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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22543/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione e a seguito di annullamento con rinvio (disposto dalla Corte di cassazione con sentenza Sez. 1, n. 8329 del 28/01/2025), ha nuovamente rigettato l'opposizione al rigetto dell'istanza di restituzione delle somme e dei beni sottoposti ad ablazione eccedenti il valore statuito con la confisca emessa ex art. 322-ter cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato definitivamente alla pena di quattro anni di reclusione per una serie di reati tributari, a seguito della sentenza della Corte di appello di Milano del 19.06.2018, divenuta irrevocabile il 16.10.2018, con cui è diventata definitiva anche la citata confisca, per un valore di euro 41.685.398,76, pari al profitto dei reati.

1.1. La sentenza di annullamento aveva ritenuto ineccepibile la premessa logico-giuridica del provvedimento annullato, secondo cui i beni personali del condannato, gli unici attinti dal provvedimento di sequestro prodromico alla confisca, e le società sottoposte a diverse procedure fallimentari costituiscono un patrimonio separato da quello personale, con la conseguenza che l'esito quantitativo delle procedure cui sono sottoposte non è in alcun modo idoneo ad influire sulla soglia di soddisfacimento della disposta confisca.

Tuttavia, la Prima Sezione Penale ha rilevato l'omesso esame, da parte del giudice dell'esecuzione, di una memoria difensiva del maggio 2024, con cui si era prospettato, sulla base della documentazione allegata, che due delle società indicate nel provvedimento generatore della confisca e in quello impugnato - la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - non sarebbero estranee alla confisca, che ha attinto le quote di partecipazione societarie riconducibili per intero al condannato, né sarebbero state dichiarate fallite; di conseguenza, vi sarebbe estensione del vincolo reale al loro patrimonio immobiliare di ingente valore che diverrebbe valutabile al fine della determinazione del lamentato esubero.

1.2. Il provvedimento rescissorio, quindi, in esecuzione del vincolo di rinvio, ha determinato il valore del patrimonio immobiliare delle due società al centro dell'istanza difensiva, mediante richiesta di relazione aggiornata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], custode giudiziario delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo, entrambe sottoposte a confisca ed entrambe amministrate formalmente da [OSCURATO:PERSONA] (e prima ancora a sequestro preventivo per equivalente nel 2013).

Il valore calcolato per i beni confiscati alle società è stato indicato, quindi, nel provvedimento rescissorio, in una forbice tra i 3,5 e i 4,3 milioni di euro, tenuto conto delle proprietà immobiliari della società [OSCURATO:PERSONA], ritenuta in grado di proseguire l'attività aziendale pur avendo bisogno di un importante intervento di rieqilibrio finanziario, e dello stato di concordato preventivo liquidatorio, quasi completamente eseguito ma in relazione al quale non si prevede alcun pagamento in favore del socio unico a titolo di residuo di liquidazione.

Il provvedimento del giudice di rinvio ritiene che il valore complessivo delle quote delle due società, dei loro conti correnti e beni immobili (dunque, di proprietà immobiliari, partecipazioni sociali e disponibilità finanziarie) sia di gran 2lunga inferiore a quello da confiscare, che invece è superiore ai 40 milioni di euro, sicchè non sussiste sproporzione tra il valore dei beni in sequestro e quello determinato per la confisca e deve escludersi che vi siano eccedenze suscettibili di restituzione al condannato.

Inoltre, i beni delle società alle quali si riferiscono i prospetti allegati alle memorie difensive, e che danno atto delle sorti delle rispettive procedure fallimentari, non influirebbero sul valore del quantum di ablazione perché i due enti non sono stati attinti dall'esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo.

2. Avverso il citato provvedimento del giudice del rinvio ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, formulando diversi motivi di censura, come di seguito sinteticamente enunciati.

2.1. Un primo argomento di critica denuncia vizio di mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata quanto al vincolo di rinvio imposto dalla sentenza rescindente, che sarebbe stato travisato ed erroneamente delimitato, circoscrivendolo al solo accertamento del valore delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].

Invece, il compito del giudice del rinvio, per come indicato dalla Cassazione, era quello di verificare la reale corrispondenza tra valore effettivo dei beni confiscati e valore del profitto confiscabile, tenendo conto dei rilievi difensivi contenuti in "tutte le memorie depositate nonché della documentazione allegata", nelle quali era ricompresa anche la deduzione delle somme già corrisposte agli enti previdenziali dagli organi delle procedure concorsuali delle altre società riconducibili al ricorrente e già fallite.

2.2. Il secondo motivo di censura denuncia violazione di legge in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nonché agli artt. 240 e 322-ter cod. proc. pen., riguardo all'erronea determinazione del profitto confiscabile, lamentando il carattere punitivo della confisca per come disposta.

La difesa rammenta che, ai sensi dell'art. 12-bis citato, il valore dei beni suscettibili di confisca deve corrispondere all'ammontare del profitto del reato, sicchè il condannato ha diritto a una corretta determinazione del valore dei beni ai fini della confisca, al fine di evitare che gli vengano sottratti beni per un importo superiore a quello conseguito in modo illecito e, nel caso di specie, superiore alle somme non versate agli enti previdenziali dalle società da lui gestite.

In proposito, secondo la difesa, devono essere computate nelle somme non rientranti nel profitto del reato anche i valori di milioni di euro corrispondenti ai versamenti a titolo di pagamento dei contributi originariamente non versati, effettuati dai curatori fallimentari delle società amministrate di fatto dal ricorrente. 3La somma versata all'INPS e all'INAIL è infatti pari a euro 21.036.075,07 e, sommata all'attivo ancora da realizzare dalle società immobiliari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], nonché ai beni personali del condannato e della moglie, consente di affermare l'eccedenza tra quanto effettivamente confiscato e il profitto del reato stabilito all'esito dei giudizi di merito, tenuto conto che dalla somma inizialmente stabilita dal giudice quale quantum confiscabile deve essere detratto quanto successivamente è stato recuperato perché versato dai curatori delle società fallite agli enti previdenziali.

A ritenere altrimenti (come ha fatto l'ordinanza impugnata errando sulla delimitazione del giudizio di rinvio), si avallerebbero forme di duplicazione sanzionatoria e di confisca punitiva e non ripristinatoria contrarie al disposto normativo e non in linea con la giurisprudenza costituzionale (si richiama la sentenza n. 112 del 2019 Corte cost.) e con quella di legittimità (si evoca Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015).

3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso, sostenendo che il giudizio di rinvio, secondo la corretta lettura del vincolo ex art. 627 cod. proc. pen., dovesse limitarsi all'accertamento del valore delle sole società immobiliari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], escludendo ogni valutazione delle altre società in concordato o fallite.

4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria in vista dell'udienza con cui, rispondendo alle argomentazioni del PG, ribadisce le ragioni del ricorso, evidenziando che la sentenza di annullamento aveva stabilito che l'oggetto del giudizio di rinvio fosse la verifica complessiva di tutta la documentazione prodotta dalla difesa, al fine di accertare la corrispondenza tra il valore dei beni in sequestro e il profitto del reato quantificato dal giudice di primo grado e confermato da quello di appello; e non un mero controllo contabile parziale perché limitato a due sole società, come in effetti è avvenuto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al primo, assorbente motivo di critica.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'oggetto del giudizio di rinvio, interpretando la sintetica espressione finale della sentenza di annullamento della Prima Sezione penale, debba essere letto nel senso che al giudice del rinvio era demandata la verifica complessiva di tutta la documentazione prodotta dalla difesa, al fine di 4accertare la corrispondenza tra il valore dei beni in sequestro e il profitto del reato quantificato dal giudice di primo grado e confermato da quello di appello.

La Corte d'appello, dunque, non avrebbe dovuto effettuare un mero controllo contabile parziale, limitato alle due sole società immobiliari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], come in effetti è avvenuto.

Invece, partendo dall'evidente, omessa considerazione della memoria difensiva nella quale era stata rappresentata la consistenza del patrimonio immobiliare delle due citate società, avrebbe dovuto analizzare - come espressamente indicato nella frase finale che sintetizza il vincolo ex art. 627 cod. proc. pen. - tutte le memorie depositate dalla difesa con l'allegata documentazione prodotta.

Nella laconicità della frase finale deve necessariamente interpretarsi il vincolo di rinvio nel modo più ampio, a tutela delle garanzie individuali del condannato e dei valori fondamentali sui quali incide il provvedimento di confisca, peraltro di rilevante entità nella fattispecie in esame.

Deve sottolinearsi, infatti, come il principio di proporzionalità, che informa tutto il sistema sanzionatorio, nonché il disposto dell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1 CEDU, in tema di protezione della proprietà, abbiano diretta incidenza sul tema delle confische, quali strumenti di ablazione derivanti dall'accertamento di un reato.

In via generale, il giudice di merito è tenuto a modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto realizzate dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale (Sez. 6, n. 14179 del 09/04/2026, D'alterio, Rv. 289732 - 01, in motivazione; Sez. 6, n. 34290 de 17/5/2023, Calvaresi, Rv. 285175).

Tale verifica, anzi, deve essere compiuta anche nel caso in cui l'imputato non abbia espressamente sollecitato la revisione della decisione in ordine alla confisca, a condizione che i presupposti per la sua esclusione emergano dagli atti e il giudice ne sia stato messo a conoscenza.

Pena, altrimenti, la realizzazione di una misura di sicurezza patrimoniale illegale, il che impone di procedere alla sua esclusione o rimodulazione d'ufficio (Sez. 6, n. 12531 del 16/1/2019, Alushani, Rv.275884).

