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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16736/2022

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lamento di ORDINANZA confini aliG~ONETER sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5536/2018) proposto da: le go. i REamie C.U. - rwit " NEL Delfina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35C49 D4210), BANI Romano (C.F: [OSCURATO:PERSONA] 71C07 G264Y) e BANI Rosanna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H66 G264T), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, piazza Pio XI n. 13, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58Al2 G264C), elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1426/2017, pubblicata il 14 novembre 2017, notificata il 14 dicembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal controricorrente e ricorrente incidentale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 13 giugno 2008 [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Brescia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero accertati i confini esistenti tra le loro proprietà, con la condanna dei convenuti, per un verso, al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'asportazione dei "piantini" con rete metallica e della siepe e, per altro verso, alla rimozione della scala in cemento armato, realizzata senza osservare le distanze legali dai confini. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano alle domande attoree e chiedevano, in via riconvenzionale, che fosse accertata l'intervenuta usucapione, in loro favore, del diritto di proprietà sulla fascia di terreno di cui avevano la disponibilità nonché della servitù di mantenimento della scala realizzata in violazione delle distanze legali.

Nel corso del giudizio era disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ed erano escussi i testi ammessi.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 3469/2012 del 22 novembre 2012: accertava il confine tra i fondi limitrofi in conformità alle risultanze catastali; dichiarava l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore dei convenuti, della proprietà sulla porzione di terreno delimitata dalla siepe rappresentata fotograficamente; condannava i convenuti ad arretrare la scala in modo da consentire il rispetto della distanza legale di ml. 5,00 dal confine. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con citazione notificata il 5 marzo 2013, la Corte d'appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava gli appellanti ad arretrare, nel rispetto della distanza legale, i soli ultimi tre gradini della scala oggetto di causa, confermando, per il resto, le statuizioni contenute nella sentenza gravata.A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che la determinazione dei confini sulla scorta delle risultanze catastali era suffragata dai titoli di provenienza, i quali richiamavano le mappe catastali ai fini di identificare il confine; b) che, infatti, di tale corrispondenza, conseguente alla disamina dei titoli, avevano dato atto entrambi i consulenti tecnici d'ufficio incaricati, anche all'esito dei punti di riferimento individuati sui luoghi; c) che l'ulteriore frazionamento sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli appellanti, era confermativo della linea di confine così demarcata; d) che l'accesso carraio e pedonale alla proprietà [OSCURATO:PERSONA], realizzato nel 1980, in forza della concessione n. 3402/1980, non interferiva con la proprietà degli appellanti, in quanto esercitato sul mappale n. 3771 e non sul mappale n. 2949; e) che il mappale n. 2949 era stato generato dal frazionamento del mappale n. 2482, in seguito alla cessione di una sua frazione in favore della Provincia, per la formazione dell'attuale via Firenze; f) che la superficie di circa mq. 2,00, richiamata nell'atto di compravendita stipulato dal dante causa degli appellanti, ricadente nel possesso del confinante [OSCURATO:PERSONA], era posta a nord del mappale n. 2949; g) che l'area su cui insisteva l'accesso carraio e pedonale alla proprietà dell'appellato, su cui gravava servitù di uso pubblico, in ragione della menzionata cessione alla Provincia, non rientrava nella proprietà degli appellanti; h) che la sola porzione di scala realizzata in aggiunta rispetto al manufatto preesistente non rispettava la distanza dal confine di ml. 5,00, con l'effetto che solo limitatamente alla nuova costruzione rappresentata dai tre gradini doveva essere disposto l'arretramento; i) che le restanti due rampe erano preesistenti e la loro ricostruzione non ne aveva modificato l'ingombro. 3.- Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, a sua volta articolato in due motivi.4.- Ha presentato memoria il controricorrente e ricorrente incidentale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 950 c.c., per avere la Corte territoriale determinato i confini tra le proprietà senza tenere conto, prioritariamente, delle risultanze dei titoli di provenienza, ma privilegiando invece le mappe catastali, sebbene divergenti dai titoli stessi.

Sul punto, si deduce che la sentenza impugnata indebitamente avrebbe, per buona parte, sottratto alla proprietà Bani-Neè l'area corrispondente al mappale inizialmente censito al n. 2949, ora n. 333, sulla base del confine tracciato secondo le mappe catastali, sebbene da tutti gli atti di provenienza della proprietà detta area risultasse rientrare nella proprietà dei ricorrenti. 1.1.- Il motivo è infondato.

E ciò perché la sentenza impugnata - così come la sentenza di prime cure - ha preso in considerazione in via preminente le risultanze dei titoli di provenienza, stabilendo che, sulla scorta dell'esperita consulenza tecnica d'ufficio, la linea di confine tra le proprietà è stata determinata in conformità a detti titoli, i quali richiamano espressamente i dati catastali.

Infatti, dalle indagini esperite sui luoghi, avendo riguardo a specifici punti di riferimento, è emerso che la linea individuata da tali elementi corrisponde alle risultanze catastali.

Ancora, la Corte d'appello ha chiarito che, in base all'ulteriore frazionamento sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli odierni ricorrenti, risulta che la linea di confine è coincidente con quella di cui agli atti, alle mappe catastali e alla situazione dei luoghi.

La sentenza impugnata ha escluso, quindi, che l'accesso carraio e pedonale alla proprietà [OSCURATO:PERSONA] sia esercitato sul mappale n. 2949, bensì sul mappale n. 3771, realizzato nel 1980, in forza di concessione n. 3402/1980.

Con riferimento al mappale n. 2949, la Corte di merito ha precisato che esso è stato generato dal mappale n. 2482, in seguito alla cessione di una sua parte alla Provincia per l'attuale formazione della via Firenze.

Sicché deve arguirsi che la superficie oggetto della servitù ad uso pubblico per effetto di dicatio ad patriam non corrisponde all'attuale nnappale n. 333, che ricade invece interamente nella proprietà delimitata a favore dei ricorrenti.

Ne consegue che la Corte di merito ha fatto buon governo del principio secondo cui nell'azione di regolamento di confini le mappe catastali hanno valenza sussidiaria, essendo state le relative risultanze evocate per effetto dell'espresso rinvio ad esse compiuto dai titoli d'acquisto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 14020 del 06/06/2017; Sez. 2, Sentenza n. 10501 del 06/05/2013). 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la motivazione illogica e apparente su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, per avere la Corte territoriale omesso di inglobare nella proprietà degli istanti il mappale n. 333 di mq. 40, come risultante dagli atti di provenienza. 2.1.- Tale doglianza è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., norma applicabile alla fattispecie (essendo stato introdotto il giudizio di gravame dopo l'11 settembre 2012), nel caso di doppia conforme per identiche rationes decidendi, non è ammesso ricorso in cassazione per il motivo regolato dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Ricorre infatti il presupposto affinché trovi applicazione la disposizione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. - secondo cui non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme -, appunto perché nei due gradi di merito le "questioni di fatto" in ordine alla delimitazione dei confini sono state decise in base alle "stesse ragioni" e ripercorrendo il medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019).

A tale conclusione deve pervenirsi anche allorché il ricorrente in cassazione abbia omesso di illustrare le diverse rationes decidendi delle due pronunce di merito susseguitesi con analogo esito e tale diversità non emerga per tabulas. 3.- Con il primo motivo del ricorso incidentale il controricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 872 c.c. nonché dell'art. 16.2. del regolamento edilizio del Comune di Palazzolo, che stabiliva una distanza minima di ml. 5,00 dal confine.

In ordine a questo mezzo, si obietta che la Corte territoriale non avrebbe osservato il principio secondo cui, ove l'intervento edilizio abbia comportato la demolizione e ricostruzione di un manufatto avente diversa sagoma, deve essere garantito il rispetto delle distanze previste dal regolamento urbanistico locale vigente all'epoca della ristrutturazione. 3.1.- Anche tale mezzo è infondato.

La Corte di merito, infatti, ha dato atto che la sola porzione di scala realizzata in aggiunta rispetto al manufatto preesistente, corrispondente agli ultimi tre gradini, ha integrato una nuova costruzione e doveva conseguentemente essere arretrata nel rispetto del regolamento vigente all'epoca della realizzazione della nuova costruzione, pari a ml. 5,00 dal confine.

Per contro, nella sentenza si è precisato che non è mutata la sagoma delle due rampe preesistenti, la cui ricostruzione non ne ha modificato lo spazio di ingombro.Pertanto, l'arretramento è stato disposto in osservanza delle distanze previste dal regolamento urbanistico locale vigente all'epoca della ristrutturazione, con riferimento alla sola opera che poteva definirsi nuova costruzione. 4.- Il secondo motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso che la ricostruzione delle due rampe preesistenti della scala ne abbia modificato l'ingombro, contrariamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. 4.1.- Anche tale motivo è inammissibile.

In realtà attraverso questa critica si tende a contestare la valutazione delle risultanze probatorie, che ricadono nell'apprezzamento incensurabile del giudice di merito, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai relativi fatti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021; Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). 5.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Alla stregua della soccombenza reciproca tra le parti, le spese e i compensi di lite devono essere integralmente compensati.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da 1 ), parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lamento di ORDINANZA confini aliG~ONETER sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5536/2018) proposto da: le go. i REamie C.U. - rwit " NEL Delfina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35C49 D4210), BANI Romano (C.F: [OSCURATO:PERSONA] 71C07 G264Y) e BANI Rosanna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H66 G264T), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, piazza Pio XI n. 13, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58Al2 G264C), elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1426/2017, pubblicata il 14 novembre 2017, notificata il 14 dicembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal controricorrente e ricorrente incidentale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 13 giugno 2008 [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Brescia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero accertati i confini esistenti tra le loro proprietà, con la condanna dei convenuti, per un verso, al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'asportazione dei "piantini" con rete metallica e della siepe e, per altro verso, alla rimozione della scala in cemento armato, realizzata senza osservare le distanze legali dai confini. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano alle domande attoree e chiedevano, in via riconvenzionale, che fosse accertata l'intervenuta usucapione, in loro favore, del diritto di proprietà sulla fascia di terreno di cui avevano la disponibilità nonché della servitù di mantenimento della scala realizzata in violazione delle distanze legali. Nel corso del giudizio era disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ed erano escussi i testi ammessi. Il Tribunale adito, con sentenza n. 3469/2012 del 22 novembre 2012: accertava il confine tra i fondi limitrofi in conformità alle risultanze catastali; dichiarava l'intervenuto acquisto per usucapione, in favore dei convenuti, della proprietà sulla porzione di terreno delimitata dalla siepe rappresentata fotograficamente; condannava i convenuti ad arretrare la scala in modo da consentire il rispetto della distanza legale di ml. 5,00 dal confine. 2.- Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con citazione notificata il 5 marzo 2013, la Corte d'appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava gli appellanti ad arretrare, nel rispetto della distanza legale, i soli ultimi tre gradini della scala oggetto di causa, confermando, per il resto, le statuizioni contenute nella sentenza gravata.A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che la determinazione dei confini sulla scorta delle risultanze catastali era suffragata dai titoli di provenienza, i quali richiamavano le mappe catastali ai fini di identificare il confine; b) che, infatti, di tale corrispondenza, conseguente alla disamina dei titoli, avevano dato atto entrambi i consulenti tecnici d'ufficio incaricati, anche all'esito dei punti di riferimento individuati sui luoghi; c) che l'ulteriore frazionamento sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli appellanti, era confermativo della linea di confine così demarcata; d) che l'accesso carraio e pedonale alla proprietà [OSCURATO:PERSONA], realizzato nel 1980, in forza della concessione n. 3402/1980, non interferiva con la proprietà degli appellanti, in quanto esercitato sul mappale n. 3771 e non sul mappale n. 2949; e) che il mappale n. 2949 era stato generato dal frazionamento del mappale n. 2482, in seguito alla cessione di una sua frazione in favore della Provincia, per la formazione dell'attuale via Firenze; f) che la superficie di circa mq. 2,00, richiamata nell'atto di compravendita stipulato dal dante causa degli appellanti, ricadente nel possesso del confinante [OSCURATO:PERSONA], era posta a nord del mappale n. 2949; g) che l'area su cui insisteva l'accesso carraio e pedonale alla proprietà dell'appellato, su cui gravava servitù di uso pubblico, in ragione della menzionata cessione alla Provincia, non rientrava nella proprietà degli appellanti; h) che la sola porzione di scala realizzata in aggiunta rispetto al manufatto preesistente non rispettava la distanza dal confine di ml. 5,00, con l'effetto che solo limitatamente alla nuova costruzione rappresentata dai tre gradini doveva essere disposto l'arretramento; i) che le restanti due rampe erano preesistenti e la loro ricostruzione non ne aveva modificato l'ingombro. 3.- Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, a sua volta articolato in due motivi.4.- Ha presentato memoria il controricorrente e ricorrente incidentale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 950 c.c., per avere la Corte territoriale determinato i confini tra le proprietà senza tenere conto, prioritariamente, delle risultanze dei titoli di provenienza, ma privilegiando invece le mappe catastali, sebbene divergenti dai titoli stessi. Sul punto, si deduce che la sentenza impugnata indebitamente avrebbe, per buona parte, sottratto alla proprietà Bani-Neè l'area corrispondente al mappale inizialmente censito al n. 2949, ora n. 333, sulla base del confine tracciato secondo le mappe catastali, sebbene da tutti gli atti di provenienza della proprietà detta area risultasse rientrare nella proprietà dei ricorrenti. 1.1.- Il motivo è infondato. E ciò perché la sentenza impugnata - così come la sentenza di prime cure - ha preso in considerazione in via preminente le risultanze dei titoli di provenienza, stabilendo che, sulla scorta dell'esperita consulenza tecnica d'ufficio, la linea di confine tra le proprietà è stata determinata in conformità a detti titoli, i quali richiamano espressamente i dati catastali. Infatti, dalle indagini esperite sui luoghi, avendo riguardo a specifici punti di riferimento, è emerso che la linea individuata da tali elementi corrisponde alle risultanze catastali. Ancora, la Corte d'appello ha chiarito che, in base all'ulteriore frazionamento sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli odierni ricorrenti, risulta che la linea di confine è coincidente con quella di cui agli atti, alle mappe catastali e alla situazione dei luoghi. La sentenza impugnata ha escluso, quindi, che l'accesso carraio e pedonale alla proprietà [OSCURATO:PERSONA] sia esercitato sul mappale n. 2949, bensì sul mappale n. 3771, realizzato nel 1980, in forza di concessione n. 3402/1980. Con riferimento al mappale n. 2949, la Corte di merito ha precisato che esso è stato generato dal mappale n. 2482, in seguito alla cessione di una sua parte alla Provincia per l'attuale formazione della via Firenze. Sicché deve arguirsi che la superficie oggetto della servitù ad uso pubblico per effetto di dicatio ad patriam non corrisponde all'attuale nnappale n. 333, che ricade invece interamente nella proprietà delimitata a favore dei ricorrenti. Ne consegue che la Corte di merito ha fatto buon governo del principio secondo cui nell'azione di regolamento di confini le mappe catastali hanno valenza sussidiaria, essendo state le relative risultanze evocate per effetto dell'espresso rinvio ad esse compiuto dai titoli d'acquisto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 14020 del 06/06/2017; Sez. 2, Sentenza n. 10501 del 06/05/2013). 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la motivazione illogica e apparente su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, per avere la Corte territoriale omesso di inglobare nella proprietà degli istanti il mappale n. 333 di mq. 40, come risultante dagli atti di provenienza. 2.1.- Tale doglianza è inammissibile. Ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., norma applicabile alla fattispecie (essendo stato introdotto il giudizio di gravame dopo l'11 settembre 2012), nel caso di doppia conforme per identiche rationes decidendi, non è ammesso ricorso in cassazione per il motivo regolato dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Ricorre infatti il presupposto affinché trovi applicazione la disposizione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. - secondo cui non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme -, appunto perché nei due gradi di merito le "questioni di fatto" in ordine alla delimitazione dei confini sono state decise in base alle "stesse ragioni" e ripercorrendo il medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019). A tale conclusione deve pervenirsi anche allorché il ricorrente in cassazione abbia omesso di illustrare le diverse rationes decidendi delle due pronunce di merito susseguitesi con analogo esito e tale diversità non emerga per tabulas. 3.- Con il primo motivo del ricorso incidentale il controricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 872 c.c. nonché dell'art. 16.2. del regolamento edilizio del Comune di Palazzolo, che stabiliva una distanza minima di ml. 5,00 dal confine. In ordine a questo mezzo, si obietta che la Corte territoriale non avrebbe osservato il principio secondo cui, ove l'intervento edilizio abbia comportato la demolizione e ricostruzione di un manufatto avente diversa sagoma, deve essere garantito il rispetto delle distanze previste dal regolamento urbanistico locale vigente all'epoca della ristrutturazione. 3.1.- Anche tale mezzo è infondato. La Corte di merito, infatti, ha dato atto che la sola porzione di scala realizzata in aggiunta rispetto al manufatto preesistente, corrispondente agli ultimi tre gradini, ha integrato una nuova costruzione e doveva conseguentemente essere arretrata nel rispetto del regolamento vigente all'epoca della realizzazione della nuova costruzione, pari a ml. 5,00 dal confine. Per contro, nella sentenza si è precisato che non è mutata la sagoma delle due rampe preesistenti, la cui ricostruzione non ne ha modificato lo spazio di ingombro.Pertanto, l'arretramento è stato disposto in osservanza delle distanze previste dal regolamento urbanistico locale vigente all'epoca della ristrutturazione, con riferimento alla sola opera che poteva definirsi nuova costruzione. 4.- Il secondo motivo del ricorso incidentale investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso che la ricostruzione delle due rampe preesistenti della scala ne abbia modificato l'ingombro, contrariamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. 4.1.- Anche tale motivo è inammissibile. In realtà attraverso questa critica si tende a contestare la valutazione delle risultanze probatorie, che ricadono nell'apprezzamento incensurabile del giudice di merito, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai relativi fatti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). 5.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. Alla stregua della soccombenza reciproca tra le parti, le spese e i compensi di lite devono essere integralmente compensati. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da 1 ), parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
Sentenza Cassazione n. 16736/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris