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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 36480/2022

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 26757/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA], N. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 19/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza del TRIBUNALE ROMA n. 6615/2021 depositata il 20/04/2021.

Ric. 2021n. 26757 sez.

M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -2- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma della sentenza del Giudice di Pace locale di rigetto di opposizione a n. 4 cartelle esattoriali, di cui la ricorrente deduceva l’omessa notifica e di esserne venuta a conoscenza tramite estratto di ruolo.

2. CittàMetropolitana di [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso.

3. Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Olbia sono rimasti intimati.

4. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilitào infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione degli artt. 140, 143 c.p.c., 60 DPR 600/73 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c., sotto il profilo del travisamento della prova documentale derivante da atto pubblico. [OSCURATO:PERSONA] si duole in particolare dell’erroneità della pronuncia impugnata, per aver ritenuto validamente eseguite le notifiche delle cartelle esattoriali oggetto di causa, laddove le stesse, eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non avrebbero Ric. 2021n. 26757 sez.

M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -3- avuto buon fine, poiché la raccomandata informativa (c.d.

CAD) non era stata mai consegnata al ricorrente,posto che dagli avvisi di ricevimento in atti egli risultava trasferito.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: 2.1 La censura è inammissibile per difetto di specificità, atteso che il ricorrente non ha chiarito se le notifiche sono state eseguite a mezzo ufficiale giudiziario, ovvero a mezzo di messo comunale, secondo quanto previsto dall’art. 60 DPR 600/1973.

Peraltro, il Geraldini non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Invero, il notificatore ha dato atto nelle relate che il ricorrente risultava sconosciuto al civico ove erano state tentate le notifiche.

Il Tribunale, accertato che il ricorrente all’epoca delle notifiche risultava risiedere presso quel civico, ha ritenuto validamente espletato il procedimento notificatorio secondo la procedura di cui all’art. 60, lettera e), DPR 600/1973, con l’affissione dell’avviso di deposito all’albo Comunale.

La norma in questione, infatti, prevede che, quando la notifica è eseguita tramite messi comunali, nel caso di irreperibilità del destinatario l’avviso di deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c. viene affisso presso l’albo comunale, e la notifica si ha per eseguita a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 140 c.p.c., dolendosi di non aver ricevuto presso il proprio indirizzo l’avviso di deposito, ma non attinge con alcuna specifica censura la statuizione del giudice di seconde cure, che ha affermato la validità della notifica, secondo la particolare procedura ex art. 60 lett. e), con l’affissione dell’avviso presso l’albo del Comune.

Ric. 2021n. 26757 sez.

M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -4- Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, precisando che il ricorrente non contesta che il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario non abbianosvolto le ricerche volte a verificare la sua irreperibilità.Peraltro il giudizio di merito aveva ad oggetto l’impugnazione dell’estratto di ruolo sicché deve farsi applicazione del principio di diritto affermato di recente dalle Sezioni Unite secondo cui: In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Sez.

U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 -01).

4. Il ricorrente non ha depositato memoria o documentazione attestante il suo interesse ad agire.

5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ric. 2021n. 26757 sez.

M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -5-

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 2000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 26757/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA], N. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 19/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza del TRIBUNALE ROMA n. 6615/2021 depositata il 20/04/2021. Ric. 2021n. 26757 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -2- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma della sentenza del Giudice di Pace locale di rigetto di opposizione a n. 4 cartelle esattoriali, di cui la ricorrente deduceva l’omessa notifica e di esserne venuta a conoscenza tramite estratto di ruolo. 2. CittàMetropolitana di [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. 3. Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Olbia sono rimasti intimati. 4. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilitào infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione degli artt. 140, 143 c.p.c., 60 DPR 600/73 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c., sotto il profilo del travisamento della prova documentale derivante da atto pubblico. [OSCURATO:PERSONA] si duole in particolare dell’erroneità della pronuncia impugnata, per aver ritenuto validamente eseguite le notifiche delle cartelle esattoriali oggetto di causa, laddove le stesse, eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non avrebbero Ric. 2021n. 26757 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -3- avuto buon fine, poiché la raccomandata informativa (c.d. CAD) non era stata mai consegnata al ricorrente,posto che dagli avvisi di ricevimento in atti egli risultava trasferito. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: 2.1 La censura è inammissibile per difetto di specificità, atteso che il ricorrente non ha chiarito se le notifiche sono state eseguite a mezzo ufficiale giudiziario, ovvero a mezzo di messo comunale, secondo quanto previsto dall’art. 60 DPR 600/1973. Peraltro, il Geraldini non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Invero, il notificatore ha dato atto nelle relate che il ricorrente risultava sconosciuto al civico ove erano state tentate le notifiche. Il Tribunale, accertato che il ricorrente all’epoca delle notifiche risultava risiedere presso quel civico, ha ritenuto validamente espletato il procedimento notificatorio secondo la procedura di cui all’art. 60, lettera e), DPR 600/1973, con l’affissione dell’avviso di deposito all’albo Comunale. La norma in questione, infatti, prevede che, quando la notifica è eseguita tramite messi comunali, nel caso di irreperibilità del destinatario l’avviso di deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c. viene affisso presso l’albo comunale, e la notifica si ha per eseguita a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello di affissione. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 140 c.p.c., dolendosi di non aver ricevuto presso il proprio indirizzo l’avviso di deposito, ma non attinge con alcuna specifica censura la statuizione del giudice di seconde cure, che ha affermato la validità della notifica, secondo la particolare procedura ex art. 60 lett. e), con l’affissione dell’avviso presso l’albo del Comune. Ric. 2021n. 26757 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -4- Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, precisando che il ricorrente non contesta che il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario non abbianosvolto le ricerche volte a verificare la sua irreperibilità.Peraltro il giudizio di merito aveva ad oggetto l’impugnazione dell’estratto di ruolo sicché deve farsi applicazione del principio di diritto affermato di recente dalle Sezioni Unite secondo cui: In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 -01). 4. Il ricorrente non ha depositato memoria o documentazione attestante il suo interesse ad agire. 5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2021n. 26757 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -5- 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in euro 2000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific
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