La linea di tendenza interpretativa appena richiamata, come ha sottolineato la sentenza n. 14179 del 2026 citata, trova indiretta conferma nell'espressa previsione normativa, sia pur con riguardo a specifiche fattispecie di illecito, del principio di alternatività tra la confisca e il risarcimento del danno: le disposizioni di cui agli artt. 423-quater, 452-undecies, 600-septies cod. pen. e 19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ne sono testimonianza. 5Può ribadirsi, dunque, coerentemente all'opzione di Sez. 6, n. 14179 del 2026, che nell'ordinamento penale sia ravvisabile una univoca linea direttrice, volta da un lato a perseguire con la confisca la necessità di sottrarre all'autore del reato i proventi da esso conseguito ma, al contempo, ad evitare che vi possano essere forme di duplicazione dell'ablazione patrimoniale.

In tal senso depongono non solo il diritto vivente, desumibile da una giurisprudenza ampiamente consolidata e formatasi con riguardo a plurimi ambiti applicativi della confisca, ma anche le richiamate previsioni normative volte a riconoscere che la confisca è sempre alternativa rispetto alle condotte riparatorie e/o restitutorie, secondo schemi che, sia pur con le inevitabili discrepanze dettate dalla specificità dell'ambito applicativo, si fondano sempre sul divieto di duplicazione dell'ablazione patrimoniale.

Le Sezioni Unite, del resto, nella sentenza Sez.

U, n. 13783 del 26/9/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756-03, hanno spiegato come la confisca, indipendentemente dalla sua natura diretta o per equivalente, assuma funzione punitiva proprio qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito.

3. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio allo stesso giudice dell'esecuzione, ma in diversa composizione, per nuovo giudizio.

3.1. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento di esecuzione, nel caso di annullamento con rinvio dell'ordinanza (di confisca, anche nel caso di specie) emessa dalla Corte di appello, gli atti devono essere trasmessi, ex art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla medesima sezione che ha adottato il provvedimento, in diversa composizione collegiale, a causa dell'incompatibilità dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione, ai sensi dell'art. 34 cod proc. pen. (Sez. 2, n. 7155 del 11/01/2024, Chisari, Rv. 285999 - 01; nella stessa linea ermeneutica Sez. 2, n. 3897 del 02/11/2022, Mastrominico, Rv. 284428, pur se in tema di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per violazione del disposto dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen.).

Il giudice dell'esecuzione, infatti, deve ritenersi incompatibile ogniqualvolta, come nel caso di specie relativo a determinazioni in merito alla confisca, ha esercitato un potere discrezionale implicante una valutazione sul merito, e non mere determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, pur se adottate in base ad apprezzamento delle risultanze processuali (così la citata Sez. 2, n. 7155 del 2024).

La Corte costituzionale, nelle pronunce n. 183 del 2013, n. 7 del 2022 e n. 27 del 2026, ha ricostruito il sistema processuale quanto alla funzione del giudice 6dell'esecuzione e ai criteri da rispettare per l'individuazione del giudice del rinvio in caso di annullamento.

Il problema si pone perché, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., il tipico provvedimento decisorio emesso dal giudice nel procedimento di esecuzione è l'ordinanza e, ove l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione abbia a oggetto un'ordinanza, l'art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. non prescrive che il giudice debba essere diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato, come invece fa la successiva lettera d) con riferimento alla sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari.

Senonché, seguendo la sottolineatura della richiamata giurisprudenza costituzionale, anche nell'ambito del procedimento di esecuzione può verificarsi il rischio che il giudice sia esposto alla "forza della prevenzione", allorquando sia «chiamato a una valutazione che travalica la stretta esecuzione del giudicato e attinge, in via eccezionale, il livello della cognizione» (ancora sentenza n. 7 del 2022, punto 6 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).

Tanto più che (come evidenzia la sentenza n. 183 del 2013 Corte cost.) «la locuzione "giudizio" è di per sé tale da comprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito» (si richiama anche l'ordinanza n. 151 del 2004 Corte cost.); è un "giudizio" contenutisticamente inteso, [...] ogni sequenza procedimentale - anche diversa dal giudizio dibattimentale - la quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta l'attività "pregiudicante", implichi una valutazione sul merito dell'accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali» (sentenza n. 224 del 2001 Corte cost.) ...» Pertanto, nella verifica della ragionevolezza del regime differenziato previsto per l'annullamento con rinvio dei provvedimenti che hanno natura e forma di ordinanza, non possono non essere considerate le eventuali peculiari o eccezionali caratteristiche dell'intervento del giudice dell'esecuzione nell'accertamento del fatto o della sanzione.

Nella prima delle tre sentenze citate, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a, del codice di procedura penale - perché confliggenti con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato o del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 del medesimo codice. 7Nella seconda sentenza si è ritenuto contrastante con i medesimi parametri la mancata previsione «che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione».

Nell'ultima e più recente sentenza in ordine di tempo, il giudice delle leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. -, gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art. 669 del medesimo codice.

Secondo la Consulta, l'omessa previsione dell'incompatibilità del giudice dell'esecuzione in sede di rinvio viola i parametri evocati, in quanto la decisione sulla richiesta di revoca ex art. 669 cod. proc. pen. presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», come delineate dalla giurisprudenza costituzionale affinché ricorra una incompatibilità costituzionalmente necessaria a tutela della terzietà ed imparzialità del giudice.

L'accertamento sulla sussistenza del bis in idem, nel caso sottoposto al giudizio di costituzionalità, pur svolgendosi nella fase esecutiva, richiede infatti valutazioni che travalicano la stretta esecuzione del giudicato di condanna, attingendo il livello della cognizione, e implicano apprezzamenti tecnico-giuridici che non possono prescindere dallo scrutinio del materiale probatorio, con effetti sul trattamento sanzionatorio inflitto in sede cognitiva.

La Corte costituzionale ha ribadito, dunque, la propria linea interpretativa secondo cui, quando la decisione assunta dal giudice dell'esecuzione integra un «frammento di cognizione» inserito nella fase esecutiva penale, essa presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», indipendentemente dal fatto che il provvedimento annullato abbia la forma della sentenza o dell'ordinanza (in tal senso si esprime la pronuncia n. 27 del 2026, che richiama, oltre alla citata sentenza n. 183 del 2013, anche la sentenza n. 224 del 2001, punto

2.2. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).

Tale «frammento di cognizione» è idoneo a pregiudicare la decisione cui il giudice dell'esecuzione è chiamato in sede di rinvio sulla medesima res iudicanda.

Trasportando la linea di pensiero della Corte costituzionale nel caso di specie, analoghe considerazioni valgono per la confisca in fase esecutiva. 8La confisca, invero, anche in tale fase, integra una statuizione che può avere natura sanzionatoria/punitiva e di cui deve valutarsi la portata per la verifica di proporzionalità dovuta; viene attinto il livello della cognizione anche in questo caso, così come in quelli sottoposti alla Corte costituzionale, sicchè il rinvio deve essere effettuato da un giudice che non si sia già pronunciato sul merito del medesimo punto.

Si impone, dunque, una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui agli artt. 34, 623 e 676 cod. proc. pen. e il rinvio a seguito di annullamento dell'ordinanza di rigetto dell'opposizione al provvedimento emesso sulla confisca per equivalente del profitto ex art. 322-ter cod. pen. deve essere disposto ex art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla medesima sezione di Corte di appello che ha emesso il provvedimento ma in diversa composizione collegiale.

3.2. Infine, va aggiunto, anche con riguardo al secondo motivo di ricorso da ritenersi assorbito, che nel caso di specie la difesa sostiene l'eccedenza tra quanto effettivamente confiscato e il profitto del reato stabilito all'esito dei giudizi di merito (la somma versata all'INPS e all'INAIL sarebbe pari a euro 21.036.075,07 e andrebbe sommata all'attivo ancora da realizzare dalle società immobiliari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], nonché ai beni personali del condannato e della moglie).

Sul punto, all'esito della puntuale, complessiva analisi delle memorie difensive e della documentazione allegata oggetto già del precedente vincolo di rinvio, deve comunque pronunciarsi la Corte di appello quale giudice dell'esecuzione, tenuto conto che, dalla somma inizialmente stabilita dal giudice quale quantum confiscabile, deve essere detratto quanto successivamente è stato recuperato perché versato agli enti previdenziali (in tema, sia pur in fattispecie differenti, cfr. Sez. 3, n. 35840 del 21/05/2025, Velasco, Rv. 288861 - 01; Sez. 3, n. 44519 del 17/09/2024, Recupero, Rv. 287272 - 01, secondo cui, in tema di reati tributari, l'accordo di ristrutturazione del debito tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria, sotto forma di transazione fiscale ritualmente omologata ex art. 182-ter legge fall., incide, riducendone l'ammontare, sul "quantum" del debito, sicché il suo perfezionamento successivo all'irrevocabilità della condanna comporta che il giudice dell'esecuzione non possa mantenere la confisca del profitto del reato nella misura stabilita in sentenza, pena la violazione del principio di proporzionalità).

L'ablazione definitiva non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa, poiché altrimenti si realizzerebbe un'inammissibile duplicazione sanzionatoria (cfr. Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409 - 01, nonché Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265843 - 01; Sez. 5, n. 32018, dep. 2019, Lascharache, Rv. 277251)9 s P.Q.MIL CANu [OSCURATO:PERSONA] S b ina elmonte 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione e a seguito di annullamento con rinvio (disposto dalla Corte di cassazione con sentenza Sez. 1, n. 8329 del 28/01/2025), ha nuovamente rigettato l'opposizione al rigetto dell'istanza di restituzione delle somme e dei beni sottoposti ad ablazione eccedenti il valore statuito con la confisca emessa ex art. 322-ter cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato definitivamente alla pena di quattro anni di reclusione per una serie di reati tributari, a seguito della sentenza della Corte di appello di Milano del 19.06.2018, divenuta irrevocabile il 16.10.2018, con cui è diventata definitiva anche la citata confisca, per un valore di euro 41.685.398,76, pari al profitto dei reati. 1.1. La sentenza di annullamento aveva ritenuto ineccepibile la premessa logico-giuridica del provvedimento annullato, secondo cui i beni personali del condannato, gli unici attinti dal provvedimento di sequestro prodromico alla confisca, e le società sottoposte a diverse procedure fallimentari costituiscono un patrimonio separato da quello personale, con la conseguenza che l'esito quantitativo delle procedure cui sono sottoposte non è in alcun modo idoneo ad influire sulla soglia di soddisfacimento della disposta confisca. Tuttavia, la Prima Sezione Penale ha rilevato l'omesso esame, da parte del giudice dell'esecuzione, di una memoria difensiva del maggio 2024, con cui si era prospettato, sulla base della documentazione allegata, che due delle società indicate nel provvedimento generatore della confisca e in quello impugnato - la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - non sarebbero estranee alla confisca, che ha attinto le quote di partecipazione societarie riconducibili per intero al condannato, né sarebbero state dichiarate fallite; di conseguenza, vi sarebbe estensione del vincolo reale al loro patrimonio immobiliare di ingente valore che diverrebbe valutabile al fine della determinazione del lamentato esubero. 1.2. Il provvedimento rescissorio, quindi, in esecuzione del vincolo di rinvio, ha determinato il valore del patrimonio immobiliare delle due società al centro dell'istanza difensiva, mediante richiesta di relazione aggiornata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], custode giudiziario delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo, entrambe sottoposte a confisca ed entrambe amministrate formalmente da [OSCURATO:PERSONA] (e prima ancora a sequestro preventivo per equivalente nel 2013). Il valore calcolato per i beni confiscati alle società è stato indicato, quindi, nel provvedimento rescissorio, in una forbice tra i 3,5 e i 4,3 milioni di euro, tenuto conto delle proprietà immobiliari della società [OSCURATO:PERSONA], ritenuta in grado di proseguire l'attività aziendale pur avendo bisogno di un importante intervento di rieqilibrio finanziario, e dello stato di concordato preventivo liquidatorio, quasi completamente eseguito ma in relazione al quale non si prevede alcun pagamento in favore del socio unico a titolo di residuo di liquidazione. Il provvedimento del giudice di rinvio ritiene che il valore complessivo delle quote delle due società, dei loro conti correnti e beni immobili (dunque, di proprietà immobiliari, partecipazioni sociali e disponibilità finanziarie) sia di gran 2lunga inferiore a quello da confiscare, che invece è superiore ai 40 milioni di euro, sicchè non sussiste sproporzione tra il valore dei beni in sequestro e quello determinato per la confisca e deve escludersi che vi siano eccedenze suscettibili di restituzione al condannato. Inoltre, i beni delle società alle quali si riferiscono i prospetti allegati alle memorie difensive, e che danno atto delle sorti delle rispettive procedure fallimentari, non influirebbero sul valore del quantum di ablazione perché i due enti non sono stati attinti dall'esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo. 2. Avverso il citato provvedimento del giudice del rinvio ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, formulando diversi motivi di censura, come di seguito sinteticamente enunciati. 2.1. Un primo argomento di critica denuncia vizio di mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata quanto al vincolo di rinvio imposto dalla sentenza rescindente, che sarebbe stato travisato ed erroneamente delimitato, circoscrivendolo al solo accertamento del valore delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. Invece, il compito del giudice del rinvio, per come indicato dalla Cassazione, era quello di verificare la reale corrispondenza tra valore effettivo dei beni confiscati e valore del profitto confiscabile, tenendo conto dei rilievi difensivi contenuti in "tutte le memorie depositate nonché della documentazione allegata", nelle quali era ricompresa anche la deduzione delle somme già corrisposte agli enti previdenziali dagli organi delle procedure concorsuali delle altre società riconducibili al ricorrente e già fallite. 2.2. Il secondo motivo di censura denuncia violazione di legge in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nonché agli artt. 240 e 322-ter cod. proc. pen., riguardo all'erronea determinazione del profitto confiscabile, lamentando il carattere punitivo della confisca per come disposta. La difesa rammenta che, ai sensi dell'art. 12-bis citato, il valore dei beni suscettibili di confisca deve corrispondere all'ammontare del profitto del reato, sicchè il condannato ha diritto a una corretta determinazione del valore dei beni ai fini della confisca, al fine di evitare che gli vengano sottratti beni per un importo superiore a quello conseguito in modo illecito e, nel caso di specie, superiore alle somme non versate agli enti previdenziali dalle società da lui gestite. In proposito, secondo la difesa, devono essere computate nelle somme non rientranti nel profitto del reato anche i valori di milioni di euro corrispondenti ai versamenti a titolo di pagamento dei contributi originariamente non versati, effettuati dai curatori fallimentari delle società amministrate di fatto dal ricorrente. 3La somma versata all'INPS e all'INAIL è infatti pari a euro 21.036.075,07 e, sommata all'attivo ancora da realizzare dalle società immobiliari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], nonché ai beni personali del condannato e della moglie, consente di affermare l'eccedenza tra quanto effettivamente confiscato e il profitto del reato stabilito all'esito dei giudizi di merito, tenuto conto che dalla somma inizialmente stabilita dal giudice quale quantum confiscabile deve essere detratto quanto successivamente è stato recuperato perché versato dai curatori delle società fallite agli enti previdenziali. A ritenere altrimenti (come ha fatto l'ordinanza impugnata errando sulla delimitazione del giudizio di rinvio), si avallerebbero forme di duplicazione sanzionatoria e di confisca punitiva e non ripristinatoria contrarie al disposto normativo e non in linea con la giurisprudenza costituzionale (si richiama la sentenza n. 112 del 2019 Corte cost.) e con quella di legittimità (si evoca Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015). 3. [OSCURATO:PERSONA] della Corte di cassazione ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso, sostenendo che il giudizio di rinvio, secondo la corretta lettura del vincolo ex art. 627 cod. proc. pen., dovesse limitarsi all'accertamento del valore delle sole società immobiliari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], escludendo ogni valutazione delle altre società in concordato o fallite. 4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria in vista dell'udienza con cui, rispondendo alle argomentazioni del PG, ribadisce le ragioni del ricorso, evidenziando che la sentenza di annullamento aveva stabilito che l'oggetto del giudizio di rinvio fosse la verifica complessiva di tutta la documentazione prodotta dalla difesa, al fine di accertare la corrispondenza tra il valore dei beni in sequestro e il profitto del reato quantificato dal giudice di primo grado e confermato da quello di appello; e non un mero controllo contabile parziale perché limitato a due sole società, come in effetti è avvenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo, assorbente motivo di critica. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'oggetto del giudizio di rinvio, interpretando la sintetica espressione finale della sentenza di annullamento della Prima Sezione penale, debba essere letto nel senso che al giudice del rinvio era demandata la verifica complessiva di tutta la documentazione prodotta dalla difesa, al fine di 4accertare la corrispondenza tra il valore dei beni in sequestro e il profitto del reato quantificato dal giudice di primo grado e confermato da quello di appello. La Corte d'appello, dunque, non avrebbe dovuto effettuare un mero controllo contabile parziale, limitato alle due sole società immobiliari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], come in effetti è avvenuto. Invece, partendo dall'evidente, omessa considerazione della memoria difensiva nella quale era stata rappresentata la consistenza del patrimonio immobiliare delle due citate società, avrebbe dovuto analizzare - come espressamente indicato nella frase finale che sintetizza il vincolo ex art. 627 cod. proc. pen. - tutte le memorie depositate dalla difesa con l'allegata documentazione prodotta. Nella laconicità della frase finale deve necessariamente interpretarsi il vincolo di rinvio nel modo più ampio, a tutela delle garanzie individuali del condannato e dei valori fondamentali sui quali incide il provvedimento di confisca, peraltro di rilevante entità nella fattispecie in esame. Deve sottolinearsi, infatti, come il principio di proporzionalità, che informa tutto il sistema sanzionatorio, nonché il disposto dell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1 CEDU, in tema di protezione della proprietà, abbiano diretta incidenza sul tema delle confische, quali strumenti di ablazione derivanti dall'accertamento di un reato. In via generale, il giudice di merito è tenuto a modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto realizzate dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale (Sez. 6, n. 14179 del 09/04/2026, D'alterio, Rv. 289732 - 01, in motivazione; Sez. 6, n. 34290 de 17/5/2023, Calvaresi, Rv. 285175). Tale verifica, anzi, deve essere compiuta anche nel caso in cui l'imputato non abbia espressamente sollecitato la revisione della decisione in ordine alla confisca, a condizione che i presupposti per la sua esclusione emergano dagli atti e il giudice ne sia stato messo a conoscenza. Pena, altrimenti, la realizzazione di una misura di sicurezza patrimoniale illegale, il che impone di procedere alla sua esclusione o rimodulazione d'ufficio (Sez. 6, n. 12531 del 16/1/2019, Alushani, Rv.275884). La linea di tendenza interpretativa appena richiamata, come ha sottolineato la sentenza n. 14179 del 2026 citata, trova indiretta conferma nell'espressa previsione normativa, sia pur con riguardo a specifiche fattispecie di illecito, del principio di alternatività tra la confisca e il risarcimento del danno: le disposizioni di cui agli artt. 423-quater, 452-undecies, 600-septies cod. pen. e 19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ne sono testimonianza. 5Può ribadirsi, dunque, coerentemente all'opzione di Sez. 6, n. 14179 del 2026, che nell'ordinamento penale sia ravvisabile una univoca linea direttrice, volta da un lato a perseguire con la confisca la necessità di sottrarre all'autore del reato i proventi da esso conseguito ma, al contempo, ad evitare che vi possano essere forme di duplicazione dell'ablazione patrimoniale. In tal senso depongono non solo il diritto vivente, desumibile da una giurisprudenza ampiamente consolidata e formatasi con riguardo a plurimi ambiti applicativi della confisca, ma anche le richiamate previsioni normative volte a riconoscere che la confisca è sempre alternativa rispetto alle condotte riparatorie e/o restitutorie, secondo schemi che, sia pur con le inevitabili discrepanze dettate dalla specificità dell'ambito applicativo, si fondano sempre sul divieto di duplicazione dell'ablazione patrimoniale. Le Sezioni Unite, del resto, nella sentenza Sez. U, n. 13783 del 26/9/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756-03, hanno spiegato come la confisca, indipendentemente dalla sua natura diretta o per equivalente, assuma funzione punitiva proprio qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito. 3. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio allo stesso giudice dell'esecuzione, ma in diversa composizione, per nuovo giudizio. 3.1. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento di esecuzione, nel caso di annullamento con rinvio dell'ordinanza (di confisca, anche nel caso di specie) emessa dalla Corte di appello, gli atti devono essere trasmessi, ex art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla medesima sezione che ha adottato il provvedimento, in diversa composizione collegiale, a causa dell'incompatibilità dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione, ai sensi dell'art. 34 cod proc. pen. (Sez. 2, n. 7155 del 11/01/2024, Chisari, Rv. 285999 - 01; nella stessa linea ermeneutica Sez. 2, n. 3897 del 02/11/2022, Mastrominico, Rv. 284428, pur se in tema di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per violazione del disposto dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen.). Il giudice dell'esecuzione, infatti, deve ritenersi incompatibile ogniqualvolta, come nel caso di specie relativo a determinazioni in merito alla confisca, ha esercitato un potere discrezionale implicante una valutazione sul merito, e non mere determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, pur se adottate in base ad apprezzamento delle risultanze processuali (così la citata Sez. 2, n. 7155 del 2024). La Corte costituzionale, nelle pronunce n. 183 del 2013, n. 7 del 2022 e n. 27 del 2026, ha ricostruito il sistema processuale quanto alla funzione del giudice 6dell'esecuzione e ai criteri da rispettare per l'individuazione del giudice del rinvio in caso di annullamento. Il problema si pone perché, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., il tipico provvedimento decisorio emesso dal giudice nel procedimento di esecuzione è l'ordinanza e, ove l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione abbia a oggetto un'ordinanza, l'art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. non prescrive che il giudice debba essere diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato, come invece fa la successiva lettera d) con riferimento alla sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari. Senonché, seguendo la sottolineatura della richiamata giurisprudenza costituzionale, anche nell'ambito del procedimento di esecuzione può verificarsi il rischio che il giudice sia esposto alla "forza della prevenzione", allorquando sia «chiamato a una valutazione che travalica la stretta esecuzione del giudicato e attinge, in via eccezionale, il livello della cognizione» (ancora sentenza n. 7 del 2022, punto 6 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto). Tanto più che (come evidenzia la sentenza n. 183 del 2013 Corte cost.) «la locuzione "giudizio" è di per sé tale da comprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito» (si richiama anche l'ordinanza n. 151 del 2004 Corte cost.); è un "giudizio" contenutisticamente inteso, [...] ogni sequenza procedimentale - anche diversa dal giudizio dibattimentale - la quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta l'attività "pregiudicante", implichi una valutazione sul merito dell'accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali» (sentenza n. 224 del 2001 Corte cost.) ...» Pertanto, nella verifica della ragionevolezza del regime differenziato previsto per l'annullamento con rinvio dei provvedimenti che hanno natura e forma di ordinanza, non possono non essere considerate le eventuali peculiari o eccezionali caratteristiche dell'intervento del giudice dell'esecuzione nell'accertamento del fatto o della sanzione. Nella prima delle tre sentenze citate, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a, del codice di procedura penale - perché confliggenti con gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato o del concorso formale, ai sensi dell'art. 671 del medesimo codice. 7Nella seconda sentenza si è ritenuto contrastante con i medesimi parametri la mancata previsione «che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione». Nell'ultima e più recente sentenza in ordine di tempo, il giudice delle leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. -, gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art. 669 del medesimo codice. Secondo la Consulta, l'omessa previsione dell'incompatibilità del giudice dell'esecuzione in sede di rinvio viola i parametri evocati, in quanto la decisione sulla richiesta di revoca ex art. 669 cod. proc. pen. presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», come delineate dalla giurisprudenza costituzionale affinché ricorra una incompatibilità costituzionalmente necessaria a tutela della terzietà ed imparzialità del giudice. L'accertamento sulla sussistenza del bis in idem, nel caso sottoposto al giudizio di costituzionalità, pur svolgendosi nella fase esecutiva, richiede infatti valutazioni che travalicano la stretta esecuzione del giudicato di condanna, attingendo il livello della cognizione, e implicano apprezzamenti tecnico-giuridici che non possono prescindere dallo scrutinio del materiale probatorio, con effetti sul trattamento sanzionatorio inflitto in sede cognitiva. La Corte costituzionale ha ribadito, dunque, la propria linea interpretativa secondo cui, quando la decisione assunta dal giudice dell'esecuzione integra un «frammento di cognizione» inserito nella fase esecutiva penale, essa presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», indipendentemente dal fatto che il provvedimento annullato abbia la forma della sentenza o dell'ordinanza (in tal senso si esprime la pronuncia n. 27 del 2026, che richiama, oltre alla citata sentenza n. 183 del 2013, anche la sentenza n. 224 del 2001, punto 2.2. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto). Tale «frammento di cognizione» è idoneo a pregiudicare la decisione cui il giudice dell'esecuzione è chiamato in sede di rinvio sulla medesima res iudicanda. Trasportando la linea di pensiero della Corte costituzionale nel caso di specie, analoghe considerazioni valgono per la confisca in fase esecutiva. 8La confisca, invero, anche in tale fase, integra una statuizione che può avere natura sanzionatoria/punitiva e di cui deve valutarsi la portata per la verifica di proporzionalità dovuta; viene attinto il livello della cognizione anche in questo caso, così come in quelli sottoposti alla Corte costituzionale, sicchè il rinvio deve essere effettuato da un giudice che non si sia già pronunciato sul merito del medesimo punto. Si impone, dunque, una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui agli artt. 34, 623 e 676 cod. proc. pen. e il rinvio a seguito di annullamento dell'ordinanza di rigetto dell'opposizione al provvedimento emesso sulla confisca per equivalente del profitto ex art. 322-ter cod. pen. deve essere disposto ex art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla medesima sezione di Corte di appello che ha emesso il provvedimento ma in diversa composizione collegiale. 3.2. Infine, va aggiunto, anche con riguardo al secondo motivo di ricorso da ritenersi assorbito, che nel caso di specie la difesa sostiene l'eccedenza tra quanto effettivamente confiscato e il profitto del reato stabilito all'esito dei giudizi di merito (la somma versata all'INPS e all'INAIL sarebbe pari a euro 21.036.075,07 e andrebbe sommata all'attivo ancora da realizzare dalle società immobiliari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], nonché ai beni personali del condannato e della moglie). Sul punto, all'esito della puntuale, complessiva analisi delle memorie difensive e della documentazione allegata oggetto già del precedente vincolo di rinvio, deve comunque pronunciarsi la Corte di appello quale giudice dell'esecuzione, tenuto conto che, dalla somma inizialmente stabilita dal giudice quale quantum confiscabile, deve essere detratto quanto successivamente è stato recuperato perché versato agli enti previdenziali (in tema, sia pur in fattispecie differenti, cfr. Sez. 3, n. 35840 del 21/05/2025, Velasco, Rv. 288861 - 01; Sez. 3, n. 44519 del 17/09/2024, Recupero, Rv. 287272 - 01, secondo cui, in tema di reati tributari, l'accordo di ristrutturazione del debito tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria, sotto forma di transazione fiscale ritualmente omologata ex art. 182-ter legge fall., incide, riducendone l'ammontare, sul "quantum" del debito, sicché il suo perfezionamento successivo all'irrevocabilità della condanna comporta che il giudice dell'esecuzione non possa mantenere la confisca del profitto del reato nella misura stabilita in sentenza, pena la violazione del principio di proporzionalità). L'ablazione definitiva non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa, poiché altrimenti si realizzerebbe un'inammissibile duplicazione sanzionatoria (cfr. Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263409 - 01, nonché Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265843 - 01; Sez. 5, n. 32018, dep. 2019, Lascharache, Rv. 277251)9 s P.Q.MIL CANu [OSCURATO:PERSONA] S b ina elmonte 10
Sentenza Cassazione n. 22543/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris