CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 49510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 21/02/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro riforma la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], dichiarandolo responsabile, ai soli effetti civili, del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose (art. 392 cod. pen.), per aver demolito un vano caldaia di pertinenza del condominio "Campanaro", sito in [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], presentando un unico motivo in cui deduce vizio di motivazione per travisamento della prova. La Corte d'appello, premessa la necessità di verificare se, al momento della condotta, fosse in atto una controversia, anche di mero fatto, riguardo alla collocazione del vano caldaia, ha ribaltato l'esito assolutorio, ritenendo la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ai soli effetti civili, senza prendere in considerazione le prove testimoniali rese in primo grado, ma soltanto sulla base di documenti versati in atti, documenti che però hanno un contenuto ed un significato difformi da quelli supposti in sentenza. In particolare, i giudici argomentano da due verbali di assemblea condominiale (relativi alle riunioni del 20 dicembre 2011 e del 1 marzo 2012) dai quali evincono che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di delegato della moglie, condomina, chiedeva (il 20 dicembre 2011) ma non otteneva (il 1 marzo 2012) di verificare, a spese della delegante, "i confini tra le particelle 144 e 13 del foglio 22". Argomentano, inoltre, dalla consulenza tecnica dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe appurato la collocazione del manufatto nella "particella 13" (di proprietà del condominio). Senonché, rileva il ricorrente, i tre documenti, allegati al ricorso, hanno altro contenuto. Dal verbale dell'assemblea di condominio del 20 dicembre 2011 si desume, infatti, come la verifica dell'ubicazione del manufatto (vano caldaia) non fosse all'ordine del giorno; la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] era stata formulata in relazione ad una diversa questione (relativa alla chiusura con cordolo e rete metalliche di aree confinanti). La circostanza è confermata dal verbale della successiva assemblea (1 marzo 2012), dove si legge che la questione era stata riproposta e nuovamente respinta e si parla, a proposito del punto in discussione, della disponibilità dei condomini (uno dei quali era appunto [OSCURATO:PERSONA]) ad «eseguire tali lavori a condizione che resti aperto l'accesso pedonale», locuzione dalla quale risulta palese che si discutesse di altro. Neanche il terzo elemento, e cioè la relazione tecnica dell'ing. Infusino si occupa della collocazione del manufatto, avendo ben diverso oggetto, ovverosia la ricognizione di una massa ereditaria e l'ipotesi di divisione della stessa tra gli eredi di una successione. Di conseguenza, Corte d'appello ha fondato la sua decisione su prove i cui contenuti sono stati travisati e, di conseguenza, motivato in modo palesemente contraddittorio. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. 4. La parte civile presenta una memoria conclusionale in cui esclude un travisamento probatorio suscettibile di disarticolare l'impianto logico della decisione di condanna, la correttezza delle cui conclusioni, dunque, ribadisce. 5. Anche il ricorrente presenta una memoria conclusionale. In replica all'osservazione del Procuratore generale, secondo cui l'esistenza di una controversia e dunque la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sono fondate dalla sentenza di appello, oltre che sul materiale documentale, sull'affidamento ad un tecnico dell'incarico di verificare i luoghi, osserva come gli stessi giudici abbiano qualificato la prova documentale come decisiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 cod. pen.) è volto ad evitare forme di "giustizia privata" e, pertanto, non a caso legislativamente collocato tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia. Presuppone dunque concettualmente, al di là della fondatezza giuridica (o meno) del diritto vantato dal soggetto agente, la preesistenza di una controversia - sia essa di diritto oppure di fatto - riguardo alla sussistenza del diritto a tutela del quale si agisce: controversia per la cui soluzione sarebbe stato possibile ed anche doveroso ricorrere all'autorità giudiziaria. 3. La sentenza impugnata riferisce che il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza di una controversia sui confini tra la particella 13 del Foglio catastale n. 22 (proprietà del "condominio Campanaro") e la particella 114 (proprietà della condomina [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]) e, quindi, in ordine al posizionamento, nell'una o nell'altra particella, del vano caldaia successivamente demolito dal ricorrente. Riferisce inoltre come lo stesso giudice avesse posto a fondamento della propria decisione assolutoria anche le dichiarazioni, raccolte in sede dibattimentale, dalle stesse parti civili le quali avevano negato come, prima della demolizione, vi fosse stata discussione riguardo al posizionamento del manufatto.4. La sentenza di secondo grado, nell'invertire, seppure ai soli effetti civili, l'esito del giudizio, ritiene di non dover disporre la rinnovazione del dibattimento. Nemmeno, invero, considera le prove dichiarative entrate nel compendio probatorio del primo grado di giudizio. Reputa, invece, di poter decidere sulla sola base della documentazione acquisita, che valuta "autosufficiente" ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'art. 392 cod. pen. 5. In realtà, dall'esame di tale documentazione, allegata al ricorso, non emerge quanto inteso dai giudici di appello in ordine alla sussistenza di una controversia tra l'imputato e gli altri condomini. I due verbali delle assemblee condominiali si riferiscono, infatti, genericamente alla (richiesta di) verifica (nell'assemblea successiva, negata) dei confini tra le particelle n. 13 e n. 114 del Foglio 22, ma non menzionano la collocazione, nell'una o nell'altra, del vano caldaia. Indicazioni nel senso della preesistenza di una controversia relativa alla proprietà del manufatto non si desumono nemmeno dalla relazione di accertamento tecnico, anch'essa citata in sentenza, redatta dall'ing. [OSCURATO:PERSONA], tesa al diverso fine di valutare i beni costituenti le masse ereditarie e prodotta in una causa per civile di successione. Dato neutro è, infine, il nulla osta richiesto - obbligatoriamente, in base alla normativa vigente - e rilasciato dal Comune di Spezzano della Sila per la demolizione del piccolo immobile, come anche la successiva decisione del TAR, che ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per assenza di un atto formale impugnabile. 6. Essendo la Corte d'appello incorsa in un travisamento della prova che ha disarticolato l'impianto logico su cui sono state fondate le conclusioni, la sentenza impugnata va annullata. La motivazione non è utilmente integrabile con altri dati probatori; pertanto, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio. P.Q.M. Annu