CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Macedonia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. DEPW4T,AfA [OSCURATO:PERSONA]: RIO, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 luglio 2022, la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], lo ha assolto dal reato di cui agli artt. 291 bis, secondo comma, e 296, secondo comma, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (t.u.l.d.), per aver detenuto, in data 25 gennaio 2016, 280 gr. di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, sottraendoli al pagamento dei diritti di confine, confermando la condanna per analogo reato, relativo a 320 gr. di TLE, illecitamente detenuti in data 9 marzo 2016. 2. Avverso la sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 5 e 8, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ed il vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà della stessa. Si lamenta, in particolare, la contraddittorietà ed illogicità della sentenza per essere stato l'imputato assolto dall'addebito del 25 gennaio 2016 - ritenendosi che, in forza dell'intervento di depenalizzazione di cui alla citata "novella", il fatto non fosse più previsto dalla legge come reato benché ricorresse la circostanza aggravante di cui all'art. 296 t.u.l.d. - confermandone invece la responsabilità per l'identico fatto commesso il 9 marzo 2016 sul rilievo che la sussistenza della recidiva escluderebbe l'illecito dalla depenalizzazione. Così facendo - si lamenta - la sentenza avrebbe tuttavia attribuito valore di illecito amministrativo all'episodio del gennaio 2016, benché lo stesso non potesse dirsi definitivamente accertato, e avrebbe applicato illegittimamente in modo retroattivo il concetto di recidiva introdotto dall'art. 5 d.lgs. n. 8/2016. 3. Con il secondo motivo si lamenta l'illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per non aver la sentenza rideterminato la pena inflitta pur a fronte della parziale assoluzione, sull'erroneo rilievo che il primo giudice non avesse applicato alcun aumento a titolo di continuazione, così privando l'appellante di qualsiasi beneficio rispetto al parziale accoglimento dell'impugnazione. 4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 69, terzo comma, cod. pen. per aver il primo giudice aumentato la pena della metà per effetto dell'art. 296, secondo comma, t.u.l.d. pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1.1. Va premesso che la sentenza impugnata ha assolto l'imputato dal reato commesso in data 25 gennaio 2016 sul rilievo che le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 8/2016 non possono trovare applicazione retroattiva perché meno favorevoli rispetto alle previgenti disposizioni, sia con riguardo alla modifica della nozione di recidiva - oggi predicabile non soltanto con riguardo al caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata - sia in relazione alla trasformazione della fattispecie contestata da circostanza aggravante a reato autonomo, con la conseguenza che l'eventuale concorso di circostanze attenuanti non potrebbe neutralizzare gli effetti della recidiva. Trattandosi di statuizione non impugnata, l'assoluzione intervenuta sul punto è irrevocabile ed in questa sede insindacabile. 1.2. Con riguardo, invece, alla censurata conferma della penale responsabilità in relazione al residuo reato commesso in data 9 marzo 2016 - vale a dire, in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 - osserva il Collegio come la decisione sia certamente corretta in diritto e non rilevi, ovviamente, la lamentata contraddizione con l'assoluzione intervenuta per l'altro episodio, la cui legittimità, per quanto detto, non è qui oggetto di verifica. Ed invero, interpretando la richiamata "novella", questa Corte ha già più volte affermato che il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall'art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonomo, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di "abolitio crimini? (Sez. 3, n. 32868 del 06/07/2022, Fanuli, Rv. 283645), configurandosi come fattispecie autonoma di reato per cui è prevista la pena detentiva (Sez. 3, n. 4000 del 05/11/2020, dep. 2021, Liccardo, Rv. 281300). La depenalizzazione è stata infatti limitata agli illeciti, puniti con la sola pena pecuniaria, riconducibili alla fattispecie base di reato, mentre restano puniti quale illecito penale i fatti riconducibili ad ipotesi aggravate che prevedano (anche, o soltanto) la pena detentiva, come nei casi previsti dall'art. 296 t.u.l.d. per la recidiva nel contrabbando, dovendo ora tali fattispecie considerarsi quali autonome figure di reato ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016 (cfr. Sez. 3, n. 15436 del 24/11/2017, dep. 2018, Cella e a., Rv. 272777, in motivazione; Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882). A tale ultima disposizione deve appunto attribuirsi, per un verso, il significato di confermare l'operatività della depenalizzazione per i fatti riconducibili all'ipotesi base, per altro verso, quello di negarla invece per i fatti prima riconducibili alle ipotesi aggravate, stante l'esplicita precisazione che, ora, esse «sono da ritenersi fattispecie autonome di reato» (art. 8, comma 2, ult. parte, d.lgs. n. 8 del 2016). Né la tesi qui non condivisa può trovare fondamento nell'art. 5 d.lgs. n. 8 del 2016: nel dettare una disposizione di coordinamento volta a specificare che «quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato», la norma espressamente conferma l'esclusione dalla depenalizzazione delle fattispecie originariamente configurate quali ipotesi aggravate. 1.3. Quanto alla doglianza che la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente fondato la sussistenza di tale nuova ipotesi di recidiva sull'illecito, da essa ritenuto amministrativo, commesso nel gennaio 2016 benché lo stesso non fosse ancora stato definitivamente accertato, si tratta di motivo ictu °cui/ generico e manifestamente infondato: la sentenza (pag. 2) richiama infatti la decisione di primo grado nella parte in cui aveva rilevato come l'imputato avesse riportato condanna definitiva per numerosi fatti di contrabbando aggravato ex art. 296 t.u.l.d. commessi tra il 2011 e il 2012. 2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, al di là della non perspicua motivazione della decisione di primo grado, questa non aveva inteso assolvere - e non aveva assolto - l'imputato per il fatto del 25 gennaio 2016, avendolo invece espressamente dichiarato "colpevole dei reati a lui ascritti", vale a dire di entrambi gli episodi. Che la statuizione contenuta in dispositivo non possa ritenersi un mero errore materiale lo conferma il trattamento sanzionatorio inflitto con riguardo alla pena pecuniaria: benché il primo giudice abbia determinato un'unica pena detentiva (senza precisare in che misura la stessa fosse attribuibile ai due fatti giudicati), la determinazione della pena pecuniaria di legge, fissata in C 5 per ogni grammo di tabacco, ex art. 291 bis t.u.l.d., per un complessivo importo di 3.000 euro, rende evidente che il giudice abbia considerato 600 gr. di TLE, vale a dire i quantitativi illecitamente detenuti fatti oggetto di contestazione in entrambi gli episodi ascritti. L'assoluzione per il primo dei due episodi, dunque, è avvenuta soltanto in appello e, conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe necessariamente dovuto eliminare la pena riferibile al primo episodio, non soltanto quella pecuniaria (agevolmente quantificabile), ma anche quella detentiva, sia pure per errore non espressamente determinata dal primo giudice.3. Il terzo motivo di ricorso è invece inammissibile, trattandosi di violazione di legge non dedotta in grado di appello. Richiamando consolidati principi affermati con riguardo alla causa di inammissibilità di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Nella specie questo non è avvenuto e per ciò solo il ricorso sarebbe inammissibile per genericità. Deve aggiungersi che l'esame dell'atto d'appello ha consentito al Collegio di verificare che la violazione di legge qui denunciata non era stata effettivamente dedotta e, anzi, con il secondo motivo di appello l'imputato aveva espressamente richiesto che il giudizio di bilanciamento operato dal primo giudice in termini di equivalenza venisse rivisto riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio, nei termini indicati supra, sub § 2, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art, 624, comma 2, cod. proc. pen., deve altresì dichiararsi irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevoc