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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13957/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ne ha comunque ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., rideterminando la pena nella misura di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa.

Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in ordine alla concreta configurabilità del delitto di resistenza nella fattispecie considerata (v. pag. 5, 6, 7 sent. imp.), sia in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 9).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febb aio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] drisetrohlo D E POSIT A IN C, i\:CIEL!TL',.'.., 03 APR

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ne ha comunque ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., rideterminando la pena nella misura di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in ordine alla concreta configurabilità del delitto di resistenza nella fattispecie considerata (v. pag. 5, 6, 7 sent. imp.), sia in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 9). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febb aio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] drisetrohlo D E POSIT A IN C, i\:CIEL!TL',.'.., 03 APR
Sentenza Cassazione n. 13957/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris