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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 26784/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 36659/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], Stefano FULVO, Alessia FULVO, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo Studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA]; -intimata- Prefettura di Roma; -intimata- [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 36659/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani avverso la sentenza n. 3724/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] convenne, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], la Prefettura di Roma ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendo opposizione all'iscrizione ipotecaria eseguita da quest'ultima su un bene immobile di sua proprietà e prodromica all'esecuzione fondata su cartelle esattoriali relative a sanzioni per violazioni del codice della strada; sul presupposto che fosse stata eseguita per un credito inferiore alla soglia minima prevista dalla legge, domandò la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria; sull'ulteriore presupposto dell'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria (avuto riguardo all'omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli stessi verbali di accertamento delle violazioni), domandò l'accertamento negativo dell'insussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti; nella contumacia della Prefettura e nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., costituitisi in giudizio, il Tribunale di Roma accolse parzialmente l'opposizione, disponendo la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria ma riconoscendo il diritto del concessionario di procedere ad esecuzione forzata; la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma, la quale, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (unico convenuto costituitosi nel secondo grado di giudizio), ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale ha ritenuto violato il divieto di ius novorum, sul rilievo che l'appellante avesse dedotto per la prima volta, con l'atto di impugnazione, che l'avviso di ricevimento prodotto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 36659/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si riferisse alla comunicazione con raccomandata di una iscrizione ipotecaria diversa da quella che aveva formato oggetto di opposizione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, cui non ha risposto alcuno degli intimati; in vista dell'odierna adunanza camerale, i ricorrenti hanno depositato memoria nella quale, oltre ad insistere - peraltro solo in via subordinata - per l'accoglimento del ricorso, hanno invocato, in via principale, declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, avuto riguardo all'importo (inferiore a 1.000 Euro) e al carattere temporalmente risalente del debito (anteriore al 2010) portato dalle cartelle; Considerato che

1. con il primo motivo vengono denunciati omesso esame di fatto decisivo, nonché violazione a falsa applicazione dell'art.345 c.p.c.; i ricorrenti deducono che, a seguito della produzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dell'avviso di ricevimento della raccomandata recante la comunicazione dell'intervenuta iscrizione ipotecaria, la contestazione della riferibilità dell'avviso medesimo all'iscrizione ipotecaria opposta era stata tempestivamente formulata già nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ovverosia nel primo atto processuale utile, successivo alla produzione documentale di parte convenuta; sostengono che, pertanto, l'eccezione di riferibilità dell'avviso di ricevimento depositato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad altra iscrizione ipotecaria, formulata con l'atto di citazione in appello, non poteva ritenersi "nuova", ai sensi e per gli effetti dell'art.345 c.p.c., con conseguente erroneità in diritto della statuizione di inammissibilità dell'appello;

2. con il secondo motivo viene lamentata violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. nonché degli artt. 2, 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 36659/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani (contenente il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge n. 247 del 2012); i ricorrenti deducono che il giudice di appello, dopo aver dichiarato inammissibile l'impugnazione da loro proposta e dopo averli condannati, secondo il principio della soccombenza, al rimborso delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha tuttavia proceduto ad una liquidazione eccessiva delle spese medesime, avuto riguardo al valore della controversia (circa 200,00 Euro) e ai parametri contenuti nel citato decreto ministeriale; evidenziano che l'importo liquidato (Euro 2.775,00) è di molto superiore a quello massimo liquidabile, in base ai suddetti parametri, con riguardo ai giudizi rientranti nello scaglione di riferimento;

3. i motivi non possono essere scrutinati, atteso che dall'esame del fascicolo risulta che la notifica del ricorso al successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata eseguita, oltre che al difensore nominato dal precedente agente della riscossione e costituitosi nel giudizio di appello, altresì presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ma non, invece, all'Agenzia stessa nella sua sede legale o al suo indirizzo di posta elettronica certificata; in proposito le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso eseguita al successore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito a quest'ultimo prima dell'istituzione del nuovo Ente, così nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, in quanto la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore sono disposti da una norma [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 36659/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016 (Cass. Sez.

U. 23/02/2021, n. 4845); tale invalidità, peraltro, integra una nullità suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass. Sez.

U. 23/02/2021, n. 4845, cit. ); l'individuazione nell'Agenzia stessa - e non già nell'Avvocatura Generale dello Stato - del soggetto legittimato a ricevere la notificazione trova fondamento nel rilievo (già svolto dalle stesse Sezioni Unite nella precedente sentenza 19/11/2019, n.30008 e ripreso nella successiva decisione 8/06/2021, n. 15911), secondo cui la rappresentanza in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'Avvocatura dello Stato - anche nei casi in cui quest'ultima ne debba assumere il patrocinio sulla base della convenzione con essa stipulata, tra i quali si pongono i giudizi dinanzi alle sezioni civili della Corte di cassazione - non è declinabile in termini di esclusività, ciò che vale anche per la rappresentanza dal lato passivo, stante il carattere peculiare di detto patrocinio rispetto alle ordinarie ipotesi di patrocinio c.d. autorizzato ex art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611/1933; tale rilievo induce, infatti, ad escludere che possa trovare applicazione, nella fattispecie, l'art. 11 del medesimo regio decreto, che è riferito ai casi di patrocinio obbligatorio delle Amministrazioni dello Stato da parte dell'Avvocatura erariale (Cass.08/06/2021, n. 15911, cit.); appare dunque necessario, ex art.291 c.p.c., ordinare ai ricorrenti di provvedere a nuova notifica del ricorso per cassazione presso la sede legale di [OSCURATO:PERSONA], entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; P. Q. M.[OSCURATO:PERSONA] es A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 36659/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rinvia a nuovo ruolo, ordinando ai ricorrenti di provvedere alla notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, presso la sede legale, nel termine di 30 (tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 36659/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], Stefano FULVO, Alessia FULVO, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo Studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA]; -intimata- Prefettura di Roma; -intimata- [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 36659/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani avverso la sentenza n. 3724/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] convenne, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], la Prefettura di Roma ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendo opposizione all'iscrizione ipotecaria eseguita da quest'ultima su un bene immobile di sua proprietà e prodromica all'esecuzione fondata su cartelle esattoriali relative a sanzioni per violazioni del codice della strada; sul presupposto che fosse stata eseguita per un credito inferiore alla soglia minima prevista dalla legge, domandò la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria; sull'ulteriore presupposto dell'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria (avuto riguardo all'omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli stessi verbali di accertamento delle violazioni), domandò l'accertamento negativo dell'insussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti; nella contumacia della Prefettura e nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., costituitisi in giudizio, il Tribunale di Roma accolse parzialmente l'opposizione, disponendo la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria ma riconoscendo il diritto del concessionario di procedere ad esecuzione forzata; la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma, la quale, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (unico convenuto costituitosi nel secondo grado di giudizio), ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale ha ritenuto violato il divieto di ius novorum, sul rilievo che l'appellante avesse dedotto per la prima volta, con l'atto di impugnazione, che l'avviso di ricevimento prodotto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 36659/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si riferisse alla comunicazione con raccomandata di una iscrizione ipotecaria diversa da quella che aveva formato oggetto di opposizione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, cui non ha risposto alcuno degli intimati; in vista dell'odierna adunanza camerale, i ricorrenti hanno depositato memoria nella quale, oltre ad insistere - peraltro solo in via subordinata - per l'accoglimento del ricorso, hanno invocato, in via principale, declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, avuto riguardo all'importo (inferiore a 1.000 Euro) e al carattere temporalmente risalente del debito (anteriore al 2010) portato dalle cartelle; Considerato che 1. con il primo motivo vengono denunciati omesso esame di fatto decisivo, nonché violazione a falsa applicazione dell'art.345 c.p.c.; i ricorrenti deducono che, a seguito della produzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dell'avviso di ricevimento della raccomandata recante la comunicazione dell'intervenuta iscrizione ipotecaria, la contestazione della riferibilità dell'avviso medesimo all'iscrizione ipotecaria opposta era stata tempestivamente formulata già nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ovverosia nel primo atto processuale utile, successivo alla produzione documentale di parte convenuta; sostengono che, pertanto, l'eccezione di riferibilità dell'avviso di ricevimento depositato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad altra iscrizione ipotecaria, formulata con l'atto di citazione in appello, non poteva ritenersi "nuova", ai sensi e per gli effetti dell'art.345 c.p.c., con conseguente erroneità in diritto della statuizione di inammissibilità dell'appello; 2. con il secondo motivo viene lamentata violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. nonché degli artt. 2, 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 36659/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani (contenente il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge n. 247 del 2012); i ricorrenti deducono che il giudice di appello, dopo aver dichiarato inammissibile l'impugnazione da loro proposta e dopo averli condannati, secondo il principio della soccombenza, al rimborso delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha tuttavia proceduto ad una liquidazione eccessiva delle spese medesime, avuto riguardo al valore della controversia (circa 200,00 Euro) e ai parametri contenuti nel citato decreto ministeriale; evidenziano che l'importo liquidato (Euro 2.775,00) è di molto superiore a quello massimo liquidabile, in base ai suddetti parametri, con riguardo ai giudizi rientranti nello scaglione di riferimento; 3. i motivi non possono essere scrutinati, atteso che dall'esame del fascicolo risulta che la notifica del ricorso al successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata eseguita, oltre che al difensore nominato dal precedente agente della riscossione e costituitosi nel giudizio di appello, altresì presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ma non, invece, all'Agenzia stessa nella sua sede legale o al suo indirizzo di posta elettronica certificata; in proposito le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso eseguita al successore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito a quest'ultimo prima dell'istituzione del nuovo Ente, così nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, in quanto la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore sono disposti da una norma [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 36659/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016 (Cass. Sez. U. 23/02/2021, n. 4845); tale invalidità, peraltro, integra una nullità suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass. Sez. U. 23/02/2021, n. 4845, cit. ); l'individuazione nell'Agenzia stessa - e non già nell'Avvocatura Generale dello Stato - del soggetto legittimato a ricevere la notificazione trova fondamento nel rilievo (già svolto dalle stesse Sezioni Unite nella precedente sentenza 19/11/2019, n.30008 e ripreso nella successiva decisione 8/06/2021, n. 15911), secondo cui la rappresentanza in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'Avvocatura dello Stato - anche nei casi in cui quest'ultima ne debba assumere il patrocinio sulla base della convenzione con essa stipulata, tra i quali si pongono i giudizi dinanzi alle sezioni civili della Corte di cassazione - non è declinabile in termini di esclusività, ciò che vale anche per la rappresentanza dal lato passivo, stante il carattere peculiare di detto patrocinio rispetto alle ordinarie ipotesi di patrocinio c.d. autorizzato ex art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611/1933; tale rilievo induce, infatti, ad escludere che possa trovare applicazione, nella fattispecie, l'art. 11 del medesimo regio decreto, che è riferito ai casi di patrocinio obbligatorio delle Amministrazioni dello Stato da parte dell'Avvocatura erariale (Cass.08/06/2021, n. 15911, cit.); appare dunque necessario, ex art.291 c.p.c., ordinare ai ricorrenti di provvedere a nuova notifica del ricorso per cassazione presso la sede legale di [OSCURATO:PERSONA], entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; P. Q. M.[OSCURATO:PERSONA] es A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 36659/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rinvia a nuovo ruolo, ordinando ai ricorrenti di provvedere alla notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, presso la sede legale, nel termine di 30 (tre
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