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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 1972

Cassazione n. 37034/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità dei ric:orsi. lette le conclusioni scritte pervenute in data 16 giugno 2023, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per le ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 novembre 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 22 novembre 2021 del Tribunale di Alessandria in composizione monocratica con la quale le imputate erano state condannate alla pena di giustizia per il reato in concorso di furto aggravato, previa riqualificazione della contestata aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. in quella di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. ed esclusione della circostanza di cui all'art. 61 n.5 cod. pen.L'imputazione ha riguardo al furto commesso in danno di un'anziana signora con mezzo fraudolento all'interno dell'abitazione di quest'ultima.

2. Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso le imputate attraverso il comune difensore di fiducia, con un unico atto, articolando motivi comuni.

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla improcedibilità per difetto di querela.

In particolare, la fattispecie contestata a seguito dell'entral:a in vigore dell'art. 85 d.

Igs 150/2022 è divenuta procedibile a querela e la denuncia presentata dalla persona offesa non presenta le caratteristiche proprie della denunzia - querela.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità delle ricorrenti.

La sentenza appare carente nella motivazione quanto alla sussistenza degli elementi probatori idonei a ritenere le ricorrenti responsabili della condotta sulla base di un solo riconoscimento fotografico, non essendosi mai proceduto a ricognizione di persona, più volte sollecitata dalla difesa, ma poi divenuta impossibile per il decesso della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono.

1. Al riguardo occorre evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 della cd. [OSCURATO:PERSONA] di cui al d.

Igs. n.150/2022, sono state introdotte significative modifiche in tema di procedibilità in relazione ad alcune fattispecie incriminatrici e si è molto esteso il campo dei reati perseguibili a querela.

2. Con particolare riferimento al reato di furto, l'art. 2 primo comma lett.1) del d.

Igs. n.150/2022 ha così sostituito l'art.624 comma terzo cod. pen.: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).».

Dunque, il reato di furto di cui all'art.624 cod. pen. aggravai:o dalle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. (con alcune limitate eccezioni non ravvisabili nel caso di specie) è divenuto perseguibile a querela.

La sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in esame risulta prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in applicazione del principio contenuto nell'art. 2 cod. pen. in tema di successione di leggi nel tempo (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, (2019), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274734).

Il problema dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità.

Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188).

Nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell'istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell'art. 2 comma cod. pen. secondo il quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo".

3. Il secondo motivo resta assorbito in ragione dell'accoglirnento del primo.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Così deciso in Roma, il 4 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità dei ric:orsi. lette le conclusioni scritte pervenute in data 16 giugno 2023, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per le ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 novembre 2022 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 22 novembre 2021 del Tribunale di Alessandria in composizione monocratica con la quale le imputate erano state condannate alla pena di giustizia per il reato in concorso di furto aggravato, previa riqualificazione della contestata aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen. in quella di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. ed esclusione della circostanza di cui all'art. 61 n.5 cod. pen.L'imputazione ha riguardo al furto commesso in danno di un'anziana signora con mezzo fraudolento all'interno dell'abitazione di quest'ultima. 2. Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso le imputate attraverso il comune difensore di fiducia, con un unico atto, articolando motivi comuni. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla improcedibilità per difetto di querela. In particolare, la fattispecie contestata a seguito dell'entral:a in vigore dell'art. 85 d. Igs 150/2022 è divenuta procedibile a querela e la denuncia presentata dalla persona offesa non presenta le caratteristiche proprie della denunzia - querela. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità delle ricorrenti. La sentenza appare carente nella motivazione quanto alla sussistenza degli elementi probatori idonei a ritenere le ricorrenti responsabili della condotta sulla base di un solo riconoscimento fotografico, non essendosi mai proceduto a ricognizione di persona, più volte sollecitata dalla difesa, ma poi divenuta impossibile per il decesso della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono. 1. Al riguardo occorre evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 della cd. [OSCURATO:PERSONA] di cui al d. Igs. n.150/2022, sono state introdotte significative modifiche in tema di procedibilità in relazione ad alcune fattispecie incriminatrici e si è molto esteso il campo dei reati perseguibili a querela. 2. Con particolare riferimento al reato di furto, l'art. 2 primo comma lett.1) del d. Igs. n.150/2022 ha così sostituito l'art.624 comma terzo cod. pen.: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).». Dunque, il reato di furto di cui all'art.624 cod. pen. aggravai:o dalle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. (con alcune limitate eccezioni non ravvisabili nel caso di specie) è divenuto perseguibile a querela. La sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in esame risulta prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in applicazione del principio contenuto nell'art. 2 cod. pen. in tema di successione di leggi nel tempo (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, (2019), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274734). Il problema dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188). Nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista (sostanziale e processuale) dell'istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell'art. 2 comma cod. pen. secondo il quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo". 3. Il secondo motivo resta assorbito in ragione dell'accoglirnento del primo. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso in Roma, il 4 lugli
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