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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 23266/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05EV18Q nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 del GIP TRIBUNALE di MONZAderto-avv+se--dtte-p-art i , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Monza in data 15/10/2024 di applicazione della pena concordata, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, in ordine al reato di cui agli art. 73, comma 1, e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, per aver trasportato kg 54,00 di sostanze stupefacenti del tipo cocaina a bordo della propria automobile, occultati all'interno di un doppiofondo.

Con un unico motivo di ricorso, deduce erronea qualificazione giuridica del fatto per non aver il Tribunale derubricato il fatto di reato nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, posto che il Tribunale non ha approfondito il ruolo dell'imputato nel reato né la sua effettiva responsabilità, non essendo rilevante il mero dato quantitativo; Il ricorso è inammissibile in quanto, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la doglianza non concerne la erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma piuttosto una diversa valutazione delle contestazioni contenute nel capo di imputazione, che il ricorrebbe vorrebbe qualificare in termini di lieve entità.

Pertanto, la doglianza esula dalle strette ipotesi di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50,.

I.n. 103 del 2017 che sole consentono la impugnabilità della sentenza di applicazione della pena nella presente sede, poiché l'accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiarhento e al consenso a•essa prestato (Sez. 5, n. 21287, 04 giugnci 2010; Sez. 2, n. 5240, 14 gennaio 2009).

Va aggiunto che l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'articolo 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.(Sez.

IV .34494, 17 ottobre 2006).

Nella fattispecie, il giudice ha compiutamente richiamato le risultanze degli atti di indagine acquisiti ed ha rilevato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità dell'articolo 129 cod. proc. pen., e recepito l'accordo delle parti, ha applicato la pena di anni cinque di reclusione.

Quanto sopra evidenziato dà quindi luogo ad inammissibilità del ricorso che deve essere dichiarata "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ric Giovann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05EV18Q nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 del GIP TRIBUNALE di MONZAderto-avv+se--dtte-p-art i , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Monza in data 15/10/2024 di applicazione della pena concordata, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, in ordine al reato di cui agli art. 73, comma 1, e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, per aver trasportato kg 54,00 di sostanze stupefacenti del tipo cocaina a bordo della propria automobile, occultati all'interno di un doppiofondo. Con un unico motivo di ricorso, deduce erronea qualificazione giuridica del fatto per non aver il Tribunale derubricato il fatto di reato nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, posto che il Tribunale non ha approfondito il ruolo dell'imputato nel reato né la sua effettiva responsabilità, non essendo rilevante il mero dato quantitativo; Il ricorso è inammissibile in quanto, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la doglianza non concerne la erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma piuttosto una diversa valutazione delle contestazioni contenute nel capo di imputazione, che il ricorrebbe vorrebbe qualificare in termini di lieve entità. Pertanto, la doglianza esula dalle strette ipotesi di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50,. I.n. 103 del 2017 che sole consentono la impugnabilità della sentenza di applicazione della pena nella presente sede, poiché l'accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiarhento e al consenso a•essa prestato (Sez. 5, n. 21287, 04 giugnci 2010; Sez. 2, n. 5240, 14 gennaio 2009). Va aggiunto che l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'articolo 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.(Sez. IV .34494, 17 ottobre 2006). Nella fattispecie, il giudice ha compiutamente richiamato le risultanze degli atti di indagine acquisiti ed ha rilevato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità dell'articolo 129 cod. proc. pen., e recepito l'accordo delle parti, ha applicato la pena di anni cinque di reclusione. Quanto sopra evidenziato dà quindi luogo ad inammissibilità del ricorso che deve essere dichiarata "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ric Giovann
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