento 34d del fascicolo di merito di parte ricorrente)figura, infatti, una frase scritta in inglese , la quale, tradotta letteralmente,si legge nel modo seguente: “ci teniamo ad assicurarvi che il procedimento di causa pecuniaria non si è svolto in quanto la citazione non è stata notificata al convenuto. La prossima data del giudizio è fissata al 17.04.2018 per la Ripresa del Servizio”; a fronte dell’allegazione negativa della ricorrente, deve dunque escludersi che sia emersa la provadell’assunzione, da parte sua, della qualità di parte nel giudizio straniero, sicchénon può ritenersi integrata la fattispecie di litispendenza internazionaleerroneamente rilevata dal giudice a quo ; 2.3. si aggiunga che il necessario presupposto dell’identità soggettiva delle cause, oltre ad essererimasto oggettivamente sfornito di dimostrazione –l’onere di fornire la quale, a fronte della negativa allegazione della società ricorrente, spettava alla [OSCURATO:SOCIETA]. – non h a neppure formato oggetto di adeguata motivazione da parte dell’ordinanza impugnata, in quanto il giudice a quo, dopo avere esattamente assunto l’ “identità delle parti” come uno dei presupposti dell’integrazione della fattispecie astrat t a della litisp endenza C.C. 25/02/2025 r.g.n. 16052/2023 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani internazionale(pag.2), con riguardo alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, si è limitatoa motivare , al riguardo, sull’irrilevanza della presenza di ulteriori soggetti nel giudizio preveniente, senza formulare alcuna argomentata affermazione relativa alla effettiva presenza di And reotti Impianti ( quale parte, invece, necessaria ) nel giudizio pende n te presso la Corte bengalese e, comunque , senza spiegare le ragioni per le quali tale circostanza dovesse reputarsi accertata(pag.3 dell’ordinanza impugnata); 3.in accoglimento dell’istanza di regolamento, va pertanto disposta la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Firenze, con fissazione del termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente ordinanza per la riassunzione; 4.le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] la Corte dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Firenze e fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza; condanna la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese
Sentenza Cassazione n. 10507/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris