CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 30409/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23/09/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto il ricorso, di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 comma 2 cod.pen.in relazione alla sentenza della Corte d’appello che ha dichiarato non doversiprocedere in relazione ai reati tributari al medesimo contestati, perché estinti perprescrizione ed ha revocato la confisca per equivalente è inammissibile permanifesta infondatezza.Rilevato che le Sezioni Unite Tettamanti hanno affermato il principio di dirittosecondo cui Ii presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimatoa pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod.proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza delfatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanzapenale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che lavalutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di"constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento"e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o diapprofondimento.In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), laformula di proscioglimento nel merito può essere, dunque, adottata solo quandodagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso diinsufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità (Sez. U, n. 35490 del28/05/2009 Tettamanti, Rv. 244274; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia,Rv. 259445; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013 Giuffrida, Rv. 258441; Sez. 5, n.39220 del 16/07/2008 Pasculli, Rv. 242191).La Corte d’appello ha correttamente rilevato l’intervenuta prescrizione dei reatitributari in assenza di prova evidente di una causa di proscioglimento di meritosecondo quanto esposto a pag. 8 in risposta alle censure difensive.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]