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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 32185/2025

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso per regolamento di competenza n. 3786 /2 5 , propost o -) [OSCURATO:PERSONA],domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso l'ordinanza del Tribunale diPalermo 9 gennaio 2025 n. 239 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] patì lesioni personali dopo essere inciampata e caduta all’interno del campeggio gestito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]..

Assumendo che il fatto fosse ascrivibile a responsabilità della società [OSCURATO:SOCIETA] la convenne dinanzi al Tribunale di Palermochiedendone la condanna al risarcimento del danno.

Oggetto: regolamento di competenza - eccezione di incompetenza per territorio - formulazione -completezza - necessità.

N.R.G.: 3786/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025

2. Il Tribunale con ordinanza 9.1.2025 accolse l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta e si spogliò della causa, indicando quale giudice competente ratione lociil Tribunale di Patti.

3. L’ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza da [OSCURATO:PERSONA].

Né la [OSCURATO:SOCIETA], né il terzo chiamato in causa UnipolSais.p.a. si sono difesi.

4. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente deduce a fondamento del richiesto regolamento di avere la qualità di “consumatore”.

Ne trae due conseguenze: -da un lato, che l’eccezione di incompetenza come sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] era inammissibile, perché non indicava tra i vari fori quelli del consumatore; -dall’altro, che tale foro è necessario ed inderogabile.

2. Non è necessario prendere posizione sulla fondatezza di tali deduzioni, in quanto va rilevata d’ufficio, nell’esercizio dei poteri della Corte nell’esame della questione di competenza in sede di regolamento(non limitati ai motivi di impugnazione ai fini del suo esame), l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]..

La società convenuta, infatti, nel sollevare la suddetta eccezione non ha indicato se nel luogo del giudice adìto (Palermo) abbia o non abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, circostanza in tesi idonea a radicare la competenza di quel giudice.

E’ pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che nel caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del N.R.G.: 3786/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (ex multis, Cass. Sez. 3, 04/12/2024, n. 31121; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13202 del 16/06/2011 ; Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008; Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005, e via risalendo sino a Sez. 2, Sentenza n. 1018 del 07/02/1983).

2.1. L’incompletezza dell’eccezione di incompetenza ratione loci ha per conseguenza la sua inammissibilità, sicché resta radicata la competenza del Tribunale di Palermo.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) dichiara la competenza del Tribunale di Palermo; (-) condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizioper regolamento di competenza, che si liquidano nella somma di euro 2.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso per regolamento di competenza n. 3786 /2 5 , propost o -) [OSCURATO:PERSONA],domiciliataex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso l'ordinanza del Tribunale diPalermo 9 gennaio 2025 n. 239 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] patì lesioni personali dopo essere inciampata e caduta all’interno del campeggio gestito dalla società [OSCURATO:SOCIETA].. Assumendo che il fatto fosse ascrivibile a responsabilità della società [OSCURATO:SOCIETA] la convenne dinanzi al Tribunale di Palermochiedendone la condanna al risarcimento del danno. Oggetto: regolamento di competenza - eccezione di incompetenza per territorio - formulazione -completezza - necessità. N.R.G.: 3786/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 2. Il Tribunale con ordinanza 9.1.2025 accolse l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta e si spogliò della causa, indicando quale giudice competente ratione lociil Tribunale di Patti. 3. L’ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza da [OSCURATO:PERSONA]. Né la [OSCURATO:SOCIETA], né il terzo chiamato in causa UnipolSais.p.a. si sono difesi. 4. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente deduce a fondamento del richiesto regolamento di avere la qualità di “consumatore”. Ne trae due conseguenze: -da un lato, che l’eccezione di incompetenza come sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] era inammissibile, perché non indicava tra i vari fori quelli del consumatore; -dall’altro, che tale foro è necessario ed inderogabile. 2. Non è necessario prendere posizione sulla fondatezza di tali deduzioni, in quanto va rilevata d’ufficio, nell’esercizio dei poteri della Corte nell’esame della questione di competenza in sede di regolamento(non limitati ai motivi di impugnazione ai fini del suo esame), l’incompletezza dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA].. La società convenuta, infatti, nel sollevare la suddetta eccezione non ha indicato se nel luogo del giudice adìto (Palermo) abbia o non abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, circostanza in tesi idonea a radicare la competenza di quel giudice. E’ pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che nel caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del N.R.G.: 3786/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (ex multis, Cass. Sez. 3, 04/12/2024, n. 31121; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 20597 del 07/08/2018; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26094 del 11/12/2014; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5725 del 07/03/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13202 del 16/06/2011 ; Sez. 3, Ordinanza n. 21899 del 29/08/2008; Sez. 3, Sentenza n. 24903 del 25/11/2005, e via risalendo sino a Sez. 2, Sentenza n. 1018 del 07/02/1983). 2.1. L’incompletezza dell’eccezione di incompetenza ratione loci ha per conseguenza la sua inammissibilità, sicché resta radicata la competenza del Tribunale di Palermo. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara la competenza del Tribunale di Palermo; (-) condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizioper regolamento di competenza, che si liquidano nella somma di euro 2.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55. Così deciso in Roma, nella camera di consi
Sentenza Cassazione n. 32185/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris