CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09392/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, anche a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 2), si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti aila motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbraio 20