CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 27572/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16083-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 175/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 15/11/2018 R.G.N. 41/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] anzianità R.G.N.16083/2019 Cron. Rep. Ud08/10/2025 RILEVATOCHE Con sentenza n.175/18, la Corte d’appello di Trieste confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] svolta nei confronti dell’Inps e diretta a negare il diritto dello stesso di ripetere i ratei di pensione di anzianità erogati nonostante egli, al tempo della domanda, fosse impiegato presso il sindacato UGLcon rapporto di lavoro “in nero”. [OSCURATO:PERSONA] contestava altresì l’annullamento della contribuzione figurativa ex art.31 Statuto dei Lavoratori che l’Inps gli aveva accreditato sul presupposto – poi rivelatosi falso – di un’assunzione presso altro datore di lavoro e con distacco per attività sindacale presso UGL quando, invece, l’assunzione di fatto era presso l’UGL. Per quanto qui rileva, riteneva la Corte d’appello che, in base a sentenza passata in giudicato tra Fabbri e UGL, era stata accertata la presenza di rapporto di lavoro “in nero”, e che tale giudicato aveva effetti riflessi a vantaggio dell’Inps, sia ai fini del diritto alla ripetizione della pensione di anzianità, sia ai fini dell’annullamento della contribuzione figurativa, sicché non era necessario disporre istruttoria orale nel presente giudizio. Aggiungeva la Corte che nemmeno era configurabile un diritto quesito in ordine all’accredito della contribuzione figurativa, e che il diritto alla ripetizione dei ratei pensionistici sussisteva, stante l’omessa comunicazione all’Inps del rapporto di lavoro in essere, di cui l’Istituto non poteva conosceresiccome rapporto “in nero”. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi. L’Inps resiste con controricorso. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTOCHE Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.132, co.2, n.4 c.p.c., attesa la sua irriducibile contraddittorietà per avere affermato l’utilizzabilità delle prove acquisite nel giudizio di lavoro tra UGL e lo stesso Fabbri. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.52 l. n.88/89 come interpretato dall’art.13 l. n.412/91, per avere la Corte d’appello imputato al ricorrente la mancata comunicazione all’Inps della presenza del rapporto di lavoro “in nero”, nonostante tale comunicazione avrebbe esposto lo stesso ricorrente al rischio di perdere l’impiego presso UGL per aver “denunciato” la sussistenza di un rapporto in nero. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione dei principi certezza del diritto e della giurisprudenza sui diritti quesiti, nonché di irretroattività dell’azione amministrativa con riguardo all’art.31 l. n.300/70, per avere la Corte d’appello negato l’esistenza di un diritto quesito alla contribuzione figurativa, su cui l’Inps non poteva incidere in via retroattiva con annullamento della contribuzione. Il primo motivo è infondato. Si ha nullità della sentenza quando la motivazione sia intrinsecamente e irriducibilmente contradditoria, di talché non sia comprensibile il percorso argomentativo su cui poggia il comando giudiziale, purché il vizio risulti dal testo stesso del provvedimento (v. Cass.23940/17, Cass.7090/22). Ciò non è nel caso di specie, ove la Corte d’appello ha affermato, in modo congruo e coerente, le ragioni della mancata ammissione delle istanze istruttorie dedotte dal ricorrente, ovvero il fatto che le prove acquisite nel giudizio lavoristico tra UGL e Fabbri erano utilizzabili stante l’efficacia riflessa verso l’Inps del giudicato formatosi in quel processo. Del resto, ha aggiunto la Corte, nel giudizio sul rapporto di lavoro Fabbri era parte e quindi le prove erano state acquisite senza alcuna lesione del suo diritto di difesa. Tali assunti non sono affatto contraddittori, ma lineari e coerenti in funzione della conclusione accolta dal collegio d’appello. Il secondo motivo è infondato. Ai sensi dell’art.13, co.1 l. n.412/91, “l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Nel caso di specie non è dubbio che il pensionato non abbia comunicato all’Inps fatti incidenti sul “diritto alla pensione” di anzianità, ossia la sussistenza di un rapporto di lavoro “in nero” alla data della domanda di pensione di anzianità; fatto incompatibile con il diritto alla pensione stessa. Inoltre, trattandosi di rapporto “in nero”, esso non poteva essere conosciuto dall’Inps. Rettamente, quindi, la Corte d’appello ha ritenuto integrati tutti i presupposti previsti dall’art.13, co.1 l. n.412/91 legittimanti il diritto alla ripetizione dell’indebito. Non hanno poi pregio le considerazioni illustrate nel motivo secondo cui l’omessa comunicazione all’Inps non sarebbe imputabile aFabbri, cui non potrebbe chiedersi di denunciare il proprio datore di lavoro subendo il rischio di perdere l’impiego. In realtà, non si tratta di alcuna scelta imposta al lavoratore, il quale ha bensì il diritto di pretendere dal proprio datore la regolarizzazione del rapporto, come del resto ha fatto Fabbri agendo giudizialmente contro l’UGL. La mancata comunicazione all’Inps non può quindi essere legittimata dal mancato esercizio di un diritto del lavoratore verso il proprio datore; mancato esercizio che, in ipotesi, sarebbe semplicemente frutto di una scelta del lavoratore, irrilevante nei confronti della sfera giuridica dell’Inps. Il terzo motivo è infondato. Come rettamente osservato dalla Corte d’appello, il richiamo al diritto quesito è del tutto inconferente. Non vi era nel caso di specie alcun diritto che fosse mai sorto e acquisito al patrimonio del ricorrente. Il diritto alla contribuzione figurativa semplicemente non era mai sorto poiché ne mancava il presupposto costitutivo: Fabbri, per tutto il periodo di accreditamento della contribuzione figurativa, nonera alle dipendenze di altro datore e distaccato presso UGL per motivi sindacali, bensìalle dipendenze di UGL, con correlata sussistenza di posizione assicurativa AGO a carico di UGL. L’Inps, non conoscendo la reale situazione di fatto, aveva accreditato una contribuzione figurativa sebbene non dovuta ab origine. La mancanza dei relativi presupposti costitutivi non può far sorgere alcun diritto, né alcun affidamento può essersi ingenerato in capo al ricorrente, il quale era a conoscenza della reale situazione di fatto. Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza. i sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per