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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 26573/2022

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te DECRETO C ,U P C- , sul ricorso iscritto al n. 3415/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via P.S.

Mancini n.2; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il proprio Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n. 9; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Roma, 7 settembre 2022 Il Presidente titolare 11 [OSCURATO:PERSONA].ssa FahriziiJi , p C5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te DECRETO C ,U P C- , sul ricorso iscritto al n. 3415/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via P.S. Mancini n.2; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il proprio Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia n. 9; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 7 settembre 2022 Il Presidente titolare 11 [OSCURATO:PERSONA].ssa FahriziiJi , p C5
Decreto Cassazione n. 26573/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris