CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 26065/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4, ( Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ne ha confermato la condanna, previa rideterminazione della pena e revoca della sospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen.; Preliminarmente è necessario rilevare che il ricorso in esame, proposto in data 27/12/2023, deve essere dichiarato inammissibile, stante l'assenza di procura speciale richiesta dall'art. 581 comma 1, quater, cod. proc. pen. (a norma del quale «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»); peraltro, l'unico motivo di ricorso, che denuncia l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è comunque inammissibile in quanto generico, esaurendosi in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia impugnata, in cui è chiaramente affermata e motivata la configurabilità dell'ascritto delitto (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d