CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 17080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36507/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma alla v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]; –intimati - avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 3838/06/19emessa in data 28 maggio 2019 e pubblicata in data 1 9 giugno 2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] SICILIARilevato che: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva a ccolto l’istanza di rimborso del 90 per cento dei tributi versati per l'IRPEF relativa agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. La C.T.R., in particolare, evidenziava che il beneficio di cui all’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che riguardava i contribuenti che non avessero versato imposte, doveva estendersi anche a coloro che avevano integralmente provveduto ai loro debiti tributari, legittimati pertanto a chiedere il rimborso del 90 per cento di quanto versato,con istanza da proporsi entro due anni, ai sensi dell’art. 21 , comma 2, del d. lgs. n. 546 del 1992, a decorrere dalla data (1 marzo 2008) di entrata in vigore della l. n. 31 del 2008, essendo entrato in vigore l’art. 1,comma , 665 della l. n. 190 del 2014, con conseguente tempestività della domanda; evidenziava ancora che il diritto al rimborso poteva essere fatto valere non solo dal sostituto di imposta che aveva operato l e ritenute ma anche dal sostituito; infine evidenziava che non rilevava l’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 introdotto dalla legge di conversione n.12 del 2017, la cui previsione operava solo in fase di esecuzione o di ottemperanzae non nei giudizi in corso. 2. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi. Icontribuenti sono rimasti intimati. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc.civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l . 25/10/ 2016, n. 197 . Considerato che: 1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665 , della l. n. 190 del 2014 come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 conv. in l. n. 123 del 2017 che ha disposto che i rimborsi siano eseguiti applicando una riduzione entro i limiti della spesa autorizzata, lamentando che i giudici di appello ne abbiano escluso l’applicazione ai giudizi in corso. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, evidenziando la contraddittorietà delle due motivazioni rese in tema di inapplicabilità al giudizio della previsione dell’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 conv. in l. n. 123 del 2017. 2. Il primo motivo è infondato. In relazione all’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 conv. in l. n. 123 del 2017 che, modificando l’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del2014, ha disposto che i rimborsi siano eseguiti applicando una riduzione entro i limiti della spesa autorizzata, la C.T.R.ha ritenuto che esso non fosse applicabile al caso di specie per due ragioni: a) chela norma non si applicasse al giudizio di cognizione, incidendo solo sulle modalità esecutive del rimborso e quindi dovendosi far valere in sede di ottemperanza; b) che la norma non si applicasse ai giudizi in corso. L’argomentazione sub a)è del tutto co nforme all’ orientamento di questa Corte che, con giurisprudenza costante ed uniforme, ha affermato che lo ius superveniens introdotto dall'art. 16 - octies d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 3/08/2017, n. 123 ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale – essendosi limitato a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati nei limiti delle risorse stanziate e, in caso di eccedenza, con la riduzione percentuale sulle somme dovute, e che, a seguito dell'esaurimento delle risorse, non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi - non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (ex multis Cass. 19/05/2022, n. 16289; Cass.25/03/2021, n. 8393; Cass. 22/04/2021, nn. 10714 e 10716; Cass.13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass.22/02/2019, n. 5300; Cass. 22/02/2018, n. 4291). Tale orientamento, al quale si intende dare ulteriore continuità, riconduce dunque lo ius superveniensnon alla disciplina sostanziale del diritto al rimborso, ma a quella procedimentale della sua attuazione, il che significa quindi, sul versante processuale, che la relativa questione non appartiene al giudizio di cognizione, nel quale detto diritto viene accertato, ma necessariamente a quella del giudizio di ottemperanza, nel quale esso viene attuato. Il complesso normativo, quindi, non incide sull’an e sul quantum del d iritto sostanziale del contribuente al rimborso, il che esclude una violazione degli artt. 24 e (per comparazione con i contribuenti che non avevano versato ab origineil 90 per cento dell’imposta) 3 Cost.Né rileva che a tale sostanziale dichiarazione di irrilevanza della questione nel giudizio di cognizione, dovendosi farlavalere nel giudizio di ottemperanza, la C.T.R. abbia aggiunto che comunque la normativa non sarebbe applicabile ai giudizi (evidentemente di cognizione quale quello in esame) in corso, dovendosi ritenere un mero obiter dictum , inidoneo a costituire vincolo alcuno per il giudice dell’ottemperanza.3. Il secondo motivo è infondato. Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio e merga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. , S ez . U. 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 01/03/2022,n. 6626). Nel caso di specie la motivazione, in primo luogo, graficamen te esiste; inoltre non sussiste alcun contrasto irriducibile tra le due argomentazioni utilizzate dalla C . T . R . , che invece convergono nel sostenere la medesima conclusione della inapplicabilità al giudizio di cognizione della citata normativa sopravvenuta , nulla autorizzando a ritenere che i giudici di appello abbiano inteso ritenere la normativa sopravvenuta non applicabile anche ai giudizi di ottemperanza. 4. I n conclusione, il ricorso dell’Agenzia deve essere rigettato . Non vi èda provvedere in merito alle spese, alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.5. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-qua