CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 33017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari di Napoli - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Antonio GALLO avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti giudicati con le seguenti sentenze di condanna divenute irrevocabili: a) sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli in data 09/06/2014, per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. e 74 d. P.R. 30/90, condotta accertata sino al 01/03/2010; b) sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli in data 28/10/2014, di riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale di Madrid il 30/12/2012 per il delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. (per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. :309/90 oggetto della sentenza straniera, il vincolo della continuazione con la sentenza sub a) era già stato riconosciuto con ordinanza del G.I.P. di Napoli del 19/07/2021). Il provvedimento reiettivo impugnato si fonda sull'insussistenza di elementi di collegamento tra il delitto commesso in Spagna (allorquando il Gallo era trovato in possesso di documenti di identità contraffatti intestati a [OSCURATO:PERSONA]) ed il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., potendosi,, al limite, secondo il G.E., ravvisarsi un'unicità di disegno criminoso solo con il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (acA Gallo deducendo la violazione ed erronea applicazione dell'art. 81 9.r.er Pen., in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., e contraddittorietà e manifesta illogicità dena motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen..II giudice dell'esecuzione sarebbe pervenuto alla reiezione della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, fondando tale decisione sulla circostanza che l'uso dei documenti falsi da parte del Gallo avesse la finalità di occultare la sua vera identità nell'attività delittuosa del traffico di droga e non rispetto al delitto associativo ex art. 416-bis cod. proc. pen. Il G.E. ha tuttavia omesso di considerare elementi quali la coincidenza di tempo, di finalità personale e di abitudini di vita, da cui emergeva una chiara consequenzialità tra le condotte. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. In data 13/06/2023 è pervenuta rinuncia al ricorso nell'interesse di Antonio GALLO con atto a firma del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente rilevarsi che la rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria dell'ufficio giudiziario. L'atto, non costituendo l'espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. U., n. 18 del 5 ottobre 1994). Alla luce di tali principi, nel caso in esame la rinuncia al ricorso per cassazione formulata dal difensore privo di procura speciale non può, quindi, ritenersi valida. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. La Corte non può che richiamare il principio, più volte e sempre in maniera costante affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: «È inapplicabile "in executivis" la continuazione tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non è contemplato tra le finalità del riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen.; né tale preclusione è superata dall'art. 3, d. Igs. 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formino oggetto di informazioni acquisite nell'ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, reiterando però le indicazioni del citato art. 12, per quanto attiene alle finalità per le quali detta valutazione è c:onsentita» (Sez. 5, n. 48059 del 02/10/2019, Balzano, Rv. 277650 - 01; sulla medesima linea interpretativa si pongono Sez. 5, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, Piscioneri, Rv. 259035 e Sez. 1, n. 44604 del 24/10/2011, Figliolino, Rv. 251477). Il punto nodale della questione risiede nel fatto che l'art. 12, comma 1, cod. pen. non indica - fra le finalità per le quali è possibile il riconoscimento della sentenza penale straniera - anche l'esigenza di operare una valutazione circa la possibile sussistenza del vincolo della continuazione. La Corte di cassazione ha ulteriormente chiarito che: «In tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione europea, è preclusa l'applicazione dell'istituto della continuazione, atteso che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. settembre 2010, n. 161, il giudice italiano è vincolato a rispettare la durata e la natura della pena stabilita nello Stato di condanna, salvo un circoscritto potere di adattamento, entro i limiti stabiliti dall'art. 5 yey_U del medesimo decreto legislativo, qualora la stessa sia incompatibile, per natura e durata, con la legge italiana»(Sez. 6, n. 52235 del 10/11/2017, Starzyk, Rv. 271578 - 01). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila