CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16646/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a;- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 2 dicembre 2024n. 1106;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2018 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di BergamoAlessandro Vitali, esponendo che:-) aveva consegnato al convenuto la somma di euro 50.000, alfine di realizzare insieme a lui un investimento finanziario (cosìdescritto nella citazione di primo grado: “acquisto di una quota di unimmobile indicato nel ‘[OSCURATO:PERSONA]’ di Milano”);Numero registro generale 3230/2025N.R.G.: 3230/25Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1205/2026Numero di raccolta generale 16646/2026Data pubblicazione 28/05/2026-) l’investimento era stato realizzato, ma il convenuto aveva“eseguito solo a favore di se stesso l’intestazione della Quota ClassEditori”, né aveva dato seguito alla richiesta dell’attrice di restituzionedel suddetto importo;-) a carico del convenuto, per il fatto sopra descritto, era statoemesso decreto penale per il reato di appropriazione indebita.Chiese, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento dellasomma di euro 50.000, oltre accessori.2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì negando di essere debitore dell’attrice.Dedusse che tra i due vi era stata una relazione sentimentale nelcorso della quale l’aveva più volte sovvenuta economicamente; chel’investimento di cui l’attrice faceva menzione era stato eseguito dicomune accordo, ma non era andato a buon fine; che non avevaproposto opposizione al decreto penale solo in considerazione delpregresso legame affettivo che l’aveva unito a [OSCURATO:PERSONA].3. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2239 il Tribunale di Bergamo harigettato la domanda. Il Tribunale ritenne non provata la dazione didenaro in favore del convenuto; non ammissibili le prove per testi atal fine richieste dall’attrice e non decisivo il decreto penale dicondanna.La sentenza fu appellata dalla soccombente.4. Con sentenza 2.12.2024 n. 1106 la Corte d’appello di Brescia harigettato il gravame.Anche la Corte d’appello ha ritenuto che il decreto penale di condannafosse privo di effetto vincolante per il giudice civile; che le prove pertesti erano inammissibili ai sensi dell’art. 2721 c.c.; che le restantiNumero registro generale 3230/2025N.R.G.: 3230/25Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1205/2026Numero di raccolta generale 16646/2026Data pubblicazione 28/05/2026prove documentali offerte dall’attrice non dimostravano la fondatezzadella pretesa.5. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da DevaMilesi con ricorso fondato su due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Ambo le parti hanno depositato memoria.6. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine dicui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la violazione di sei diverse norme dilegge.Al di là di tali riferimenti, nell’illustrazione del motivo si sostiene chela Corte d’appello avrebbe commesso l’errore di ritenere totalmenteirrilevante il decreto penale di condanna, senza attribuirgli nemmenoun valore indiziario e senza esaminare gli atti sui quali il giudicepenale aveva fondato la propria decisione.1.1. Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha ampiamente indicato le ragioni per le quali haritenuto irrilevanti ai fini dell’accoglimento della domanda le proveraccolte e gli atti compiuti in sede penale (pp. 11-12 della sentenzaimpugnata).2. Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo contiene plurime censure, così riassumibili (anchein questo caso l’intitolazione del motivo non è coerente con la suaillustrazione):Numero registro generale 3230/2025N.R.G.: 3230/25Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1205/2026Numero di raccolta generale 16646/2026Data pubblicazione 28/05/2026a) la Corte d’appello ha trascurato di considerare cheAlessandro Vitali aveva confessato di essere debitore; taleconfessione sarebbe avvenuta per il tramite del suo “rappresentantedi fatto” [OSCURATO:PERSONA], il quale - interrogato dalla PoliziaGiudiziaria - aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA], invitato daltestimone a restituire il denaro preteso dalla ex fidanzata, rispose che“avrebbe provveduto”;b) in ogni caso quella dichiarazione, anche se non fossequalificabile come confessione stragiudiziale resa a [OSCURATO:PERSONA] - equindi equiparabile alla confessione giudiziale - si sarebbe comunquedovuta valutare come una confessione stragiudiziale, mentre la Corted’appello non ne tenne alcun conto;c) la prova per testimoni chiesta dall’attrice non era generica;d) la prova per testimoni chiesta dall’attrice era stata rigettatacon una motivazione contraddittoria;e) la prova per testimoni richiesta dall’attrice non era soggettaal limite di cui all’art. 2721 c.c., in quanto quel limite opera soloquando il contratto viene invocato come fonte dei diritti ed obblighi, enon già quando viene dedotto come accadimento storico da cuiscaturisce il fatto da accertarsi.2.1. La censura sub (a) è inammissibile perché nuova. In ogni caso, ilpreteso rapporto di rappresentanza tra [OSCURATO:PERSONA] e Carlo MarioPrevitali è un fatto, non accertato dai giudici di merito e nonprospettabile in questa sede per la prima volta.2.2. Le censure (b) e (c) sono inammissibili, in quanto investono lavalutazione delle prove.Numero registro generale 3230/2025N.R.G.: 3230/25Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1205/2026Numero di raccolta generale 16646/2026Data pubblicazione 28/05/20262.3. La censura sub (d) è infondata. La motivazione della sentenzaimpugnata è ben chiara, e comunque la “contraddittorietà” dellamotivazione è un vizio censurabile in sede di legittimità solo neiristretti limiti stabiliti da Cass. SU 8053/14, ovvero quando siainsuperabile in base ai criteri di interpretazione testuale.2.4. La censura sub (e), invece, è fondata.Con l’atto introduttivo del giudizio l’attrice non chiese la condanna delconvenuto all’adempimento di una obbligazione contrattuale.Dedusse un fatto ben diverso, ovvero che il convenuto aveva “carpitocon l’inganno” la sua buona fede, inducendola a versargli la somma dieuro 50.000 con la promessa di un investimento in comune, che poi ilconvenuto eseguì a proprio nome col denaro ricevuto dall’attrice.L’attrice, dunque, chiese la restituzione di una somma di denaro nongià sul presupposto che tale obbligo scaturisse da un contratto, masul diverso presupposto che il suddetto obbligo scaturisse da unreato, o comunque da un fatto illecito.Rispetto a tale prospettazione pertanto non veniva in rilievo l’art.2721 c.c., in quanto l’accordo di investimento del denaro fu dedottosolo come antefatto storico del reato di appropriazione indebita, enon come fonte dell’obbligazione restitutoria.Ricorrendo tale ipotesi, questa Corte ha ripetutamente affermato chei limiti legali di valore previsti dall’art. 2721 c.c. per la provatestimoniale “operano esclusivamente quando il suddetto contrattosia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra leparti contraenti e non anche quando se ne evochi l’esistenza comesemplice fatto storico influente sulla decisione del processo” (exmultis, Cass. Sez. 6, 04/03/2021, n. 5880; Cass. Sez. 6, 01/03/2019,n. 6199; Cass. Sez. 1, 15/07/2009, n. 16538, e via risalendo sino aCass. Sez. 3, 25/01/1965, n. 129).N.R.G.: 3230/25Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero registro generale 3230/2025Numero sezionale 1205/2026Numero di raccolta generale 16646/2026Data pubblicazione 28/05/2026In applicazione di tale principio questa Corte ha già ritenutoammissibile la prova per testimoni d’un contratto, quando esso siadedotto in giudizio come antefatto od elemento costitutivo di unreato, produttivo del danno del quale l’attore domanda il risarcimento(da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 27213 del 11.10.2025, § 10 dellamotivazione).2.5. La fondatezza, limitatamente a tale ultima censura, del secondomotivo di ricorso impone la cassazione dell’impugnata sentenza.3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dalgiudice del rinvio.P. q. m.(-) accoglie il secondo motivo di ricorso, nei limiti e nei sensi indicatiin motivazione; rigetta il primo motivo di ricorso e le restanti censuredel secondo motivo di ricorso;(-) cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta erinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte di cassazione, addì 1° aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])