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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 36647/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena, è inammissibile essendo manifestamente infondato, avendo la Corte di merito correttamente quantificato la pena, riducendola a un anno di reclusione - ferma restando la pena pecuniaria di 3.000 euro di multa - secondo il computo esplicitato a p. 3 della sentenza impugnata, ossia: pena base un anno e nove mesi, ridotta ex art. 62-bis cod. pen. a 1 anno e due mesi, aumentata ex art. 81 cpv. cod. pen. a un anno e sei mesi, ridotta di un terzo per il rito; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena, è inammissibile essendo manifestamente infondato, avendo la Corte di merito correttamente quantificato la pena, riducendola a un anno di reclusione - ferma restando la pena pecuniaria di 3.000 euro di multa - secondo il computo esplicitato a p. 3 della sentenza impugnata, ossia: pena base un anno e nove mesi, ridotta ex art. 62-bis cod. pen. a 1 anno e due mesi, aumentata ex art. 81 cpv. cod. pen. a un anno e sei mesi, ridotta di un terzo per il rito; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 36647/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris